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| CONTATORE: |
1
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| AUTORITAEMANANTE: |
STATO
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| TIPOPROVVEDIMENTO: |
REGIO DECRETO
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| DATA: |
18
06
1931
|
| NUMERO: |
773
|
| ARTICOLO: |
28
|
| ARGOMENTO: |
DELLE RACCOLTE DELLE ARMI E DELLE PASSEGGIATE IN FORMA MILITARE
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| TESTO: |
Oltre i casi preveduti dal codice penale, sono proibite la raccolta e la detenzione, senza licenza del Ministro per l'interno, di armi da guerra e di armi ad esse analoghe, nazionali o straniere, o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento e all'equipaggiamento di forze armate nazionali o straniere.
La licenza è, altresì, necessaria per la fabbricazione, l'importazione e l'esportazione delle armi predette o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento o all'equipaggiamento di forze armate.
Per il trasporto delle armi stesse nell'interno dello Stato è necessario darne avviso al Prefetto.
Il contravventore è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con l'arresto da un mese a tre anni e con l'ammenda da lire 200.000 a lire 800.000 (1) (2).
(1) L'ammenda è stata così elevata dall'art. 113, primo comma, l. 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in base all'art. 32, secondo comma, della citata l. 689/1981.
(2) I titolari di licenze o autorizzazioni relative alle armi indicate nel presente articolo non possono esercitare il diritto di obiezione di coscienza ad eccezione delle armi di cui al primo comma, lett. h), nonché al terzo comma dell'art. 2, l. 18 aprile 1975, n. 110 (art. 2, l. 8 luglio 1998, n. 230).
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| NOTE: |
TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA.
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| CONTATORE: |
2
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| AUTORITAEMANANTE: |
STATO
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| TIPOPROVVEDIMENTO: |
REGIO DECRETO
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| DATA: |
18
06
1931
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| NUMERO: |
773
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| ARTICOLO: |
29
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| ARGOMENTO: |
DELLE RACCOLTE DELLE ARMI E DELLE PASSEGGIATE IN FORMA MILITARE
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| TESTO: |
Salvo quanto è stabilito dalle leggi militari, non possono aver luogo, senza licenza del Prefetto, passeggiate in forma militare con armi.
Il contravventore è punito con l'arresto fino a sei mesi.
I capi o i promotori sono puniti con l'arresto fino ad un anno.
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| NOTE: |
TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA.
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| CONTATORE: |
3
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| AUTORITAEMANANTE: |
STATO
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| TIPOPROVVEDIMENTO: |
REGIO DECRETO
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| DATA: |
18
06
1931
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| NUMERO: |
773
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| ARTICOLO: |
30
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| ARGOMENTO: |
DELLE ARMI
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| TESTO: |
Agli effetti di questo testo unico, per armi si intendono:
1) le armi proprie, cioè quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona;
2) le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti, ovvero i gas asfissianti o accecanti (1).
(1) I titolari di licenze o autorizzazioni relative alle armi indicate nel presente articolo non possono esercitare il diritto di obiezione di coscienza ad eccezione delle armi di cui al primo comma, lett. h), nonché al terzo comma dell'art. 2, l. 18 aprile 1975, n. 110 (art. 2, l. 8 luglio 1998, n. 230).
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| NOTE: |
TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA.
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| CONTATORE: |
4
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| AUTORITAEMANANTE: |
STATO
|
| TIPOPROVVEDIMENTO: |
REGIO DECRETO
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| DATA: |
18
06
1931
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| NUMERO: |
773
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| ARTICOLO: |
31
|
| ARGOMENTO: |
DELLE ARMI
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| TESTO: |
Salvo quanto è disposto per le armi da guerra dall'art. 28, non si possono fabbricare altre armi, introdurle nello Stato, esportarle, farne raccolta per ragioni di commercio o di industria, o porle comunque in vendita, senza licenza del Questore.
La licenza è necessaria anche per le collezioni delle armi artistiche, rare od antiche.
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| NOTE: |
TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA.
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| CONTATORE: |
5
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| AUTORITAEMANANTE: |
STATO
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| TIPOPROVVEDIMENTO: |
REGIO DECRETO
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| DATA: |
18
06
1931
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| NUMERO: |
773
|
| ARTICOLO: |
32
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| ARGOMENTO: |
DELLE ARMI
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| TESTO: |
Le licenze di cui agli artt. 28 e 31 non possono essere concedute a chi non può validamente obbligarsi e sono valide esclusivamente per i locali indicati nelle licenze stesse.
Può essere consentito di condurre la fabbrica, il deposito, il magazzino di vendita di armi, a mezzo di rappresentante.
La licenza per le collezioni di armi artistiche, rare o antiche è permanente. Debbono tuttavia essere denunciati al Questore i cambiamenti sostanziali della collezione o del luogo del deposito. Il contravventore è punito con l'ammenda fino a lire 1.000.000 (1).
(1) L'ammenda è stata così elevata dall'art. 113, primo comma, l. 24 novembre 1981, n. 689. Per effetto dell'art. 26 c.p. la sanzione non può essere inferiore a l. 4.000 ed è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 34, primo comma, lettera c), della citata l. 689/1981.
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| NOTE: |
TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA.
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| CONTATORE: |
6
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| AUTORITAEMANANTE: |
STATO
|
| TIPOPROVVEDIMENTO: |
REGIO DECRETO
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| DATA: |
18
06
1931
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| NUMERO: |
773
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| ARTICOLO: |
33
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| ARGOMENTO: |
DELLE ARMI
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| TESTO: |
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 8, l. 18 aprile 1975, n. 110.
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| NOTE: |
TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA.
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| CONTATORE: |
7
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| AUTORITAEMANANTE: |
STATO
|
| TIPOPROVVEDIMENTO: |
REGIO DECRETO
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| DATA: |
18
06
1931
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| NUMERO: |
773
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| ARTICOLO: |
34
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| ARGOMENTO: |
DELLE ARMI
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| TESTO: |
Il commerciante, il fabbricante di armi e chi esercita l'industria della riparazione delle armi non può trasportarle fuori del proprio negozio od opificio, senza preventivo avviso all'autorità di pubblica sicurezza.
L'obbligo dell'avviso spetta anche al privato che, per qualunque motivo, deve trasportare armi nell'interno dello Stato.
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| NOTE: |
TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA.
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| CONTATORE: |
8
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| AUTORITAEMANANTE: |
STATO
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| TIPOPROVVEDIMENTO: |
REGIO DECRETO
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| DATA: |
18
06
1931
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| NUMERO: |
773
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| ARTICOLO: |
35
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| ARGOMENTO: |
DELLE ARMI
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| TESTO: |
Il fabbricante, il commerciante di armi e chi esercita l'industria della riparazione delle armi è obbligato a tenere un registro delle operazioni giornaliere, nel quale devono essere indicate le generalità delle persone con cui le operazioni stesse sono compiute.
Tale registro deve essere esibito a richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza e deve essere conservato per un periodo di cinque anni anche dopo la cessazione dell'attività.
I commercianti di armi devono altresì comunicare mensilmente all'ufficio di polizia competente per territorio le generalità delle persone e delle ditte che hanno acquistato o venduto loro le armi, la specie e la quantità delle armi vendute o acquistate e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati.
É vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere armi a privati che non siano muniti di permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta all'acquisto rilasciato dal Questore. Il nulla osta non può essere rilasciato a minori; ha la validità di un mese ed è esente da ogni tributo. La domanda è redatta in carta libera.
Il Questore può subordinare il rilascio del nulla osta, di cui al comma precedente, alla presentazione di certificato del medico provinciale, o dell'ufficiale sanitario, o di un medico militare dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere.
Il contravventore è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire 250.000 (1).
L'acquirente o cessionario di armi in violazione delle norme del presente articolo è punito con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda sino a lire 250.000 (23).
(1) L'ammenda è stata così elevata dall'art. 113, secondo comma, l. 24 novembre 1981, n. 689. Per effetto dell'art. 26 c.p. la sanzione non può superare lire 2.000.000 ed è esclusa dalla depenalizzazione in base all'art. 32, secondo comma, della citata l. 689/1981.
(2) L'ammenda è stata così elevata dall'art. 113, secondo comma, l. 24 novembre 1981, n. 689. Per effetto dell'art. 26 c.p. la sanzione non può essere inferiore a lire 4.000 ed è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata l. 689/1981.
(3) Articolo così modificato dall'art. 12, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in l. 7 agosto 1992, n. 356.
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| NOTE: |
TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA.
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| CONTATORE: |
9
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| AUTORITAEMANANTE: |
STATO
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| TIPOPROVVEDIMENTO: |
REGIO DECRETO
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| DATA: |
18
06
1931
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| NUMERO: |
773
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| ARTICOLO: |
36
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| ARGOMENTO: |
DELLE ARMI
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| TESTO: |
Nessuno può andare in giro con un campionario di armi senza la licenza del Questore della provincia dalla quale muove.
La licenza deve essere vidimata dai Questori delle province che si intende percorrere.
La licenza non può essere rilasciata per campionari di armi da guerra.
Art. 37.
É vietato esercitare la vendita ambulante delle armi. é permessa la vendita ambulante degli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, con licenza del Questore (1).
(1) Il rilascio della licenza di vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio è ora di competenza dei comuni, ex art. 163, d.lg. 31 marzo 1998, n. 112.
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| NOTE: |
TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA.
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| CONTATORE: |
10
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| AUTORITAEMANANTE: |
STATO
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| TIPOPROVVEDIMENTO: |
REGIO DECRETO
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| DATA: |
18
06
1931
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| NUMERO: |
773
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| ARTICOLO: |
38
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| ARGOMENTO: |
DELLE ARMI
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| TESTO: |
Chiunque detiene armi, munizioni o materie esplodenti di qualsiasi genere e in qualsiasi quantità deve farne immediata denuncia all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, se questo manchi, al comando dei reali carabinieri.
Sono esenti dall'obbligo della denuncia:
a) i corpi armati, le società di tiro a segno e le altre istituzioni autorizzate, per gli oggetti detenuti nei luoghi
espressamente destinati allo scopo;
b) i possessori di raccolte autorizzate di armi artistiche, rare o antiche;
c) le persone che per la loro qualità permanente hanno diritto ad andare armate, limitatamente però al numero ed alla specie delle armi loro consentite.
L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo anche nei casi contemplati dal capoverso precedente, e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico.
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| NOTE: |
TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA.
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| CONTATORE: |
11
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| AUTORITAEMANANTE: |
STATO
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| TIPOPROVVEDIMENTO: |
REGIO DECRETO
|
| DATA: |
18
06
1931
|
| NUMERO: |
773
|
| ARTICOLO: |
40
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| ARGOMENTO: |
DELLE ARMI.
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| TESTO: |
Il Prefetto può, per ragioni di ordine pubblico, disporre, in qualunque tempo, che le armi, le munizioni e le materie esplodenti, di cui negli articoli precedenti, siano consegnate, per essere custodite in determinati depositi a cura dell'autorità di pubblica sicurezza o dell'autorità militare.
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| NOTE: |
TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA.
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| CONTATORE: |
12
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| AUTORITAEMANANTE: |
STATO
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| TIPOPROVVEDIMENTO: |
REGIO DECRETO
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| DATA: |
18
06
1931
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| NUMERO: |
773
|
| ARTICOLO: |
40
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| ARGOMENTO: |
DELLE ARMI.
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| TESTO: |
Il Prefetto può, per ragioni di ordine pubblico, disporre, in qualunque tempo, che le armi, le munizioni e le materie esplodenti, di cui negli articoli precedenti, siano consegnate, per essere custodite in determinati depositi a cura dell'autorità di pubblica sicurezza o dell'autorità militare.
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| NOTE: |
TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA.
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| CONTATORE: |
13
|
| AUTORITAEMANANTE: |
STATO
|
| TIPOPROVVEDIMENTO: |
REGIO DECRETO
|
| DATA: |
18
06
1931
|
| NUMERO: |
773
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| ARTICOLO: |
41
|
| ARGOMENTO: |
DELLE ARMI
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| TESTO: |
Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria, che abbiano notizia, anche se per indizio, della esistenza, in qualsiasi locale pubblico o privato o in qualsiasi abitazione, di armi, munizioni o materie esplodenti, non denunciate o non consegnate o comunque abusivamente detenute, procedono immediatamente a perquisizione e sequestro.
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| NOTE: |
TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA.
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| CONTATORE: |
14
|
| AUTORITAEMANANTE: |
STATO
|
| TIPOPROVVEDIMENTO: |
REGIO DECRETO
|
| DATA: |
18
06
1931
|
| NUMERO: |
773
|
| ARTICOLO: |
42
|
| ARGOMENTO: |
DELLE ARMI
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| TESTO: |
(Omissis) (1).
Il Questore ha facoltà di dare licenza per porto d'armi lunghe da fuoco e il Prefetto ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni animati la cui lama non abbia una lunghezza inferiore a centimetri 65.
(1) Comma abrogato dall'art. 4, l. 18 aprile 1975, n. 110.
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| NOTE: |
TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA.
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| CONTATORE: |
15
|
| AUTORITAEMANANTE: |
STATO
|
| TIPOPROVVEDIMENTO: |
REGIO DECRETO
|
| DATA: |
18
06
1931
|
| NUMERO: |
773
|
| ARTICOLO: |
43
|
| ARGOMENTO: |
DELLE ARMI
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| TESTO: |
Oltre a quanto è stabilito dall'art. 11 non può essere conceduta la licenza di portare armi:
a) a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;
b) a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all'autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico;
c) a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi.
La licenza può essere ricusata ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi.
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 16 dicembre 1993, n. 440, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui pone a carico dell'interessato l'onere di provare la sua buona condotta.
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| NOTE: |
TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA.
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| CONTATORE: |
16
|
| AUTORITAEMANANTE: |
STATO
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| TIPOPROVVEDIMENTO: |
REGIO DECRETO
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| DATA: |
18
06
1931
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| NUMERO: |
773
|
| ARTICOLO: |
44
|
| ARGOMENTO: |
DELLE ARMI
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| TESTO: |
Non può essere conceduta la licenza di porto d'armi al minore non emancipato.
É però in facoltà del Prefetto di concedere la licenza per l'arma lunga da fuoco, per solo uso di caccia, al minore che abbia compiuto il sedicesimo anno di età, il quale presenti il consenso scritto di chi esercita la patria potestà o la tutela e dimostri di essere esperto nel maneggio delle armi.
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| NOTE: |
TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA.
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| CONTATORE: |
17
|
| AUTORITAEMANANTE: |
STATO
|
| TIPOPROVVEDIMENTO: |
REGIO DECRETO
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| DATA: |
18
06
1931
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| NUMERO: |
773
|
| ARTICOLO: |
45
|
| ARGOMENTO: |
DELLE ARMI
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| TESTO: |
Qualora si verifichino in qualche provincia o comune condizioni anormali di pubblica sicurezza, il Prefetto può revocare, in tutto o in parte, con manifesto pubblico, le licenze di portare armi.
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| NOTE: |
TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA.
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| CONTATORE: |
18
|
| AUTORITAEMANANTE: |
STATO
|
| TIPOPROVVEDIMENTO: |
REGIO DECRETO
|
| DATA: |
18
06
1931
|
| NUMERO: |
773
|
| ARTICOLO: |
46
|
| ARGOMENTO: |
DELLA PREVENZIONE DI INFORTUNI E DISASTRI
|
| TESTO: |
Senza licenza del Ministro dell'interno è vietato fabbricare, tenere in deposito, vendere o trasportare dinamite e prodotti affini negli effetti esplosivi, fulminati, picrati, artifici contenenti miscele detonanti, ovvero elementi solidi e liquidi destinati alla composizione di esplosivi nel momento dell'impiego. É vietato altresì, senza licenza del Ministro dell'interno, fabbricare polveri contenenti nitrocellulosa o nitroglicerina.
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| NOTE: |
TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA.
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| CONTATORE: |
19
|
| AUTORITAEMANANTE: |
STATO
|
| TIPOPROVVEDIMENTO: |
REGIO DECRETO
|
| DATA: |
18
06
1931
|
| NUMERO: |
773
|
| ARTICOLO: |
47
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| ARGOMENTO: |
DELLA PREVENZIONE DI INFORTUNI E DISASTRI
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| TESTO: |
Senza licenza del Prefetto è vietato fabbricare, tenere in deposito, vendere o trasportare polveri piriche o qualsiasi altro esplosivo diverso da quelli indicati nell'articolo precedente, compresi i fuochi artificiali e i prodotti affini, ovvero materie e sostanze atte alla composizione o fabbricazione di prodotti esplodenti.
É vietato altresì, senza licenza del Prefetto, tenere in deposito, vendere o trasportare polveri senza fumo a base di nitrocellulosa o nitroglicerina.
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| NOTE: |
TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA.
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| CONTATORE: |
20
|
| AUTORITAEMANANTE: |
STATO
|
| TIPOPROVVEDIMENTO: |
REGIO DECRETO
|
| DATA: |
18
06
1931
|
| NUMERO: |
773
|
| ARTICOLO: |
48
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| ARGOMENTO: |
DELLA PREVENZIONE DI INFORTUNI E DISASTRI
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| TESTO: |
Chi fabbrica o accende fuochi artificiali deve dimostrare la sua capacità tecnica.
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| NOTE: |
TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA.
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| CONTATORE: |
21
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| AUTORITAEMANANTE: |
STATO
|
| TIPOPROVVEDIMENTO: |
REGIO DECRETO
|
| DATA: |
18
06
1931
|
| NUMERO: |
773
|
| ARTICOLO: |
49
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| ARGOMENTO: |
DELLA PREVENZIONE DI INFORTUNI E DISASTRI
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| TESTO: |
Una commissione tecnica nominata dal Prefetto determina le condizioni alle quali debbono soddisfare i locali destinati alla fabbricazione o al deposito di materie esplodenti.
Le spese pel funzionamento della commissione sono a carico di chi domanda la licenza
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| NOTE: |
TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA.
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| CONTATORE: |
22
|
| AUTORITAEMANANTE: |
STATO
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| TIPOPROVVEDIMENTO: |
REGIO DECRETO
|
| DATA: |
18
06
1931
|
| NUMERO: |
773
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| ARTICOLO: |
50
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| ARGOMENTO: |
DELLA PREVENZIONE DI INFORTUNI E DISASTRI
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| TESTO: |
Nel regolamento per l'esecuzione di questo testo unico saranno determinate le quantità e le qualità delle polveri e degli altri esplodenti che possono tenersi in casa o altrove o trasportarsi senza licenza; e sarà altresì stabilito per quale quantità dei prodotti e delle materie indicate nell'art. 46, le licenze di deposito e di trasporto possono essere rilasciate dal Prefetto.
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| NOTE: |
TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA.
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| CONTATORE: |
23
|
| AUTORITAEMANANTE: |
STATO
|
| TIPOPROVVEDIMENTO: |
REGIO DECRETO
|
| DATA: |
18
06
1931
|
| NUMERO: |
773
|
| ARTICOLO: |
51
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| ARGOMENTO: |
DELLA PREVENZIONE DI INFORTUNI E DISASTRI
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| TESTO: |
Le licenze per la fabbricazione e per il deposito di esplodenti di qualsiasi specie sono permanenti; quelle per la vendita delle materie stesse durano fino al 31 dicembre dell'anno in cui furono rilasciate.
Le une e le altre sono valide esclusivamente per i locali in esse indicati.
Le licenze di trasporto possono essere permanenti o temporanee.
É consentita la rappresentanza.
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| NOTE: |
TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA.
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| CONTATORE: |
24
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| AUTORITAEMANANTE: |
STATO
|
| TIPOPROVVEDIMENTO: |
REGIO DECRETO
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| DATA: |
18
06
1931
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| NUMERO: |
773
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| ARTICOLO: |
52
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| ARGOMENTO: |
DELLA PREVENZIONE DI INFORTUNI E DISASTRI
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| TESTO: |
Le licenze per l'impianto di opifici nei quali si fabbricano, si lavorano o si custodiscono materie esplodenti di qualsiasi specie, nonché quelle per il trasporto, per la importazione o per la vendita delle materie stesse non possono essere concedute senza le necessarie garanzie per la vita delle persone e per le proprietà, e sono vincolate all'assicurazione della vita degli operai e dei guardiani.
Oltre quanto è stabilito dall'art. 11, debbono essere negate le predette licenze alle persone che nel quinquennio precedente abbiano riportato condanna per delitto contro l'ordine pubblico, o la incolumità pubblica, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione o per omicidio, anche se colposo.
Le licenze stesse non possono essere concedute a coloro che non dimostrino la propria capacità tecnica.
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| NOTE: |
TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA.
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| CONTATORE: |
25
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| AUTORITAEMANANTE: |
STATO
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| TIPOPROVVEDIMENTO: |
REGIO DECRETO
|
| DATA: |
18
06
1931
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| NUMERO: |
773
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| ARTICOLO: |
53
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| ARGOMENTO: |
DELLA PREVENZIONE DI INFORTUNI E DISASTRI
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| TESTO: |
É vietato fabbricare, tenere in casa o altrove, trasportare o vendere, anche negli stabilimenti, laboratori, depositi o spacci autorizzati, prodotti esplodenti che non siano stati riconosciuti e classificati dal Ministro dell'interno, sentito il parere di una commissione tecnica.
Nel regolamento saranno classificate tutte le materie esplosive, secondo la loro natura, composizione ed efficacia esplosiva.
L'iscrizione dei prodotti nelle singole categorie ha luogo con provvedimento, avente carattere definitivo, del Ministro dell'interno.
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| NOTE: |
TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA.
|
| CONTATORE: |
26
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| AUTORITAEMANANTE: |
STATO
|
| TIPOPROVVEDIMENTO: |
REGIO DECRETO
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| DATA: |
18
06
1931
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| NUMERO: |
773
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| ARTICOLO: |
54
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| ARGOMENTO: |
DELLA PREVENZIONE DI INFORTUNI E DISASTRI
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| TESTO: |
Salvo il disposto dell'art. 28 per le munizioni da guerra, non possono introdursi nello Stato prodotti esplodenti di qualsiasi specie senza licenza del Ministro dell'interno, da rilasciarsi volta per volta.
La licenza non può essere conceduta se l'esplosivo non sia stato già riconosciuto e classificato.
Queste disposizioni non si applicano rispetto agli esplosivi di transito, per i quali è sufficiente la licenza del Prefetto della provincia per cui i prodotti entrano nello Stato.
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| NOTE: |
TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA.
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| CONTATORE: |
27
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| AUTORITAEMANANTE: |
STATO
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| TIPOPROVVEDIMENTO: |
REGIO DECRETO
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| DATA: |
18
06
1931
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| NUMERO: |
773
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| ARTICOLO: |
55
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| ARGOMENTO: |
DELLA PREVENZIONE DI INFORTUNI E DISASTRI
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| TESTO: |
Gli esercenti fabbriche, depositi o rivendite di esplodenti di qualsiasi specie sono obbligati a tenere un registro delle operazioni giornaliere, in cui saranno indicate le generalità delle persone con le quali le operazioni stesse sono compiute. I rivenditori di materie esplodenti devono altresì comunicare mensilmente all'ufficio di polizia competente per territorio le generalità delle persone e delle ditte che hanno acquistato munizioni ed esplosivi, la specie, i contrassegni e la quantità delle munizioni e degli esplosivi venduti e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati (1).
Tale registro deve essere esibito a ogni richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza e deve essere conservato per un periodo di cinque anni anche dopo la cessazione dell'attività (2).
É vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere materie esplodenti di qualsiasi genere a privati che non siano muniti di permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta rilasciato dal Questore. Il nulla osta non può essere rilasciato a minori; ha la validità di un mese ed è esente da ogni tributo. La domanda è redatta in carta libera.
Il Questore può subordinare il rilascio del nulla osta di cui al comma precedente, alla presentazione di certificato del medico provinciale, o dell'ufficiale sanitario o di un medico militare, dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere.
Il contravventore è punito con l'arresto da nove mesi a tre anni e con l'ammenda non inferiore a lire 300.000 (3).
L'acquirente o cessionario di materie esplodenti in violazione delle norme del presente articolo è punito con l'arresto sino a diciotto mesi e con l'ammenda sino a lire 300.000 (45).
(1) Periodo aggiunto dall'art. 12, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in l. 7 agosto 1992, n. 356.
(2) Comma così modificato dall'art. 6, d.lg. 2 gennaio 1997, n. 7.
(3) L'ammenda è stata così elevata dall'art. 113, quarto comma, l. 24 novembre 1981, n. 689. Per effetto dell'art. 26 c.p. la sanzione non può superare lire 2.000.000. La pena dell'arresto è stata così elevata dall'art. 34, l. 18 aprile 1975, n. 110.
(4) L'ammenda è stata così elevata dall'art. 113, quarto comma, l. 24 novembre 1981, n. 689. Per effetto dell'art. 26 c.p. la sanzione non può essere inferiore a lire 4.000. La pena dell'arresto è stata così elevata dall'art. 34, l. 18 aprile 1975, n. 110 e detta pena non può essere inferiore a tre mesi.
(5) Gli originari terzo e quarto comma sono stati così sostituiti dagli attuali ultimi quattro dall'art. 3, d.l. 22 novembre 1956, n. 1274, conv. in l. 22 dicembre 1956, n. 1452.
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| NOTE: |
TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA.
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| CONTATORE: |
28
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| AUTORITAEMANANTE: |
STATO
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| TIPOPROVVEDIMENTO: |
REGIO DECRETO
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| DATA: |
18
06
1931
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| NUMERO: |
773
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| ARTICOLO: |
56
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| ARGOMENTO: |
DELLA PREVENZIONE DI INFORTUNI E DISASTRI
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| TESTO: |
L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di ordinare la distruzione o la rimozione degli esplosivi che si trovano nelle fabbriche, nei depositi e nei magazzini di vendita, quando essi possono costituire un pericolo per l'incolumità pubblica o per l'ordine pubblico.
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| NOTE: |
TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA.
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| CONTATORE: |
29
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| AUTORITAEMANANTE: |
STATO
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| TIPOPROVVEDIMENTO: |
REGIO DECRETO
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| DATA: |
18
06
1931
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| NUMERO: |
773
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| ARTICOLO: |
57
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| ARGOMENTO: |
DELLA PREVENZIONE DI INFORTUNI E DISASTRI
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| TESTO: |
Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza non possono spararsi armi da fuoco né lanciarsi razzi, accendersi fuochi di artificio, innalzarsi aerostati con fiamme, o in genere farsi esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa.
É vietato sparare mortaletti e simili apparecchi.
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| NOTE: |
TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA.
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| CONTATORE: |
30
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| AUTORITAEMANANTE: |
MINISTERO INTERNO
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| TIPOPROVVEDIMENTO: |
CIRCOLARE
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| DATA: |
14
09
2000
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| NUMERO: |
559C
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| ARTICOLO: |
NO
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| ARGOMENTO: |
RICHIESTA DI REIMMATRICOLAZIONE DI ARMI CON MATRICOLA ABRASA
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| TESTO: |
Sono pervenuti a questo Ufficio quesiti in ordine alla legittimità della richiesta di riapporre su arma oggetto di furto con matricola abrasa e successivamente dissequestrate dal tribunale la matricola originaria, quando opportunamente accertata.
Preliminarmente si osserva che, ai sensi dell'art. 11 della legge 110/75, su ogni arma comune da sparo prodotta in Italia deve essere impresso in modo indelebile ed a cura del produttore il numero progressivo di matricola. Un numero progressivo deve, altresì essere impresso sulle canne intercambiabili. Nulla si prevede, invece, per l'ipotesi di cui in premessa.
La prassi di apporre un nuova matricola su tali armi produce l'inconveniente di far figurare le stesse come se fossero di nuova fabbricazione, mentre esigenze di Ordine pubblico suggeriscono di evitare soluzioni di continuità nella "storia" dell'arma, riapplicando, ove possibile, la matricola originaria.
Peraltro, nella compilazione del modello 38 (ex 23), necessario per l'immissione delle armi nello Schedario Elettronico Nazionale delle armi da sparo, non è previsto l'inserimento di armi reinmatricolate a causa della matricola abrasa.
Alla luce delle considerazioni suesposte e della rilevata assenza di espressi divieti normativi, su conforme parere del Servizio III - Sistema informativo Interforze - Divisione II C.E.D. - Ufficio di Polizia Giudiziaria, si ritiene opportuno che sulle armi di cui in premessa sia riprodotta a cura del produttore la matricola originaria, quando inequivocabilmente accertata.
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| NOTE: |
Nota: Al solito gli uffici periferici si perdono in un bicchiere d'acqua. La situazione è semplice: un'arma è stata rubata e i ladri hanno cercato di cancellarle la matricola; l'arma viene rinvenuta e si riesce a risalire al suo proprietario e alla sua matricola. Che fare dell'arma? È indubbio che il proprietario ha diritto di riaverla indietro e di regolarizzarla, ma è sorto il dubbio se egli doveva ripristinare la matricola originario oppure farvi apporre dal Banco di Prova una nuova matricola, derivante dal numero di registrazione dello stresso Banco. La prima soluzione era la più ovvia ed è stata fatta propria dal ministero.Purtroppo la circolare non è esente da imprecisioni e lacune.
In primo luogo il numero di matricola non va apposto su tutte le armi, ma solo su quelle prodotte dopo il 1920.
In secondo luogo è di tutta evidenza che il produttore non ha alcun obbligo di ripristinare la matricola e che non è possibile rivolgersi ad un produttore straniero! La matricola originaria può essere rievidenziata o riapposta, a seconda dei casi, dallo stesso proprietario o da un armiere o da un riparatore di armi.
In terzo luogo occorre premunirsi da possibili contestazioni: chi riceve l'arma in restituzione dovrà conservare il verbale di restituzione e dovrà presentare una precisa ridenunzia dell'arma, indicando chiaramente che la matricola è stata oggetto di tentativo di cancellazione e che è stata ripristinata. Consiglio in via generale di non cercare di ripristinare la vecchia matricola (che resterebbe comunque pasticciata), ma di ripeterla in altro posto acconcio dell'arma.
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| CONTATORE: |
31
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| AUTORITAEMANANTE: |
MINISTERO INTERNO
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| TIPOPROVVEDIMENTO: |
CIRCOLARE
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| DATA: |
22
03
1999
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| NUMERO: |
559C
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| ARTICOLO: |
NO
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| ARGOMENTO: |
BOSSOLI PER ARMI PORTATITILI DA GUERRA SPARATI. QUESITO.
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| TESTO: |
Con la nota in riferimento codesto Ispettorato ha chiesto di conoscere se i bossoli risultanti dallo sparo di munizioni per arma da guerra portatile individuale debbano ricomprendersi tra le parti di munizioni da guerra ai sensi dell'art, 1, 3° comma, legge 18 aprile 1975, n. 110.
Al riguardo. si comunica che la Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, nella seduta del 3 marzo 1999, considerato che le munizioni destinate alle armi da guerra sono prodotte in risposta a rigorosi capitolati emessi dall'Amministrazione Difesa e di conseguenza una cartuccia allestita ricaricando un bossolo usato di provenienza militare non sarebbe destinabile al caricamento delle armi da guerra, ha espresso il parere, condiviso da questo Ministero, che in relazione al 3° comma dell'art. 1 della legge 110/75, i bossoli in argomento non possono essere considerati parti di munizioni per armi da guerra mancando il requisito della destinazione, espressamente previsto dalla norma; ad essi, piuttosto, appaiono applicabili le previsioni di cui all'art. 97 del Regolamento al T.U.L.P.S. (liberamente detenibili in numero illimitato, ancorché preinnescati), posto che la loro disponibilità derivi da ordinaria procedura di alienazione da parte dell' Amministrazione Difesa o da rinvenimento quali "res derelictae".
Si gradirà un cortese cenno di ricevuta.
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
(Maddalena)
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| NOTE: |
Ottima e corretta risposta del Ministero dell'Interno che ha rimediato ad anni di affermazioni insensate della giurisprudenza, propensa a ritenere che un bossolo acquisisse ineffabili ed ineliminabili capacità distruttive , solo perché recante il marchio dell'esercito!
E si badi che il Ministero della Difesa, che non navia nell'oro, era stato costretto da queste insensate affermazioni, ad acquistare macchine apposite per demolire i singoli bossoli perché il cederli semplicemente al rottamaio avrebbe potuto essere considerato come traffico di materaile di armamento!
Il Ministero rileva ora che la guerra non si fa certo con le cartucce ricaricate e che perciò un bossolo di ottone usato è un pezzo di ottone e basta.
Il parere ha esamianto solo i bososli per armi portatili, ma si applica, a maggior ragione, ai bossoli per armi pesanti, buoni solo per farne portaombrelli.
Si spera che con questa circolare cessi l'ignominia di veder condannare dei soldati di leva perché si sono portati a casa un bossolo per ricordo.
Il parere del Ministero dell'Interno è stato recepito dal Ministero della Difesa che ha già provveduto a "liberare" i bossoli.
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| CONTATORE: |
32
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| AUTORITAEMANANTE: |
MINISTERO INTERNO
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| TIPOPROVVEDIMENTO: |
CIRCOLARE
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| DATA: |
14
09
2000
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| NUMERO: |
559C
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| ARTICOLO: |
NO
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| ARGOMENTO: |
RICHIESTA DI REIMMATRICOLAZIONE DI ARMI CON MATRICOLA ABRASA
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| TESTO: |
Sono pervenuti a questo Ufficio quesiti in ordine alla legittimità della richiesta di riapporre su arma oggetto di furto con matricola abrasa e successivamente dissequestrate dal tribunale la matricola originaria, quando opportunamente accertata.
Preliminarmente si osserva che, ai sensi dell'art. 11 della legge 110/75, su ogni arma comune da sparo prodotta in Italia deve essere impresso in modo indelebile ed a cura del produttore il numero progressivo di matricola. Un numero progressivo deve, altresì essere impresso sulle canne intercambiabili. Nulla si prevede, invece, per l'ipotesi di cui in premessa.
La prassi di apporre un nuova matricola su tali armi produce l'inconveniente di far figurare le stesse come se fossero di nuova fabbricazione, mentre esigenze di Ordine pubblico suggeriscono di evitare soluzioni di continuità nella "storia" dell'arma, riapplicando, ove possibile, la matricola originaria.
Peraltro, nella compilazione del modello 38 (ex 23), necessario per l'immissione delle armi nello Schedario Elettronico Nazionale delle armi da sparo, non è previsto l'inserimento di armi reinmatricolate a causa della matricola abrasa.
Alla luce delle considerazioni suesposte e della rilevata assenza di espressi divieti normativi, su conforme parere del Servizio III - Sistema informativo Interforze - Divisione II C.E.D. - Ufficio di Polizia Giudiziaria, si ritiene opportuno che sulle armi di cui in premessa sia riprodotta a cura del produttore la matricola originaria, quando inequivocabilmente accertata.
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| NOTE: |
Al solito gli uffici periferici si perdono in un bicchiere d'acqua. La situazione è semplice: un'arma è stata rubata e i ladri hanno cercato di cancellarle la matricola; l'arma viene rinvenuta e si riesce a risalire al suo proprietario e alla sua matricola. Che fare dell'arma? È indubbio che il proprietario ha diritto di riaverla indietro e di regolarizzarla, ma è sorto il dubbio se egli doveva ripristinare la matricola originario oppure farvi apporre dal Banco di Prova una nuova matricola, derivante dal numero di registrazione dello stresso Banco. La prima soluzione era la più ovvia ed è stata fatta propria dal ministero.Purtroppo la circolare non è esente da imprecisioni e lacune.
In primo luogo il numero di matricola non va apposto su tutte le armi, ma solo su quelle prodotte dopo il 1920.
In secondo luogo è di tutta evidenza che il produttore non ha alcun obbligo di ripristinare la matricola e che non è possibile rivolgersi ad un produttore straniero! La matricola originaria può essere rievidenziata o riapposta, a seconda dei casi, dallo stesso proprietario o da un armiere o da un riparatore di armi.
In terzo luogo occorre premunirsi da possibili contestazioni: chi riceve l'arma in restituzione dovrà conservare il verbale di restituzione e dovrà presentare una precisa ridenunzia dell'arma, indicando chiaramente che la matricola è stata oggetto di tentativo di cancellazione e che è stata ripristinata. Consiglio in via generale di non cercare di ripristinare la vecchia matricola (che resterebbe comunque pasticciata), ma di ripeterla in altro posto acconcio dell'arma.
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| CONTATORE: |
33
|
| AUTORITAEMANANTE: |
MINISTERO INTERNO
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| TIPOPROVVEDIMENTO: |
DECRETO MINISTERIALE
|
| DATA: |
09
08
2001
|
| NUMERO: |
362
|
| ARTICOLO: |
PRE.
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| ARGOMENTO: |
UTILIZZO DELLE ARMI AD ARIA COMPRESSA
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| TESTO: |
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, con il quale è stato approvato il regolamento per l'esecuzione del citato testo unico;
Vista la legge 23 febbraio 1960, n. 186, e successive modifiche e integrazioni, concernente modifiche al regio decreto luogotenenziale 30 dicembre 1923, n. 3152, sulla obbligatorietà della punzonatura delle armi da fuoco portatili e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modifiche e integrazioni, concernente norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi;
Vista la legge 21 febbraio 1990, n. 36, e successive modifiche e integrazioni, concernente nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati;
Visto l'articolo 11 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;
Visto l'articolo 27 della legge 29 dicembre 2000, n. 422, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2000;
Vista la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi;
Considerato che, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della citata legge n. 526/1999, occorre adottare, con regolamento, una disciplina specifica dell'utilizzo delle armi ad aria compressa o a gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5 joule;
Considerato che ai sensi dell'articolo 27 della citata legge n. 422/2000 le repliche di armi antiche ad avancarica di modello anteriore al 1890 a colpo singolo, sono assoggettate, in quanto applicabile, alla disciplina vigente per le armi ad aria compressa o a gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili "erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5 joule";
Rilevata la necessità di definire con apposito regolamento ed in conformità ai criteri di cui al comma 5 del citato articolo 11, la compiuta disciplina delle armi ad aria o a gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5 joule e delle repliche di armi antiche ad avancarica di modello anteriore al 1890 a colpo singolo, in conformità alle indicazioni contenute nelle citate leggi n. 526/1999 e n. 422/2000;
Sentito il parere della Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nelle sedute del 12 settembre, 27 settembre, 5 ottobre, 9 novembre, 5 dicembre 2000, 15, 27 marzo e 4 aprile 2001;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 giugno 2001;
Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 400/1988, con nota n. 27-12/A-7 in data 19 luglio 2001;
Adotta
il seguente regolamento:
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| NOTE: |
Commento: Il Ministero non è legittimato ad emanare alcun regolamento per le armi ad avancarica; perciò ogni norma ad esse relativa è illegittima e non applicabile. È vero che la legge dice che le armi ad avancarica sono sottoposte, per quanto possibile, alla normativa sulle armi ad aria o gas compressi, ma la delega al ministero ad emanare un regolamento era limitata alle armi ad aria compressa e, per esse, esclusivamente a ciò che riguarda il loro utilizzo. Inoltre, molte delle leggi citate, oltre a vederle, avrebbero dovuto anche leggerle!
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| CONTATORE: |
34
|
| AUTORITAEMANANTE: |
MINISTERO INTERNO
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| TIPOPROVVEDIMENTO: |
DECRETO MINISTERIALE
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| DATA: |
09
08
2001
|
| NUMERO: |
362
|
| ARTICOLO: |
1
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| ARGOMENTO: |
UTILIZZO DELLE ARMI AD ARIA COMPRESSA
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| TESTO: |
Definizione
1. Le armi ad aria o a gas compressi, sia lunghe che corte, i cui proiettili sono dotati di un'energia cinetica, misurata all'origine, non superiore a 7,5 joule, sono armi con modesta capacità offensiva non assimilate alle armi comuni da sparo.
2. Le armi di cui al comma 1 possono utilizzare esclusivamente il funzionamento semiautomatico od a ripetizione semplice ordinaria e sono destinate al lancio di pallini inerti non idonei a contenere o trasportare altre sostanze o materiali.
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| NOTE: |
Commento: La legge non autorizza il ministero a dare indicazioni tecniche sulla struttura delle armi ad aria compressa, ma solo a regolamentarne la situazione giuridica e il loro utilizzo, fermi i principi di legge e sistematici; autorizza poi la Commissione a dare l'unico giudizio di conformità previsto, che è quelle sulla conformità al limite di 7,5 Joule. È illegittima la norma che vieta il funzionamento automatico. Altrettanto illegittima la disposizione che i pallini devono essere inidonei a contenere sostanze. Inoltre è disposizione stupida e contraria alla volontà del legislatore perché si volevano liberalizzare, per quanto possibile, proprio le paint-ball i cui pallini contengono un innocuo liquido colorato. E del resto ogni corpo solido può essere bucato ed essere riempito con altri materiali. Quindi il requisito richiesto può apparire soddisfacente ad un vacuo giurista, ma è irrealizzabile sul piano oggettivo. Una volta autorizzato un tubo è ovvio che ci si farà passare ciò che si vuole. Sarebbe come se il ministero dicesse che d'ora in poi le cerbottane non devono essere idonee a sparare frecce avvelenate!
Resta fermo comunque che non vi è limite di calibro, per cui si potranno avere strumenti che sparano pallini di piombo di 2 mm. a 500 ms oppure palle di piombo da 8 mm a 70 ms; una pallina di plastica di un grammo (qualunque sia il suo diametro) potrà raggiungere la velocità di 120 ms. Il guaio è che un pallino da 2 mm a 500 metri al secondo penetra per 3 cm nel legno e per 5 cm nel corpo umano e quindi è pericoloso. Ma i tecnici della Commissione consultiva di che cosa si intendono? Di leggi giustamente no, perché non sono giuristi; di balistica giustamente no, perché ci sono le formule matematiche. Ma se non se ne intendono perché non chiedono consiglio a chi se ne intende?
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| CONTATORE: |
35
|
| AUTORITAEMANANTE: |
MINISTERO INTERNO
|
| TIPOPROVVEDIMENTO: |
DECRETO MINISTERIALE
|
| DATA: |
09
08
2001
|
| NUMERO: |
362
|
| ARTICOLO: |
2
|
| ARGOMENTO: |
UTILIZZO DELLE ARMI AD ARIA COMPRESSA
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| TESTO: |
Verifica di conformità
1. La produzione e l'importazione delle armi di cui all'articolo 1 è subordinata alla preventiva verifica di conformità da parte della Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi.
2. La verifica di conformità è effettuata sulla base dei disegni e delle caratteristiche indicate nella domanda ovvero sulla base dei prototipi ove ritenuto necessario.
3. La domanda succitata, conforme all'imposta di bollo, deve essere indirizzata al Ministero dell'interno, ufficio per l'amministrazione generale del Dipartimento della pubblica sicurezza - Ufficio per gli affari della polizia amministrativa e sociale, e deve contenere le indicazioni relative alle generalità, se persona fisica e la ditta, la ragione o la denominazione sociale se impresa, del produttore e dell'importatore, il relativo domicilio o sede nonché le caratteristiche dell'arma, quali: tipo, denominazione, Stato o Stati in cui essa è prodotta o da cui è importata, calibro, numero delle canne e relativa lunghezza, lunghezza minima, sistema di
funzionamento e ogni altra particolarità strutturale dell'arma. Il richiedente dovrà precisare se intende produrre o importare l'arma, indicandone in quest'ultimo caso la fabbrica e lo Stato di provenienza.
4. Alla domanda devono essere allegate:
a) una relazione tecnica, corredata di disegni costruttivi e fotografie relativi all'arma ed alle parti di essa, con sottoscrizione autenticata del richiedente a norma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
b) una certificazione dell'energia cinetica erogata, misurata all'origine, rilasciata dal Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia, direttamente o a mezzo delle sue sezioni.
5. L'esibizione del prototipo o esemplare, ove ritenuto necessario, è effettuata a richiesta della Commissione. Nella domanda devono essere indicate le generalità della persona incaricata dell'esibizione e del ritiro del prototipo o esemplare eventualmente richiesto.
6. Le risultanze della verifica di conformità sono comunicate al soggetto richiedente di cui al comma 3 entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla data di ricezione della domanda.
7. Alla procedura di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quanto previsto al comma 4, lettera a), soggiace altresì chiunque detenga le armi di cui all'articolo 1 iscritte nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo ed intende avvalersi della normativa contenuta nel presente regolamento.
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| NOTE: |
Commento: La norma è monca e stravagante.
Se il ministero ritiene che la dicitura "esegue controllo di conformità" gli attribuisce il potere di controllare caratteristiche tecnico-strutturali degli strumenti ad arma compressa, non può fare a meno di stabilire nel regolamento quali siano queste caratteristiche; altrimenti come fa il cittadino a "conformarsi" e come può la Commissione stabilire se egli si è conformato? Mi pare che anche una persona senza licenza elementare, arrivi a comprendere ciò.
Pero il Ministero non ha affatto un tale esteso potere di controllo e la verifica di conformità come immaginata dal regolamento è illegittima: la legge non attribuisce alcun potere di controllare la struttura, la meccanica e le dimensioni dell'arma, ma solo che essa non superi i 7,5 Joule; e ciò proprio perché se lo strumento non li supera non è un'arma e non può essere oggetto di sindacato della Commissione, la quale deve accertare che non sia un'arma e non come viene costruita una non-arma. La conformità strutturale può essere determinata solo se la legge o la tecnica stabiliscono quale è il modello ideale a cui conformarsi. Che sciocchezza è, ad esempio, dire che la Commissione controllerà la lunghezza minima dell'arma? Non essendo arma non vi è né lunghezza minima né massima e non vi è nessuno divieto di modificarla come pare e piace, purché non si superi la potenza prescritta. E del resto neppure per le armi da fuoco è mai stata ipotizzata una misura minima, tanto che vi sono pistolette e revolver di 4 cm di lunghezza. Assolutamente fuor di luogo perciò la pesante e costosa richiesta burocratica di presentazioni di disegni costruttivi, prototipi e progetti dell'arma. Per quale motivo uno strumento di libera vendita, solo in Italia dovrà essere caricato di pesanti costi?. La Commissione deve solo controllare che lo strumento non superi i 7,5 Joule e non rientri fra le armi comuni da sparo.
Comma 4 b. Come già anticipato all'art. 1, gli estensori, nella loro ignoranza tecnica, si sono dimenticati di stabilire come va misurata l'energia di uno strumento ad aria compressa che ovviamente varia a seconda del proiettile impiegato. Il regolamento avrebbe dovuto dire, ad esempio, che l'energia deve essere misurata con una proiettile sferico di piombo e che la velocità iniziale non può superare un certo valore. Il fatto poi di richiedere l'intervento del Banco di prova per la misurazione di un valore che è possibile fare con un apparecchietto da poche lire in qualunque laboratorio o armeria attrezzata o con una patata in casa propria, è pura fregola burocratica e volontà di scaricare ad altri lavoro e responsabilità. Era più che sufficiente l'autocertificazione. Si consideri che se il legislatore avesse voluto il controllo dell'energia da parte del Banco di Prova, lo avrebbe detto.
Comma 7. Il ministero ha scelto la soluzione peggiore per coloro che già detengono armi ad aria compressa: i poveretti devono sottoporre le loro armi alla Commissione consultiva delle armi!! Vale a dire che per liberalizzare una vecchia carabina o pistola del valore di poche decine di migliaia di lire, ogni cittadino dovrebbe munirsi di licenza di trasporto d'armi comuni (perché tale ancora sarebbe) spedirla a Brescia (ammesso che riesca nell'impossibile impresa di trovare uno spedizioniere abilitato a trasportare armi) e poi fare la domanda al ministero. Il tutto con una spesa minima di almeno duecentocinquantamila lire. E al Ministero, come sempre molto attenti ai diritti del cittadino, non è affatto venuto in mente che se in Italia vi sono diecimila carabine Diana mod. 25 non è affatto necessario che diecimila cittadini facciano diecimila domande ed inviino diecimila armi a Brescia, ma che è sufficiente scrivere da qualche parte che il mod. 25 ha potenza inferiore a 7.5 joule! Come sarebbe bastato stabilire che ogni detentore modificasse la propria denunzia con una autocertificazione sulla potenza dell'arma. Ma guai fidarsi dei cittadini, verrebbero meno i principi dello stato borbonico!
Su queste norme ha espresso il parere la Commissione per le armi: legittimo il sospetto che molti membri preferiscano che i cittadini buttino via le armi vecchie e comperino le nuove.
Una scelta così sciocca comporta una totale incertezza su ciò che accadrà in futuro a coloro che verranno trovati in possesso di strumenti ad aria prodotti prima dell'entrata in vigore di questo regolamento e non marchiati. Già vi sono numerose decisioni di giudici di merito assolutamente contrastanti; per alcuni questi strumenti rimangono armi ad ogni effetto; per altri divengono comunque strumenti liberi. La situazione non mi pare risolvibile sul piano interpretativo e penso bisognerà ricorrere al più presto alla Corte Costituzionale non essendo ovviamente ammissibile che per il possesso dello stesso identico oggetto una persona sia innocente e l'altra si prenda una condanna alla galera.
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| CONTATORE: |
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| AUTORITAEMANANTE: |
MINISTERO INTERNO
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| TIPOPROVVEDIMENTO: |
DECRETO MINISTERIALE
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| DATA: |
09
08
2001
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| NUMERO: |
362
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| ARTICOLO: |
3
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| ARGOMENTO: |
UTILIZZO DELLE ARMI AD ARIA COMPRESSA
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| TESTO: |
Immatricolazione
1. Sulle armi di cui all'articolo 1 devono essere impressi i segni identificativi previsti dall'articolo 11, comma primo, della legge 18 aprile 1975, n. 110, fatta eccezione per il numero di iscrizione nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.
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| NOTE: |
Commento: La norma è illegittima. La legge stabilisce che gli strumenti ad aria compressa abbiano la matricola quale unica eccezione al principio generale secondo cui oggetti che non sono armi, sono del tutto liberi. Quindi il Ministero non può capovolgere la legge e dire che ci vogliono tutti i segni distintivi per le armi, salvo il numero di catalogo. Ma ci vuol tanto a capire che non sono più armi e che la normativa sulle armi non può essere applicata? Una volta al ministero c'era un matto che voleva mettere la matricola sugli archi di legno; ma tutti speravano che l'avessero curato.
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| CONTATORE: |
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| AUTORITAEMANANTE: |
MINISTERO INTERNO
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DECRETO MINISTERIALE
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| DATA: |
09
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| NUMERO: |
362
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| ARTICOLO: |
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| ARGOMENTO: |
UTILIZZO DELLE ARMI AD ARIA COMPRESSA
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| TESTO: |
Punzone di identificazione
1. Sulle armi di cui all'articolo 1 è apposto dal produttore o dall'importatore, dopo la verifica di conformità, uno specifico punzone, preventivamente depositato presso il Banco nazionale di prova, che ne certifica l'energia cinetica entro il limite consentito; sulle armi con separato punzone è apposto il numero della verifica di conformità attribuito dal Dipartimento della pubblica sicurezza.
2. I soggetti indicati all'articolo 2, comma 7, ivi compresi coloro che importano le armi per ragioni diverse dal commercio, devono chiedere l'apposizione dello specifico punzone da parte del Banco nazionale di prova.
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| NOTE: |
Commento: Sentite ora quale profonda conoscenza del diritto europeo hanno al ministero: la legge è stata fatta per uniformare il regime delle armi ad aria compressa in Europa (art. 3 della legge), in altri paesi europei questi strumenti sono già liberalizzati e già punzonati da appositi enti, ma lo Stato italiano si dimentica di riconoscere questi punzoni! Ciò significa che il povero cittadino italiano o il povero turista straniero che dalla Germania si porta un giocattolo di libera vendita in entrambi gli Stati, sarà punito per non aver fatto prima classificare e punzonare il giocattolo! A parte ogni considerazione di buon senso, questa è una patente violazione alla libera circolazione di merci nella Comunità e un patente favore fatto ai commercianti italiani.
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| CONTATORE: |
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MINISTERO INTERNO
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| ARGOMENTO: |
UTILIZZO DELLE ARMI AD ARIA COMPRESSA
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| TESTO: |
Fabbricazione ed importazione
1. La fabbricazione e l'importazione delle armi di cui all'articolo 1 sono soggette all'autorizzazione prevista dall'articolo 31 del regio decreto n. 773/1931. L'importazione è altresì soggetta al disposto di cui all'articolo 12, comma primo, della legge n. 110/1975.
2. Le domande dirette ad ottenere l'autorizzazione per fabbricare od importare devono contenere le indicazioni stabilite dall'articolo 46 del regio decreto n. 635/1940.
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| NOTE: |
Commento: Il regolamento non ha alcun potere di stabilire che per fabbricare o importare oggetti che non sono armi, occorre la stessa licenza richiesta per le armi comuni da sparo. E la pretesa è anche insensata: forse che chi ora fabbrica armi a salve (giocattoli cioè) deve essere un fabbricante d'armi? Ma se non usa neppure materiali idonei a produrre un'arma da fuoco! Non sarà mica la forma dell'oggetto che determina il tipo di licenza necessario per produrlo ( le pistole di cioccolatta le fa la Beretta o la Perugina?). E dove sta la liberalizzazione e la libera circolazione delle merci se per importare un giocattolo devo avere la licenza del questore, devo pagare 40 mila lire di bolli, devo spendere duecentomila lire per far timbrare e bollare il mio giocattolo?
E udite, udite: chi importa più di tre giocattoli ad aria compressa all'anno, non basta che abbia la licenza del questore, ma deve avere quella del prefetto. E sia ben chiaro, non è prevista una domanda semplificata: no, essa deve contenere tutte le indicazioni previste per chi chiede di importare armi da guerra.
Al ministero non hanno capito proprio nulla; la liberalizzazione è stata fatta in Europa partendo dal concetto che è meglio favorire l'acquisto di armi innocue piuttosto che quello di armi pericolose; se i costi e le formalità rimangono eguali, per quali motivo un appassionato di armi dovrebbe comprare un giocattolo piuttosto che una Beretta? La liberalizzazione è stata fatta per sollevare le questure da maree di pratiche totalmente inutili e per poter spostare qualche migliaio di poliziotti sulle strade, dove c'è molto più bisogno di loro che dietro le scrivanie; ma al ministero, ci giurerei, preferiscono le scrivanie!
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| CONTATORE: |
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| DATA: |
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| NUMERO: |
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| ARTICOLO: |
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| ARGOMENTO: |
UTILIZZO DELLE ARMI AD ARIA COMPRESSA
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| TESTO: |
Esportazione
1. Chiunque intende esportare le armi di cui all'articolo 1 deve darne preventivo avviso scritto al questore della provincia da cui le armi sono spedite.
2. L'avviso deve contenere l'indicazione del marchio o sigla, modello, calibro, matricola e numero delle armi oggetto dell'esportazione.
3. Per la sola matricola è possibile effettuare l'avviso all'atto della spedizione.
4. Del ricevimento dell'avviso di cui ai commi 2 e 3 viene rilasciata ricevuta.
5. Se entro dieci giorni dal ricevimento dell'avviso di cui al comma 2 non intervengono provvedimenti dell'Autorità di pubblica sicurezza l'esportazione si intende autorizzata.
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| NOTE: |
Commento: Vale quanto detto per l'art. 5. La norma è del tutto illegittima perché l'esportazione di giocattoli non può che essere libera. Ma che glie ne frega al ministero se una fabbrica italiana esporta giocattoli dichiarati innocui? Perché deve opprimere i produttori con balzelli e simili oscenità burocratiche? Ma ha chiesto il parere al ministero del Commercio estero? E per quale motivo una ditta italiana deve mettere la matricola su oggetti che vanno all'estero in paesi dove a sentir parlare di matricola sulle armi giocattolo, si scompisciano? E perché il povero industriale italiano deve affrontare costi che lo penalizzano? Vale a dire inoltre che lo sportivo non potrà andarsene tranquillamente e senza inutili licenze a gareggiare all'estero o venire a gareggiare in Italia.
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| CONTATORE: |
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| DATA: |
09
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| NUMERO: |
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| ARTICOLO: |
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| ARGOMENTO: |
UTILIZZO DELLE ARMI AD ARIA COMPRESSA
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| TESTO: |
Cessione
1. La cessione per ragioni di commercio delle armi di cui all'articolo 1 è consentita a coloro che sono titolari dell'autorizzazione di polizia per il commercio di armi, prevista dall'articolo 31 del regio decreto n. 773/1931.
2. I commercianti di armi provvedono all'annotazione nel registro delle operazioni giornaliere di cui all'articolo 35 del regio decreto n. 773/1931, con le modalità previste dall'articolo 54 del regio decreto n. 635/1940, dei seguenti elementi: data dell'operazione, persona o ditta con la quale l'operazione è compiuta, specie, contrassegni e quantità delle armi acquistate o vendute e modalità con le quali l'acquirente ha dimostrato la propria identità personale.
3. Le armi di cui all'articolo 1 possono essere acquistate da soggetti maggiorenni muniti di valido documento di riconoscimento.
4. Sono consentiti la cessione ed il comodato delle armi di cui all'articolo 1, purché avvengano con scrittura privata tra soggetti maggiorenni. Non è necessaria la scrittura privata nel comodato a termine di durata non superiore a quarantotto ore.
5. La vendita per corrispondenza è regolata dal disposto dell'articolo 17 della legge n. 110/1975.
6. La vendita nelle aste pubbliche è consentita nel rispetto delle condizioni di cui ai commi 3 e 4.
7. È fatto divieto dell'affidamento a minori delle armi di cui all'articolo 1.
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| NOTE: |
Commento: Il regolamento si è dimenticato di dire se questi strumenti vanno o meno presi in carico sul registro delle armerie. Se si parte dalla impostazione data dal ministero secondo cui non è cambiato nulla e per lui rimangono armi a tutti gli effetti, la risposta non può che essere positiva: strumenti ad aria compressa e ad avancarica sono soggetti a tutte le licenze e formalità previste per le armi. Questo però non si ricava dalla legge e non era sicuramente la volontà del legislatore. Dal fatto che l'armiere debba segnare il nome dell'acquirente sul registro, non si può affatto dedurre anche l'obbligo del carico dello strumento. Siccome è indubbio che gli strumenti in esame rientrano nella categoria degli strumenti atti ad offendere (armi improprie), si dovrebbe ritenere che ogni norma che deroga alle norme generali su di essi deve essere espressamente prevista dalla legge e che deroghe non possano essere introdotte con il regolamento.
Art. 7 comma 4 - Qui siamo al delirio totale: gli strumenti ad aria compressa sono oggetti che io, privato, posso vendere o regalare a chi mi pare e piace, senza il minimo obbligo giuridico di comunicazioni o denunzie; e gli obblighi non se li può inventare il ministero. L'obbligo della scrittura privata per la cessione privata è pura ottisutà burocratica e del tutto privo di significato ed utilità; chi deve fare la scrittura, chi vende o chi acquista? E chi dei due conservare? E per quanto tempo la deve conservare? E se uno la perde, che cosa deve fare? Tagliarsi le vene o distruggere l'arma?. E se Tizio prende un foglio di carta e ci scrive: io Pinco Pallino dichiaro di aver venduto la pistola Diana a Tizio, che cosa può controllare la polizia? Tra l'altro fare una scritttura privata falsa non è neppure un reato perseguibile d'ufficio e chiunque può farsela! E la polizia dalla matricola può risalire al primo acquirente, ma non certo al secondo o terzo passaggio dello strumento.
Ancor più strampalata la prescrizione della scrittura per il comodato. Se presto lo strumento ad un amico per più di due giorni, dovrei, secondo il ministero, fare una scrittura privata di comodato, un documento cioè che non è previsto (salvo che nella fantasia malata di qualche burocrate), neppure per il prestito di un fucile da caccia.
Il legislatore nno ha previsto queste formalità, ma solo la registrazione di chi compera l'arma per la prima volta, per evitare che i minorenni vadano a comperare queste armi. Poi ne è vietato l'affidamento a minori e nulla si dice sulla cessione che pertanto è libera. Altrimenti il legisaltore, così come vietava l'affidamento, avrbebe anche regolato la cessione. Art. 7 comma 5: Norma illegittima; il divieto di vendita per corrispondenza è una norma speciale studiata apposta per le armi da fuoco e non può essere estesa ai giocattoli. È al di fuori della delega rilasciata al ministero.
Art. 7 comma 6: che cosa c'entra il comodato con le aste pubbliche, lo sanno solo al ministero.
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| CONTATORE: |
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| ARTICOLO: |
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| ARGOMENTO: |
UTILIZZO DELLE ARMI AD ARIA COMPRESSA
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| TESTO: |
Detenzione
1. La detenzione delle armi di cui all'articolo 1 non è sottoposta all'obbligo di denuncia previsto dall'articolo 38 del regio decreto n. 773/1931. Per tali armi non si applicano i limiti alla detenzione previsti per le armi comuni da sparo dall'articolo 10, comma sesto, della legge n. 110/1975.
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| NOTE: |
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MINISTERO INTERNO
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DECRETO MINISTERIALE
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09
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UTILIZZO DELLE ARMI AD ARIA COMPRESSA
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| TESTO: |
Porto
1. Il porto delle armi di cui all'articolo 1 non è sottoposto ad autorizzazione dell'Autorità di pubblica sicurezza.
2. Le armi di cui al comma 1 non possono essere portate fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa senza giustificato motivo. Non possono, inoltre, essere portate in riunioni pubbliche.
3. L'utilizzo delle armi di cui al comma 1 è consentito esclusivamente a maggiori di età o minori assistiti da soggetti maggiorenni, fatta salva la deroga per il tiro a segno nazionale, in poligoni o luoghi privati non aperti al pubblico.
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| NOTE: |
Commento: Ci si è dimenticati di dire una cosa ovvia: che chi ha il porto d'armi, può portare uno di questi strumenti ad aria compressa. Ciò si ricava dall'art. 14, ma ci vorranno anni di sudore e sangue per farlo capire agli interpreti.
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| CONTATORE: |
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UTILIZZO DELLE ARMI AD ARIA COMPRESSA
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| TESTO: |
Trasporto
1. Il trasporto delle armi di cui all'articolo 1 deve essere effettuato usando la massima diligenza.
2. Le armi devono essere trasportate scariche, inserite in custodia.
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| NOTE: |
Commento: Norma illogica, anche se l'illogicità era già in parte nella legge. Sia chiaro che non esiste il reato di omessa custodia di strumento ad aria compressa. E non avrebbe alcun senso; se il detentore ha tutto il diritto di regalarla o venderla al primo passante che incontra, senza formalità alcuna, anche se il passante ha il tipico aspetto del rapinatore travisato, perché mai dovrebbe essere sanzionato se non usa "massima diligenza" nel trasporto dell'arma? Diligenza in che cosa? Non nella custodia, perché lo strumento lo può dare a chi vuole; non per evitare incidenti perché gli strumenti sono per definizione non pericolosi. È una di quelle tipiche frasi da giuristi che copiano belle frasi senza chiedersi se esse hanno un contenuto e significato concreto.
Si ripete che la legge non consente di ipotizzare alcuna responsabilità penale in relazione agli strumenti in esame salvo il loro porto senza giustificato motivo, punito a norma art. 4 L. 110/1975 e salvo ovviamente che essi non vengano trasformati in armi comuni da sparo. In tutti gli altri casi è possibile solo prevedere una sanzione amministrativa (ad es. per la cessione o affidamento non consentito di esse a minorenne).
Comma 2: Il fatto che la norma parli di custodia, cioè di un fodero o altro contenitore in cui riporre l'arma, e non di valigetta o involucro, sta a significare che non occorre assicurare l'impossibilità di usare rapidamente lo strumento, ma solo che esso non deve essere lasciato in bella vista (ma attenti alle interpretazioni della P.S.!).
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| CONTATORE: |
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UTILIZZO DELLE ARMI AD ARIA COMPRESSA
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| TESTO: |
Parti d'arma
Le parti delle armi di cui all'articolo 1 non si considerano parti di arma comune da sparo
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| NOTE: |
Commento: Norma corretta; ma il ministero la detta solo per l'aria compressa e non per l'avancarica, così che si potrebbe dedurre che le parti di arma ad avancarica liberalizzate sono parti di armi comuni! Conclusione giuridica del tutto errata perché la legge non consente alcuna distinzione (e la logica neppure).
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MINISTERO INTERNO
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DECRETO MINISTERIALE
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| ARGOMENTO: |
UTILIZZO DELLE ARMI AD ARIA COMPRESSA
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| TESTO: |
Definizione
Le repliche di armi antiche ad avancarica a colpo singolo di modello e/o tipologia anteriore al 1890 utilizzano per il funzionamento a fuoco munizionamento costituito da polvere nera, od equivalente, palla o pallini di piombo, che vengono introdotti singolarmente nella canna dalla volata o dalla parte anteriore della camera di scoppio; esse sono dotate di un sistema di accensione a miccia e/o a pietra e/o a capsula e sono portatili.
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| NOTE: |
Commento: La definizione data dal regolamento ricomprende sicuramente le armi monocanna e dei rari tipi di armi a culatta mobile (semiavancarica). Non si comprende se con questa dizione si intenda liberalizzare anche i revolver ad avancarica, ma penso di no perché mi pare difficile considerarli a colpo singolo. La nozione che i proiettili vengano inseriti "singolarmente" è sciocca: se l'arma deve avere una canna sola o una culatta sola, è ovvio che si potrà sparare solo un colpo singolo; che poi nella canna uno ci cacci una palla, o due palle, o un pugno di pallini, non è certo cosa che attiene alla meccanica dell'arma.
Il requisito che l'arma sia "portatile" consente di ricomprendervi spingarde da caccia alle anatre, ma non cannoncini. Ma al ministero si sono dimenticati forse che questi cannoncini da segnalazione sono da tempo considerati armi a salve, e quindi già liberi per definizione.
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MINISTERO INTERNO
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| TESTO: |
Immatricolazione e verifica di funzionamento
1. Alle armi di cui all'articolo 12 si applicano le disposizioni dell'articolo 11 della legge n. 110/1975, commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, fatta eccezione del riferimento all'iscrizione nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, salvo quanto previsto dal successivo comma 3.
2. Il Banco nazionale di prova oltre agli adempimenti di cui all'articolo 11 della legge n. 110/1975, verifica che il funzionamento delle armi di cui al comma 1 sia conforme alle prescrizioni contenute nell'articolo 12; a tal fine, ove ritenuto necessario, può avvalersi della consulenza dell'esperto di cui all'articolo 32, comma nono, della legge n. 110/1975.
3. I prototipi delle armi di cui al comma 1 prodotte all'estero, sono sottoposti a cura dell'importatore alla verifica di funzionamento da parte del Banco nazionale di prova, prevista dal comma 2. È vietata l'importazione di armi non conformi al prototipo sottoposto a verifica del Banco nazionale di prova.
4. Le armi di cui al comma 1 non sono sottoposte a verifica di conformità da parte della Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi.
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| NOTE: |
Commento: Vale quanto detto per l'aria compressa: se non sono più armi, vengono meno tutti gli obblighi di marchiatura, salvo il Banco di Prova (già previsto anche per le armi a salve) e la matricola. Ogni altra prescrizione è illegittima. Tutto l'articolo è stato scritto da chi non sapeva che le armi comunque erano già soggette al Banco di Prova per la specifica normativa di questo che impone la verifica persino delle armi a salve.
L'articolo poteva essere molto più chiaro e dire chiaramente che sulle armi ad avancarica non va apposto alcun punzone diverso da quello già previsto per la verifica da aprte del Banco di Prova. Perciò non vi è differenza tra gli strumenti ad avancarica prodotti prima del regolamento e dopo il regolamento e quelli già detenuti sono liberalizzati immediatamente senza che occorra alcuna procedura di verificazione.
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| CONTATORE: |
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| AUTORITAEMANANTE: |
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| DATA: |
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UTILIZZO DELLE ARMI AD ARIA COMPRESSA
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| TESTO: |
Porto
1. Il porto delle armi di cui all'articolo 12 è sottoposto alla normativa vigente per le armi comuni da sparo.
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| NOTE: |
Commento: Questo è il capolavoro della deficienza e prepotenza burocratica: le armi ad avancarica sono state liberalizzate, ma il ministero se ne frega delle leggi e del Parlamento: sono libere, ma non possono essere portate se non si ha licenza di porto d'armi, lunghe o corte a seconda dei casi. Ma la legge non dice espressamente che per il porto degli strumenti di cui al presente articolo non vi è obbligo di autorizzazione dell'autorità di pubblica sicurezza ? Certo, ma come si permette il Parlamento di pensarla in modo diverso dal ministero? Hanno osato fare una legge senza consultarlo? Ecco come ti frego parlamento, cittadini, produttori, buon senso, diritto, onestà, ecc. ecc. La legge è stata fatta apposta per consentire di usare armi ad avancarica in poligoni pubblici e privati? Al ministero non gliene frega niente e rinnegano la liberalizzazione. Per i funzionari del ministero è ovvio che senatori e deputati andrebbero inabilitati perché non sanno quello che fanno.
Secondo la legge è chiaro invece che questi strumenti possono essere portati da persone prive di licenza di porto d'armi, ma solo in poligoni di tiro pubblici o privati o in luoghi chiusi e che fino ad essi possono essere trasportate liberamente. Se si applicasse la norma in esame, sarbebe vietato sparare in poligoni e in luoghi privati.
Sia chiaro che io personalmente sono d'accordo sul fatto che il legislatore non doveva liberalizzare le armi ad avancarica, ma la mia personale opinione non può legittimare lo stravolgimento della legge.
Il regolamento si dimentica anche di dire se e come possono essere trasportate; occorre avere una licenza di porto d'armi o il trasporto è libero? Per la legge è chiaro che chiunque le può trasportare; ma se si dice chge ne è vietato il porto, sorge qualche dubbio sulla volontà del ministero
La conclusione è che per l'uso delle armi ad avancarica si rimane al punto di prima; la legge è chiara, ma il regolamento dice l'opposto e non si sa quanto ci si possa arrischiare ad osservare la legge invece del regolamento!
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| CONTATORE: |
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| AUTORITAEMANANTE: |
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| ARGOMENTO: |
UTILIZZO DELLE ARMI AD ARIA COMPRESSA
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| TESTO: |
Disposizioni applicabili
1. Per quanto non previsto nel presente titolo, trovano applicazione le disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 7, 8, 10 e 11.
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| NOTE: |
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| CONTATORE: |
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| AUTORITAEMANANTE: |
MINISTERO INTERNO
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| DATA: |
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UTILIZZO DELLE ARMI AD ARIA COMPRESSA
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| TESTO: |
Titolo III
Infrazioni al regolamento
Sanzioni
1. La violazione delle disposizioni del presente regolamento è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da L. 1.000.000 a L. 6.000.000.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli dal 17-bis al 17-sexies d el regio decreto n. 773/1931.
3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 17-ter del regio decreto n. 773/1931, quando è accertata una violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento, il pubblico ufficiale che vi ha proceduto, fermo restando l'obbligo del rapporto previsto dall'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne riferisce per iscritto, senza ritardo, all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione o, se il fatto non concerne attività soggette ad autorizzazione, a l questore.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 9 agosto 2001
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| NOTE: |
Commento: L'imposizione di sanzioni da parte di un organo amministrativo, senza che il parlamento abbia individuato le ipotesi sanzionabili e i limiti minimi e massimi della sanzione applicabile, è cosa contraria al principio costituzionale secondo cui nessuno può essere punito se non in forza di legge (articoli 23 e 25 della Costituzione).
Ciò che meraviglia è che il Consiglio di Stato abbia espresso parere favorevole ad una norma come questa.
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| CONTATORE: |
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| AUTORITAEMANANTE: |
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| TIPOPROVVEDIMENTO: |
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| DATA: |
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| NUMERO: |
362
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| ARTICOLO: |
NO
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| ARGOMENTO: |
UTILIZZO DELLE ARMI AD ARIA COMPRESSA
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| TESTO: |
Conclusioni pratiche per gli utenti:
Nuovi acquisti di armi regolarmente punzonate come liberalizzate
- Chiunque sia maggiorenne può acquistare armi ad aria compressa di ridotta potenzialità o repliche monocolpo di armi ad avancarica da armerie o da privati.
Questi strumenti acquistati non vanno denunziati e non fanno numero ai fini della collezione.
- Gli strumenti ad aria compressa possono essere trasportati dove si vuole e possono essere usati in locali chiusi altrui (casa, magazzino) o in poligoni pubblici o privati. In fase di trasporto è meglio chiuderle in un involucro o custodia
- Le repliche ad avancarica per un abuso contenuto nel regolamento, rimangono equiparate alle armi comuni da sparo ai fini del trasporto e del porto!
- Il detentore di questi strumenti (aria + avancarica) può cederli (vendita, regalo) a persone maggiorenni, senza alcuna formalità. Non può cederli a minorenni.
- Per stupida disposizione del regolamento è sconsigliabile dare lo strumento in prestito; in altre parole dimenticarsi le parole prestito e comodato e dire sempre che lo strumento è stato ceduto!
- Non vi è obbligo di particolare custodia in casa.
- Meglio dimenticarsi, per il momento, esportazione o importazione di questi strumenti e loro vendita per corrispondenza.
Strumenti liberalizzati ma di produzione anteriore alla legge
Chi già detiene o ha in negozio questi strumenti, è del tutto fregato. Per liberalizzarli concretamente deve affrontare spese insostenibili: classificazione, invio al Banco di Prova per ogni singolo pezzo, con costi superiori al valore dell'oggetto. Conviene attendere tempi migliori (ad esempio che si riesca a convincere il Ministro a mandare certi funzionari a controllare le pecore in Aspromonte). Solo gli importatori che possono operare su singoli modelli di armi e fare operazioni collettive, hanno convenienza a regolarizzare ciò che hanno in magazzino.
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| NOTE: |
Commento: L'imposizione di sanzioni da parte di un organo amministrativo, senza che il parlamento abbia individuato le ipotesi sanzionabili e i limiti minimi e massimi della sanzione applicabile, è cosa contraria al principio costituzionale secondo cui nessuno può essere punito se non in forza di legge (articoli 23 e 25 della Costituzione).
Ciò che meraviglia è che il Consiglio di Stato abbia espresso parere favorevole ad una norma come questa.
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| CONTATORE: |
51
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| AUTORITAEMANANTE: |
MINISTERO INTERNO
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| TIPOPROVVEDIMENTO: |
DECRETO MINISTERIALE
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| DATA: |
09
08
2001
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| NUMERO: |
362
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| ARTICOLO: |
NO
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| ARGOMENTO: |
UTILIZZO DELLE ARMI AD ARIA COMPRESSA
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| TESTO: |
Regime giuridico degli strumenti
Sulla base delle disposizioni di legge, che possono essere interpretate ma non modificate dal regolamento, si può affermare con sicurezza che le repliche ad avancarica monocolpo e le armi ad aria compressa di ridotta potenzialità (espressione che preferisco a quella del regolamento "con modesta capacità offensiva" in quanto si entra nell'incerto campo della nozione di idoneità ad offendere) rientrano ora nella categoria degli strumenti atti ad offendere, con norme particolari e speciali in relazione alla loro struttura di arma. Queste norme eccezionali non possono perciò essere interpretate estensivamente.
Non si applicano ad esse perciò tutte le norme penali in cui si parla di arma comune da sparo (armi da fuoco, armi ad aria compressa con potenza superiore a 7,5 Joule, ecc) o di armi proprie (pugnali, baionette, ecc.).
Per inettitudine del ministero rimane irrisolta e irrisolvibile la situazione delle armi ad aria compressa già detenute. Dal punto di vista giuridico i giudici non potranno concludere altrimenti che chi le detiene e non le fa classificare come libere, continuano a detenere armi comuni da sparo, con tutte le relative gravi conseguenze. A meno che i giudici non si convincano che la confusione giuridica creata dal ministero giustifica ampiamente il proscioglimento per errore sulla legge.
Non sono armi giocattolo e quindi non devono recare il tappo rosso.
Gli strumenti ad avancarica invece sono liberalizzati immediatamente e psosono essere tolti dalla denunzia delle armi detenute. Non è prevista invero alcuna forma di controllo su di essi, salvo quello ad opera del Banco di Prova, già effettuato anche su quelli di vecchi produzione.
Resta fermo che la polvere nera per caricare le armi ad avancarica può essere acquistata solo da persone munite di nulla osta o di una licenza di porto d'armi e che va denunziata se non viene consumata in giornata. I poligoni del TSN in cui è consentito l'uso di armi ad avancarica possono fornire la polvere ai tiratori per il consummo immediato in poligono.
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| NOTE: |
COMMENTO
Da quanto scritto sopra è ovvio che considero il regolamento assolutamente ignobile; e in ciò i funzionari ministeriali e la Commissione hanno lasciato al palo il legislatore.
Ignobile per la mancanza di conoscenze tecniche, ignobile per lo stravolgimento della lettera e dello spirito della legge, ignobile per la prevaricazione che viene fatta in danno dei cittadini.
E tengo a segnalare a tutti che il ministero, pur essendo assolutamente incapace di affrontare il problema, non ha chiesto consiglio a nessuno, non ha sentito gli interessati, non ha consultato esperti di diritto delle armi, ma ha imposto la totale segretezza sulle operazioni imponendo ai membri della Commissione di non dare a nessuno la bozza del provvedimento. Credo che prova migliore non si potrebbe avere della precisa volontà dei funzionari del ministero di applicare la legge a modo loro per vendicarsi del fatto di essere stati scavalcati dal Parlamento. Come se le leggi sulle armi e la loro interpretazione fosse "cosa nostra" del ministero.
Vedi anche decreto GIP di Bolzano su armi già detenute
Vedi scritto su avancarica libera da subito
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| CONTATORE: |
52
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| AUTORITAEMANANTE: |
MINISTERO
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| TIPOPROVVEDIMENTO: |
DECRETO MINISTERIALE
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| DATA: |
23
09
1999
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| NUMERO: |
NO
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| ARTICOLO: |
NO
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| ARGOMENTO: |
MODIFICHE ESECUZIONE TESTO UNICO PUBBLICA SICUREZZA
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| TESTO: |
Il Ministro dell'Interno
Visto il proprio decreto 21 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 4 agosto 1999;
Rilevato che dalla formulazione di tale decreto non si evince la legittimazione a commercializzare negli esercizi di minuta vendita manufatti pirotecnici della V categoria gruppo B, di cui è invece consentita la detenzione e vendita negli esercizi di minuto vendita;
Rilevata, altresì, la necessità di recepire i più recenti orientamenti della commissione consultiva centrale per il controllo delle armi inerenti i coefficienti numerici per il computo della massa netta di manufatti pirotecnici,
Ritenuta pertanto la necessità di modificare in sede di autotutela tale provvedimento nei termini suesposti;
Letto l 'art. 97 della Costituzione
Visto l'allegato A al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940 n. 635;
Visto il capitolo VI, numeri 1, 2 e 3 dell'allegato B al regolamento sopra citato;
Ritenuta la necessità di apportare modifiche alle norme sopra indicate;
Visto l'art. 97 del regolamento sopra citato;
Visto l'art. 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n. 773;
Visti i capitoli I, II, III e IV dell'allegato B al regolamento sopra citato;
Letto l'art. 83, ultimo comma, del regolamento sopra citato;
Sentita la commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, per le funzioni consultive in materia di sostanze esplosive ed infiammabili; DECRETA
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| NOTE: |
Nota: : Il DM 21 luglio 1999 (Gazzetta Ufficiale n. 181 del 4 agosto 1999) di analogo contenuto, era stata pubblicato in una stesura errata e viene sostituito dal presente decreto.
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| CONTATORE: |
53
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| AUTORITAEMANANTE: |
MINISTERO
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| TIPOPROVVEDIMENTO: |
DECRETO MINISTERIALE
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| DATA: |
23
09
1999
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| NUMERO: |
NO
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| ARTICOLO: |
I
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| ARGOMENTO: |
MODIFICHE ESECUZIONE TESTO UNICO PUBBLICA SICUREZZA
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| TESTO: |
PARTE PRIMA
Modifiche all'allegato A al regolamento TULPS (1)
1. (Modifiche alla prima categoria, gruppo C dell'allegato A al regolamento TULPS). La I categoria, gruppo C dell'allegato A al regolamento TULPS, è così modificata:
1 - cartocci a proietto per artiglieria, muniti di proietto carico, provvisti di spoletta, ma senza cannello, chiuso con tappo a vite, oppure con cannello protetto con paracapsule ad imballaggio esterno;
2 - cartocci con bossolo metallico per artiglieria, sia da tiro che da salve, senza proietto ma carichi, purché chiusi con feltri o dischi solidi di cartone o materiali equivalenti;
3 - cartocci per armi subacquee da guerra, cariche di fulmicotone al 18% almeno di acqua;
4 - proietti carichi, purché chiusi perfettamente sia mediante la loro spoletta senza innesco e con tappo falso innesco, sia privi di spoletta e con tappo falso innesco;
5 - bombe a mano cariche;
6 - bombe da aeroplano, teste di siluri, torpedini, cariche ma senza innesco;
7 - proietti a caricamento speciale.
(1) Il decreto si limita ad eliminare il cordone Bickford, specie di obsoleta miccia ottocentesca, e a spostare le cartucce cariche da caccia in misura superiore a 1500 cartucce e quelle da guerra, tra le munizioni di sicurezza, in qualsiasi quantitativo.
2. (Modifiche alla seconda categoria, gruppo A dell'allegato A al regolamento TULPS). La categoria II dell'allegato A al regolamento TULPS è cosi modificata: (1)
(omissis)
13 - micce a combustione rapida;
14- micce detonanti;
(omissis)
Il decreto intende regolare meglio la definizione delle micce stabilendo che rimangono nella seconda categoria solo le micce a combustione rapida (una volta in uso solo tra i militari, per esercitazione, ora desuete) e le micce detonanti.
3. (Modifiche alla quinta categoria, gruppo A dell'allegato A al regolamento TULPS) La categoria V, gruppo A, dell'allegato A al regolamento TULPS è cosi modificata:
1- bossoli metallici innescati per artiglieria;
2 - spolette a percussione, con innesco amovibile o esterno;
3 - spolette a doppio effetto per artiglieria;
4 - cartucce da salve cariche per armi comuni e da guerra;
5 - cartucce per armi comuni e da guerrA
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| NOTE: |
Nota: : Il DM 21 luglio 1999 (Gazzetta Ufficiale n. 181 del 4 agosto 1999) di analogo contenuto, era stata pubblicato in una stesura errata e viene sostituito dal presente decreto.
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| CONTATORE: |
54
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| AUTORITAEMANANTE: |
MINISTERO
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| TIPOPROVVEDIMENTO: |
DECRETO MINISTERIALE
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| DATA: |
23
09
1999
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| NUMERO: |
NO
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| ARTICOLO: |
II
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| ARGOMENTO: |
MODIFICHE ESECUZIONE TESTO UNICO PUBBLICA SICUREZZA
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| TESTO: |
PARTE SECONDA
Modifiche al capitolo VI dell'allegato B al reg. TULPS (esercizi di minuta vendita)
1. (Generalità). 1 - Negli esercizi di minuta vendita di prodotti esplodenti si possono tenere e vendere:
- polveri della I categoria;
- cartucce per armi comuni della V categoria gruppo A;
- manufatti della IV e V categoria.
Non rientrando fra i prodotti esplodenti, nessun limite è posto alla detenzione e vendita dei seguenti componenti di munizioni per armi comuni: proiettili, pallini, bossoli, inneschi e bossoli innescati.
Nessun limite è altresì posto alla detenzione e vendita dei manufatti non classificati tra i prodotti esplodenti ai sensi del decreto ministeriale 4 aprile 1973.
2. La vendita delle polveri deve essere fatta per recipienti interi, originali di fabbrica, dal contenuto massimo di 1 kg netto. È vietato tenere nell'esercizio e vendere recipienti di polvere aperti.
I manufatti della IV categoria e della V categoria devono essere approvvigionati nei loro imballaggi di fabbrica sigillati. Possono essere commercializzati solo se racchiusi nelle proprie confezioni originali sigillate, singole o multiple in ragione delle dimensioni del manufatto.
3. Le indicazioni sulla massa (come definita nel decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982 n. 802, Attuazione della direttiva CEE 80/181 relativa alle unità di misura) fornite al successivo art. 3 si riferiscono alla massa netto dei prodotti attivi (sono prodotti attivi quelli esplosivi, incendivi, coloranti, fumogeni ed illuminanti); la massa netta di prodotti attivi deve essere indicato sul singolo manufatto di IV e V categoria e/o sulla confezione, in conformità a quanto riportato nel relativo decreto di riconoscimento.
La massa degli involucri e di quant'altro formi la struttura dei manufatti, ancorché costituita da materiale combustibile, quale carta, legno, polimeri, ecc. , è esclusa dal computo della massa dei prodotti attivi.
4. Negli esercizi di minuta vendita si possono tenere e vendere fino a complessivi kg 200 netti di prodotti esplodenti. Oltre tale limite trova applicazione il cap. IV del presente allegato.
5. Sulle istanze per il rilascio delle licenze per gli esercizi di minuta vendita il prefetto acquisirà il parere della commissione tecnica provinciale.
2. (Prescrizioni sui locali). 1. I locali degli esercizi di minuta vendita non devono essere interrati o seminterrati ovvero contigui, sovrastanti o sottostanti a locali di lavorazione o deposito di materie facilmente combustibili o infiammabili; non devono inoltre avere comunicazione diretta con abitazioni e con ambienti che non abbiano attinenza con l'attività dell'esercizio stesso, fatta eccezione per i locali di servizio.
Non devono essere ubicati in edifici nei quali vi siano anche asili, scuole, case di cura, comunità religiose, alberghi, grandi magazzini, luoghi di culto, di pubblico spettacolo e simili.
Negli esercizi di minuta vendita non devono essere tenute né poste in vendita materie infiammabili, come tali individuate dalla circolare Ministero dell'interno n. 2452/4179 del 3 maggio 1979.
Deroghe a tali divieti possono essere consentite previo parere favorevole, della commissione tecnica provinciale, che potrà prescrivere le cautele, ritenute opportune nei singoli casi per la tutela dell'incolumità pubblica.
Negli ambienti in cui è ammesso il pubblico potranno essere tenuti, come mostra, manufatti della IV categoria e della V categoria inertizzati (privi di prodotti attivi) e/o simulacri; le operazioni di inertizzazione dei manufatti devono essere compiute da soggetto legittimato alla fabbricazione dei manufatti stessi.
Si possono altresì esporre i manufatti non classificati tra i prodotti esplodenti ai sensi del decreto ministeriale 4 aprile 1973.
2. Il carico complessivo di prodotti esplodenti sarà fissato in accordo con gli artt. 1 e 3 e in funzione dei limiti derivanti dalle dimensioni del locale (o dei locali), come di seguito specificato.
Ogni locale in cui sono tenuti prodotti esplodenti deve avere un'altezza non inferiore a m 2, 40, una superficie non inferiore a mq 6 e una cubatura non inferiore a mc 18; inoltre la cubatura non deve essere inferiore a mc 1 per ogni chilogrammo netto di polveri di I categoria, a mc 1 per ogni chilogrammo netto di manufatti di IV categoria e di V categoria, e a mc 1 per ogni 3, 5 kg netti di polvere sotto forma di cartucce, in accordo alle equivalenze indicate all'art. 3, lett. b).
Le polveri di I categoria e le cartucce di V categoria gruppo A devono essere custodite in locale (o locali) distinto, anche se contiguo a quello (o a quelli) nel quale sono custoditi i manufatti di IV categoria e di V categoria. Questi ultimi possono essere conservati insieme; nel medesimo locale (o locali) possono altresì tenersi manufatti non classificati tra i prodotti esplodenti ai sensi del D. M. 4 aprile 1973. È vietato l'accesso al pubblico nel locale (o nei locali) ove vengono custoditi i manufatti di IV categoria e di V categoria.
I prodotti esplodenti devono essere collocati su scaffali metallici o di legno ignifugato, di adeguata resistenza meccanica, alti non oltre m 2, 10, chiusi eventualmente solo ai lati, ed ancorati in modo da garantirne la stabilità; gli scaffali metallici devono essere collegati a dispersori di terra.
I prodotti esplodenti possono altresì essere, conservati su pallets; tra pallets e scaffali deve restare una luce libera non inferiore a m 1, 20. In relazione alle dimensioni dei locale (o dei locali) è ammessa la presenza di un massimo di 5 pallets; oltre tale limite i pallets devono essere realizzati con materiale ignifugo o reso tale. (1)
Le munizioni per armi corte devono essere custodite in armadi metallici con sportelli dotati di serratura di sicurezza.
Negli ambienti in cui è ammesso il pubblico sono consentiti solo gli scaffali, sui quali possono essere collocati polveri di I categoria, cartucce di V categoria gruppo A per armi lunghe, manufatti di IV e V categoria intertizzati e/o loro simulacri, manufatti non classificati tra i prodotti esplodenti ai sensi del decreto ministeriale 4 aprile 1973.
Negli esercizi isolati si può concedere licenza per tenere e vendere prodotti esplodenti della I, IV e V in quantitativi elevabili fino al triplo di quanto stabilito nell'art. 3, fermi restando i limiti di cubatura anzi indicati.
Qualora per cause sopravvenute, l'esercizio non si trovi più in condizioni tali da poter essere considerato isolato, dovranno in esso limitarsi la detenzione degli esplosivi ed il caricamento delle cartucce secondo le norme che regolano gli esercizi di minuta vendita nell'abitato.
3. I muri perimetrali degli ambienti dell'esercizio in cui sono tenuti prodotti esplodenti devono essere di mattoni pieni da almeno due teste o in altra struttura muraria di resistenza equivalente (REI 120), con pareti interne intonacate. Sono ammesse, anche strutture non murarie di resistenza equivalente.
I solai di copertura e di calpestio devono essere in cemento armato con soletta di spessore non inferiore a cm 7 o realizzati con altra struttura di resistenza equivalente, con caratteristiche REI 120; tale prescrizione non si applica nel caso in cui la soletta di calpestio sia posta a diretto contatto col terreno sottostante il fabbricato.
I serramenti possono essere di metallo o di legno; in quest'ultimo caso devono essere trattati con prodotti vernicianti omologati di classe "1" di reazione al fuoco, secondo le modalità e le indicazioni contenute nel D. M. 6 marzo 1992. In ogni caso devono avere caratteristiche REI 120. Qualora muniti di vetri, questi devono essere infrangibili o retinati o altrimenti protetti per evitare l'eventuale proiezione di schegge verso l'esterno in caso di esplosione all'interno.
Il locale (o i locali) in cui sono posti i manufatti di IV categoria e V categoria deve (o devono) essere separato dagli altri mediante porta con apertura verso l'esterno, con caratteristiche REI 120.
L'impianto elettrico deve essere realizzato in conformità alla legge 1° marzo 1968 n. 186. La rispondenza alle vigenti norme deve essere attestata con le procedure di cui alla legge 5 marzo 1990 n. 46 e relativo regolamento di attuazione (DPR n. 447 del 6 dicembre 1991).
L'impianto di riscaldamento deve essere realizzato con generatori di calore collocati in ambiente isolato dai locali dell'esercizio, eseguiti a regola d'arte in conformità alle vigenti disposizioni (UNI-CIG 7129 ovvero dal DM 12 aprile 1996 qualora gli apparecchi abbiano potenza superiore a 34, 8 kW); non sono ammessi caminetti, stufe ed apparecchi a focolare diretto in genere.
La dotazione di mezzi antincendio dell'esercizio deve risultare dal certificato di prevenzione incendi rilasciato dal comando provinciale dei vigili del fuoco a mente del D. P. R. n. 37 del 12 gennaio 1998. In ogni caso all'ingresso del locale ( o dei locali) in cui sono custoditi manufatti della IV e V categoria dovranno essere installati non meno di due estintori portatili di tipo approvato ai sensi del DM 20 dicembre 1982, con capacità estinguente non inferiore a 21A 89BC.
(1)Frase confusa e non bene comprensibile; sarà necessario un chiarimento con circolare; allo stato, l'unico dato sicuro è che si possono impiegare fino a 5 pallets se le dimensioni del locale lo consentono.
3. (Contenuto della licenza). Può essere concessa licenza per tenere nell'esercizio e vendere i prodotti esplodenti elencati da a) a d) come di seguito specificato:
fino a complessivi 25 kg netti di polveri da lancio e/o da mina appartenenti alla I categoria. Ogni chilogrammo netto di polveri di I categoria può essere sostituito con 2 (due) chilogrammi netti di polveri da lancio sotto forma di cartucce cariche per armi comuni, secondo le equivalenze indicate al successivo punto b).
In caso di rinuncia totale:
- alle soli polveri da mina, si potranno tenere e vendere fino a 50 kg netti di polveri da lancio, cosi suddivisi:
25 kg netti di polveri da lancio, fermi restando gli obblighi ed i divieti di cui all'art. 1 punto 2;
25 kg netti di polveri da lancio sotto forma di cartucce cariche per armi comuni, in accordo con le equivalenze di cui al successivo punto b);
- ai 25 kg di polveri da lancio c/o da mina si potranno tenere e vendere:
75 kg netti di polveri da lancio sotto forma di cartucce cariche per armi comuni, in accordo con le equivalenze indicate al punto b);
in alternativa si potranno tenere e vendere manufatti della IV categoria e della V
categoria, incrementandone il quantitativo previsto ai successivi punti c) e d) di 10 kg netti per la IV categoria e di 20 kg netti per la V categoria. Si potrà raddoppiare tale ultimo quantitativo ove ricorra la condizione di cui al successivo punto d) (giocattoli pirici blisterati);
b) fino a 50 kg netti di polveri da lancio della I categoria, sotto forma di cartucce cariche per anni comuni. Ai fini del computo delle cartucce 1 chilogrammo netto di polvere di lancio di I categoria è considerato pari a:
n. 300 cartucce per armi lunghe ad anima liscia o rigata caricate con polvere nera, oppure
n. 560 cartucce per armi lunghe ad anima liscia o rigata caricate con polvere senza fumo, oppure
n. 4. 000 cartucce per arma corta, oppure
n. 12. 000 cartucce, a percussione anulare per arma corta o lunga, oppure
n. 25. 000 cartucce per armi Flobert, oppure
n. 12. 000 cartucce da salve;
c) fino a 20 kg netti di prodotti attivi contenuti in manufatti della IV categoria, Ogni chilogrammo netto di prodotti attivi contenuto nei manufatti della IV categoria può essere sostituito con quattro chilogrammi netti sotto forma di cartucce cariche per armi comuni, in accordo con le equivalenze indicate al precedente punto b); in alternativa ogni chilogrammo della IV categoria può essere sostituito con 2 (due) chilogrammi netti della V categoria.
In caso di rinuncia totale ai manufatti della IV categoria, questi possono essere sostituiti con 120 kg netti di polveri da lancio sotto forma di cartucce cariche per armi comuni, in accordo con le equivalenze indicate al punto b); in alternativa si possono sostituire i 20 kg netti della IV categoria con 50 kg netti della V categoria. Si potrà raddoppiare tale ultimo quantitativo ove ricorra la condizione di cui al successivo punto d) (giocattoli pirici blisterati);
d) fino a 20 kg netti di prodotti attivi contenuti in manufatti della V categoria gruppo C. Ogni chilogrammo netto di prodotti attivi contenuto nei manufatti della V categoria può essere sostituito con due chilogrammi netti sotto forma di cartucce cariche per armi comuni, in accordo con le equivalenze indicate al punto b).
In caso di rinuncia totale ai manufatti della V categoria, questi possono essere sostituiti con 160 kg netti di polveri da lancio sotto forma di cartucce cariche per armi comuni, in accordo con le equivalenze indicate al punto b).
Non è in alcun caso consentita la sostituzione di manufatti della V categoria con manufatti della IV categoria.
I 20 kg netti di prodotti attivi contenuti nei manufatti della V categoria potranno essere raddoppiati nel caso in cui si tratti di giocattoli pirici in confezione "blister", purché i "blister" medesimi siano realizzati con materiale polimerico autoestinguente.
In relazione a particolari situazioni ambientali o a specifiche ragioni di pubblica sicurezza può essere prescritta la riduzione del quantitativo massimo consentito di cartucce e di polveri di I categoria.
Nel corso di validità della licenza il titolare, previa comunicazione alla competente autorità di pubblica sicurezza, può effettuare sostituzioni per categoria e quantità dei prodotti esplodenti autorizzati in sede di rilascio o rinnovo, applicando le equivalenze indicate nel presente articolo e fermo restando il quantitativo massimo autorizzato.
Tali variazioni devono essere annotate nel registro di cui all'art. 55 del TULPS.
4. (Caricamento cartucce). 1. Il caricamento. di cartucce negli esercizi di minuta vendita può essere consentito limitatamente alle cartucce caricate con polveri senza fumo. Il locale destinato al caricamento non può essere adibito ad altri usi.
Il materiale necessario per il confezionamento del quantitativo giornaliero di cartucce autorizzato deve essere portato nel locale mediante prelievo dai locali di deposito prima dell'inizio delle operazioni di caricamento, eccezion fatta per le polveri, che devono essere introdotte nel locale nella quantità consentita per ogni operazione soltanto prima dell'inizio di ciascuna di esse; alla fine di ogni operazione le cartucce prodotte devono essere allontanate dal locale e poste tra quelle destinate alla vendita nel locali a ciò riservati.
Le polveri destinate al caricamento e le cartucce prodotte devono essere computate nei quantitativi autorizzati ai sensi dell'art. 3; delle operazioni relative al caricamento deve essere fatta annotazione sul registro delle operazioni giornaliere.
Il caricamento deve essere effettuato a mano o con macchinario mosso elettricamente, per operazioni successive ciascuna interessante non più di un chilogrammo di polvere per volta; la tramoggia del macchinario automatico non deve contenere più di un chilogrammo netto di polvere.
La commissione tecnica provinciale indica il quantitativo massimo di cartucce caricabile giornalmente in rapporto al contesto topografico, alla situazione ambientale o a specifiche ragioni di sicurezza.
2. Il locale (o i locali) destinati al caricamento cartucce, deve avere una superficie non inferiore a mq 12, un'altezza non inferiore a m 2, 40 ed una cubatura non inferiore a mc 36. Almeno una parete deve essere esterna e su di essa devono essere praticate una o più aperture di illuminazione naturale e di ventilazione, ciascuna di superficie non inferiore a mq 0, 8, poste a non meno di m 2 di altezza dal pavimento e da piano di campagna esterno; ogni apertura deve essere protetta esternamente da un'inferriata.
La comunicazione del locale caricamento con gli ambienti accessibili al pubblico non deve essere diretta; tra essi deve essere interposto un locale di disimpegno, di larghezza non inferiore a m 1, 5. Le porte di comunicazione devono essere sfalsate e con apertura verso l'esterno. Il locale di disimpegno deve risultare sempre libero da qualsiasi ingombro.
Deroghe ai criteri enunciati potranno essere eccezionalmente, previo parere della commissione tecnica provinciale, purché vengano proposte misure alternative che conferiscano all'esercizio un equivalente livello di sicurezza.
L'impianto elettrico dei locale caricamento cartucce e quello delle attrezzature meccaniche devono rispondere alle norme CEI 64-2, fascicolo di novembre 1990, n. 1431.
Le prescrizioni riportate all'art. 2, punto 3, sui muri perimetrali, sui solai, sui serramenti, sull'impianto di riscaldamento e sulla dotazione di mezzi antincendio trovano applicazione anche per il locale di caricamento cartucce.
5. (Norme speciali per i depositi di clorati entro l'abitato). È consentito alle fabbriche di fiammiferi di tenere in deposito, entro il recinto della fabbrica, il quantitativo di clorato di potassio occorrente, alla lavorazione, purché siano scrupolosamente osservate tutte le misure atte a prevenire e ad estinguere gli incendi e che depositi stessi siano costituiti da locali isolati, all'uopo esclusivamente destinati, costruiti in muratura, senza impiego di legname o di materiale comunque combustibile.
La commissione tecnica provinciale stabilisce le condizioni di sicurezza cui debbono soddisfare questi depositi e il quantitativo massimo di clorato di potassio che si può autorizzare a contenere. È consentito pure ai commercianti grossisti di prodotti chimici e farmaceutici di tenere in deposito, entro l'abitato, clorato di. potassio, di sodio e di bario, fino ad un massimo complessivo di kg 100 in polvere e kg 50 in discoidi purché:
a) i clorati siano tenuti in locale separato e chiusi perfettamente in recipienti metallici o di legno, escludendo l'uso di imballaggi di tela, e sia comunque evitato il contatto con sostanze organiche e con acidi inorganici;
b) siano rigorosamente osservate tutte le precauzioni e le disposizioni contro l'incendio nel locali adibiti a deposito e nelle loro vicinanze.
I fabbricanti di fiammiferi ed i commercianti grossisti di prodotti chimici e farmaceutici hanno l'obbligo di munirsi delle licenze di cui all'art. 47 dei TULPS, per il deposito e la vendita di clorati.
Tale obbligo non è esteso ai farmacisti, purché non detengano clorato di potassio di potassio in quantità eccedenti i kg 15 in polvere e i kg 10 in discoidi.
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| NOTE: |
Nota: : Il DM 21 luglio 1999 (Gazzetta Ufficiale n. 181 del 4 agosto 1999) di analogo contenuto, era stata pubblicato in una stesura errata e viene sostituito dal presente decreto.
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| CONTATORE: |
55
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| AUTORITAEMANANTE: |
MINISTERO
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| TIPOPROVVEDIMENTO: |
DECRETO MINISTERIALE
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| DATA: |
23
09
1999
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| NUMERO: |
NO
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| ARTICOLO: |
III
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| ARGOMENTO: |
MODIFICHE ESECUZIONE TESTO UNICO PUBBLICA SICUREZZA
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| TESTO: |
PARTE TERZA
Norme transitorie e finali
6. Quanto non espressamente modificato nell'allegato A con il presente decreto, rimane invariato.
Per non oltre tre anni dall'emanazione del presente decreto è ammesso che siano veduti sfusi i manufatti già riconosciuti e classificati.
Per non oltre tre anni dall'emanazione del presente decreto la determinazione della massa netta dei prodotti attivi per i manufatti di IV categoria e di V categoria già riconosciuti e classificati, ma privi di tale indicazione, si determinerà moltiplicando per 0, 5 la massa lorda (imballaggio escluso) dei manufatti di IV categoria, e per 0, 3 il peso lordo (imballaggio escluso) dei manufatti della V Categoria.
Il decreto ministeriale 21 luglio 1999 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 4 agosto 1999 è revocato e sostituito dal presente decreto.
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| NOTE: |
Nota: : Il DM 21 luglio 1999 (Gazzetta Ufficiale n. 181 del 4 agosto 1999) di analogo contenuto, era stata pubblicato in una stesura errata e viene sostituito dal presente decreto.
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| CONTATORE: |
56
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| AUTORITAEMANANTE: |
MINISTERO INTERNO
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| TIPOPROVVEDIMENTO: |
CIRCOLARE
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| DATA: |
13
10
1997
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| NUMERO: |
SS9
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| ARTICOLO: |
NO
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| ARGOMENTO: |
GIOCATTOLI PIRICI E MUNIZIONI GIOCATTOLO
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| TESTO: |
1. Premessa
Si è potuto rilevare che alcune delle disposizioni impartite con circolare n 10 00186 XV J 5 del 26 febbraio 1971 di pari oggetto e contenuto non sono più adeguate alla realtà del settore. Avuto riguardo al fatto che molti dei manufatti comunemente noti come giocattoli-pirici sono destinati ad essere impiegati da persone non esperte nel maneggio di esplosivi, e considerato altresì che l'art. 98 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 e i capitoli III e VI del suo Allegato B stabiliscono per essi norme meno rigorose di quelle previste per le altre categorie di esplosivi per quanto concerne la fabbricazione, il trasporto e il deposito, questo Ministero, sentito il parere della Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi - per le funzioni consultive in materia di sostanze esplosive ed infiammabili, ha ritenuto necessario aggiornare le prescrizioni tecniche e procedurali concernenti i giocattoli pirici e le munizioni giocattolo, anche al fine di garantire il mantenimento di rigorosi limiti per quanto concerne la quantità e la qualità delle sostanze esplodenti contenute in ciascun manufatto.
2. Definizioni
Sono giocattoli pirici e munizioni giocattolo i manufatti pirotecnici che per struttura, natura e quantità dei prodotti esplodenti, incendivi, coloranti ed illuminanti in essi contenuti non comportano rischi per le persone e per le cose nell'uso cui sono desinati e se impiegati in conformità alle istruzioni fornite dal fabbricante.
Sono compresi tra i giocattoli pirici gli artifici con diversi effetti, quali fontane, stelle, girandole, nastri scoppianti e simili.
Possono essere compresi tra i giocattoli pirici anche gli artifici pirotecnici comunemente denominati "combinazioni", costituiti da un involucro in cui sono contenuti singoli artifici aventi lo stesso effetto o effetti diversificati - purché non esplodenti - che vengono fatti funzionare uno alla volta, in sequenza, qualora singolarmente rispondenti alle caratteristiche tecniche indicate al successivo Titolo II.
Sono esclusi dai giocattoli pirici i missili (nell'accezione di manufatto proiettato da una carica di lancio) nonché, salvo quanto previsto al successivo Titolo IL, i razzi e gli artifici fischianti.
Sono compresi tra le munizioni giocattolo esclusivamente quei manufatti che, per l'impiego, richiedono l'uso di armi giocattolo.
3. Procedure
Qualsiasi manufatto pirotecnico per essere incluso fra i giocattoli pirici o fra le munizioni giocattolo deve essere preventivamente riconosciuto e classificato nella V Categoria, gruppo C di cui all'Allegato A del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, salvo quanto previsto dal D.M. 4 aprile 1973 (GU. n 120 del 10 maggio 1973).
I manufatti pirotecnici corrispondenti a prototipi già commercialmente noti e come tali iscritti nell'Allegato A del citato regolamento, ma non nell'elenco del Gruppo C della V Categoria ove rispondenti ai requisiti delle presenti norme, possono essere nuovamente sottoposti all'esame del Ministero dell'interno per l'inclusione fra i giocattoli pirici o le munizioni giocattolo.
I manufatti pirotecnici presentati per il riconoscimento e la classificazione come giocattoli pirici o come munizioni giocattolo, ma che non presentino i requisiti richiesti, potranno essere riconosciuti e classificati in altri gruppi della V Categoria, ovvero in altra categoria, alla cui disciplina saranno quindi assoggettati.
4. Prescrizioni
A decorrere dal 1° luglio 1998 tutti i prodotti ascrivibili alla V Categoria, gruppo C - che non siano inclusi fra quelli già riconosciuti e classificati - non potranno essere fabbricati o comunque messi in circolazione senza il preventivo riconoscimento e conseguente classificazione da parte di questo Ministero, in aderenza alla procedura indicata nell'Allegato alla presente circolare.
Onde raggiungere generalità ed uniformità di applicazione delle norme di che trattasi i titolari di fabbriche di esplosivi di V Categoria dovranno essere resi edotti del contenuto della presente circolare, anche mediante consegna di copia della circolare stessa e del relativo allegato; a tale fine una ricevuta della consegna dovrà essere custodita nel fascicolo relativo alla fabbrica e/o deposito.
Nella licenza di fabbricazione, di deposito e di esercizio di minuta vendita di esplosivi di V Categoria dovrà essere apposta la seguente annotazione: "Si rammenta che la presente autorizzazione, per quanto concerne gli esplosivi appartenenti al gruppo C della V Categoria dell'Allegato A al Regolamento di P.S. (giocattoli pirici e munizioni giocattolo), è valida soltanto per gli oggetti che siano stati preventivamente sottoposti all'esame del Ministero dell'interno e da questo riconosciuti e classificati ai sensi dell'art.53 del T.U.L.P.S."
La presente annulla e sostituisce la circolare n. 10.00186.XV.J 5 del 26 febbraio 1971
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| NOTE: |
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| CONTATORE: |
57
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| AUTORITAEMANANTE: |
MINISTERO INTERNO
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| TIPOPROVVEDIMENTO: |
CIRCOLARE
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| DATA: |
13
10
1997
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| NUMERO: |
SS9
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| ARTICOLO: |
ALL.
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| ARGOMENTO: |
GIOCATTOLI PIRICI E MUNIZIONI GIOCATTOLO: RICONOSCIMENTO E CLASSIFICAZIONE
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| TESTO: |
NORME TECNICHE
PER IL RICONOSCIMENTO E LA CLASSIFICAZIONE
DEI GIOCATTOLI PIRICI E DELLE MUNIZIONI GIOCATTOLO
TITOLO I - Procedura di riconoscimento e classificazione.
1. La domanda per il riconoscimento e la classificazione dei giocattoli pirici e delle munizioni giocattolo nella V Categoria, gruppo C, indirizzata al Ministero dell'interno - Dipartimento della P.S. - Servizio P.A.S. - Divisione armi ed esplosivi, e firmata dal titolare della licenza, deve contenere:
- il nome e la sede del produttore e, per i manufatti fabbricati all'estero, anche il nome e la sede della ditta importatrice;
- l'eventuale marchio o sigla del produttore;
- il luogo di fabbricazione;
- la denominazione commerciale e l'eventuale denominazione di fantasia (d.f.), obbligatoria per i prodotti importati; tali denominazioni non devono risultare già impiegate per prodotti similari riconosciuti, salvo il caso previsto al punto 3/2° cpv. della circolare;
- una relazione tecnica nella quale appaiano:
a) la descrizione dettagliata del manufatto pirotecnico corredata da disegni quotati in pianta e in sezione;
b) l'indicazione in grammi e la composizione centesimale (comprese le tolleranze di fabbricazione) della o delle cariche dei prodotti attivi presenti nel manufatto;
c) l'indicazione in grammi del peso dei materiali, combustibili o no, che concorrono alla struttura del manufatto, cariche escluse;
d) l'indicazione in grammi del peso globale del manufatto;
e) la descrizione dettagliata, corredata da disegni, delle confezioni per la vendita all'ingrosso e al dettaglio e dei relativi imballaggi;
f) le risultanze delle prove tecniche, prescritte ai successivi Titoli II e III, da riportarsi su apposite schede, firmate dal responsabile del laboratorio che ha eseguito le prove stesse;
g) le istruzioni di impiego e il facsimile delle etichettature;
h) qualsiasi altra notizia ritenuta utile dal richiedente per la valutazione tecnica del manufatto, specie ai fini della sicurezza d'impiego.
2. La domanda è sottoposta al parere della Commissione consultiva per il controllo delle armi - per le funzioni consultive in materia di sostanze esplosive ed infiammabili (d'ora in avanti: la Commissione), che valuta l'opportunità di sottoporre o meno il manufatto ad accertamenti sperimentali. Qualora questi ultimi non risultino necessari, la Commissione esprime il parere per il riconoscimento e la classificazione; il relativo provvedimento viene comunicato al richiedente ed è pubblicato, in estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
3. Ove la Commissione ritenga necessari ulteriori accertamenti, il Ministero dell'Interno invita il richiedente ad inviare ad un idoneo laboratorio campioni del manufatto in numero sufficiente per gli accertamenti da eseguire.
È in facoltà della Commissione prescrivere la ripetizione delle prove di cui ai Titoli II e III e/o richiederne di diverse; le spese relative all'invio dei campioni ed all'esecuzione degli accertamenti sono a carico del richiedente.
4. Ad accertamenti eseguiti il laboratorio invia al Ministero dell'Interno una relazione sulle prove, unitamente ad un giudizio tecnico sul manufatto, con particolare riguardo alla sicurezza d'impiego.
I1 Ministero dell'interno risottopone alla Commissione tutti gli atti concernenti il manufatto, ivi comprese le risultanze degli accertamenti eseguiti, per il parere definitivo.
TITOLO II- Giocattoli pirici - Requisiti e prescrizioni.
1. I frammenti eventualmente proiettati dal giocattolo pirico durante il funzionamento non devono superare i 2 (due) metri. I1 rispetto della prescrizione di cui sopra dovrà essere documentato mediante opportune prove, in conformità al punto 1, lettera I) del Titolo I.
2. Salvo quanto previsto al punto 3 i giocattoli pirici devono restare fermi durante il funzionamento. I manufatti del tipo mobile sono ammessi qualora il movimento avvenga entro un raggio di 2 (due) metri; a tale limite sono sottoposti anche gli artifici fischianti. I1 rispetto della prescrizione di cui sopra dovrà essere documentato mediante opportune prove, in conformità al punto 1, lettera f) del Titolo I.
3. Fra i giocattoli pirici sono ammessi i piccoli razzi, purché il quantitativo di propellente contenuto nel propulsore non ecceda i grammi 1 (uno); la spinta fornita da quest'ultimo deve essere tale da limitare a metri 15 la quota massima raggiungibile. Al fine di conferire al razzo effetti particolari è consentito l'utilizzo di un ulteriore quantitativo di prodotti attivi - entro il limite massimo prescritto al successivo punto 6 - la cui attivazione potrà avvenire solo al termine della propulsione. La combustione di qualsiasi parte del razzo, in ogni caso, deve essere terminata prima che il manufatto ricada a terra.
Il rispetto delle prescrizioni di cui sopra dovrà essere documentato mediante opportune prove, in conformità al punto 1, lettera f) del Titolo I.
4. I giocattoli pirici con effetto scoppiante, attivati sia per accensione che per sfregamento, devono presentare un ritardo non inferiore a 3 (tre) secondi tra l'attivazione e il funzionamento.
Il rispetto della prescrizione di cui sopra dovrà essere documentato mediante opportune prove, in conformità al punto 1, lettera f) del Titolo I.
I giocattoli pirici con effetto non scoppiante devono presentare un adeguato ritardo, la cui durata dovrà essere indicata nella relazione tecnica di cui al punto 1 del Titolo I.
5. Le sostanze impiegate nelle miscele pirotecniche per giocattoli pirici devono essere tecnicamente pure. Il fabbricante dei giocattoli deve acquisire la documentazione attestante il grado di purezza, da conservarsi agli atti per il periodo di produzione e/o stoccaggio dei manufatti pirotecnici cui si riferisce.
6. Ogni manufatto non deve contenere:
-- se trattasi di giocattoli pirici in genere:
. più di 5 g di prodotti attivi se ad effetto luce-colore;
. più di 1 g di prodotti attivi se ad effetto scoppiante;
-- se trattasi di piccoli razzi:
. più di 1 g di prodotto propulsivo e
. più di 1 g di prodotti attivi per altri effetti.
-- se trattasi di artifici fischianti:
. più di 2 g di prodotti attivi.
I limiti quantitativi riportati non includono eventuali sostanze flemmatizzanti.
In caso di effetti combinati è ammesso il cumulo dei valori sopraindicati, fermi restando i valori dei singoli effetti.
Il peso dei prodotti innescanti, propulsivi e di effetto si intende al netto dei componenti l'involucro; quest'ultimo deve essere di natura tale da non bruciare vivacemente durante o dopo il funzionamento del manufatto.
I limiti in precedenza indicati potranno essere incrementati del 50% qualora i prodotti attivi siano flemmatizzati con sostanze anche combustibili che, pur permettendo un prolungamento dell'effetto, riducano significativamente la vivacità della reazione dei prodotti attivi stessi. La presente eccezione non si applica agli artifici scoppianti, nei quali il prodotto attivo non potrà eccedere i grammi 1 (uno) né contenere nitroderivati organici.
7. Fermi restando i limiti di cui al precedente punto 6, ogni giocattolo pirico non deve contenere:
- più di 0,50 grammi di nitrocellulosa con titolo azotometrico non superiore a 12,5;
- più di 0,75 grammi di miscele di fosforo rosso, clorati e perclorati.
8. La polvere nera impiegata nei giocattoli pirici dovrà rispettare i requisiti previsti per la "polvere nera da pirotecnici" citata nell'all. A al Regolamento di Esecuzione, I Categoria, gruppo B.
Pertanto, nei limiti delle tolleranze, essa dovrà presentare la seguente composizione: 75% di nitrato di potassio, 15% di carbone, 10% di zolfo.
Nel caso in cui per necessità tecniche si dovesse far ricorso a miscugli analoghi alla polvere nera, ma con composizione qualitativamente e/o quantitativamente diversa da quella anzidetta, tale composizione dovrà essere indicata, con le tolleranze, nella relazione tecnica di cui al punto 1 del Titolo I.
9. Le miscele pirotecniche per giocattoli pirici non devono contenere
- esplosivi innescanti di qualsiasi tipo;
- zolfo sotto forma di "fiori di zolfo";
- zolfo in polvere contenente acidi liberi e più dello 0,10% in peso di sostanze incombustibili;
- fosforo bianco o giallo;
- clorato potassico contenente più dello 0,15% in peso di bromo.
10. Le miscele a base di clorati o di perclorati per giocattoli pirici non devono contenere più del 70% in peso di clorati o di perclorati, eccetto quelle destinate ad effetti illuminanti, nelle quali si può raggiungere 1'80% in peso.
11. Le miscele coloranti a base di clorati o di perclorati per giocattoli pirici possono contenere zolfo ovvero antimonio, ma non contemporaneamente zolfo e antimonio; non devono contenere solfuro di antimonio, ferrocianuro di potassio (prussiato giallo), sali di ammonio, ammine organiche.
Nella formulazione delle miscele piriche a base di perclorati è consentita la presenza di polveri di alluminio e/o magnesio e/o titanio, o loro leghe, purché sotto forma di granuli superficialmente inibiti.
È ammesso l'uso del perclorato ammonico, fermo restando che quest'ultimo non deve essere introdotto in miscele contenenti clorati.
12.Le colle, gli agglutinanti, le lacche, le vernici e gli altri materiali usati nelle miscele e nella manifattura dei giocattoli pirici non devono presentare reazione acida alla cartina di tornasole
13. Tre giocattoli pirici portati e mantenuti per quattro settimane (28 giorni) a +50°C non devono dar luogo ad accensioni e/o esplosioni né, comunque, presentare dopo la prova alterazioni di sorta.
Gli stessi risultati si devono conseguire portando e mantenendo per una settimana (7 giorni) tre giocattoli pirici a -25°C.
14. Tre giocattoli pirici tra quelli contenenti nitrocellulosa, portati e mantenuti per una settimana (7 giorni) a +75°C, non devono dar luogo ad accensioni ed esplosioni, né sviluppare vapori nitrosi; quest'ultimo accertamento si farà con la cartina amido-iodurata umida
15. I giocattoli pirici devono essere fabbricati in modo da garantire la sicurezza nella manipolazione, nel trasporto e nel deposito, senza che le cariche dei prodotti attivi possano distaccarsi in tutto o in parte dal proprio alloggiamento e fuoriuscire dall'involucro del giocattolo stesso; le micce devono essere protette contro accensioni fortuite con opportuni cappucci o con altra adatta confezione del giocattolo.
16. I giocattoli pirici e le loro confezioni devono essere provvisti di iscrizioni dalle quali risulti:
- il nome e la sede della ditta fabbricante ovvero la sigla o il marchio; per i giocattoli prodotti all'estero anche il nome e la sede della ditta importatrice;
- la denominazione commerciale del giocattolo, eventualmente accompagnata dalla sua d.f.;
- l'indicazione della data e del numero del decreto ministeriale di riconoscimento e di classificazione del giocattolo;
- le avvertenze e le istruzioni di impiego, tra cui la distanza massima di proiezione degli eventuali frammenti e la distanza minima alla quale devono trovarsi gli astanti durante il funzionamento del giocattolo; tale distanza non può essere inferiore al doppio della distanza di proiezione anzidetta;
- il quantitativo netto di prodotti attivi presenti nel giocattolo;
- il peso lordo del giocattolo, determinato aggiungendo al peso netto dei prodotti attivi il quantitativo dei materiali componenti l'involucro che bruciano durante o dopo il funzionamento del manufatto (sono esclusi i componenti incombustibili o scarsamente combustibili quali argilla, legno, fili di ferro, ecc.);
- il mese e l'anno di produzione e il periodo di validità, che in ogni caso non potrà superare i 6 (sei) anni dalla data suddetta.
17. Tutte le iscrizioni devono essere in lingua italiana, con caratteri ben visibili per forma e dimensioni; per i prodotti d'importazione è ammessa, per la sola denominazione commerciale, anche l'uso della lingua originale.
Il nome, la sigla o il marchio del fabbricante, la denominazione commerciale e l'eventuale d.f. devono essere riportate sul giocattolo pirico; le altre iscrizioni che non trovassero posto sul giocattolo possono essere apposte all'esterno della confezione.
Le avvertenze e le istruzioni di impiego e quant'altro il costruttore riterrà utile (fermo restando quanto prescritto in merito al punto 16 e al 2° cpv del presente punto) possono essere riportate (o ripetute) in un foglio a parte posto nella confezione. In tal caso la confezione dovrà portare la scritta: "Leggere le istruzioni d'uso sul foglio incluso".
TITOLO III- Munizioni giocattolo - Requisiti e prescrizioni.
1. Le munizioni giocattolo, quando impiegate nelle armi giocattolo, non devono dar luogo alla fuoriuscita di fiamme da qualunque parte dell'arma giocattolo; non devono inoltre proiettare frammenti di qualsiasi genere, anche semplicemente caldi.
2. Tre munizioni giocattolo disposte singolarmente in tre prove successive sul piano di una berta devono sempre esplodere per caduta di un peso di kg 1 da cm 50 di altezza.
Per le capsule l'esplosione si deve verificare quale che sia la posizione della capsula rispetto al piano della berta; le capsule all'atto della esplosione non devono emettere schegge.
3. Una confezione di munizioni giocattolo posta sul piano di una berta e colpita da un peso di kg 1 cadente dall'altezza di cm 50 non deve esplodere.
Nel caso di inneschi o capsule isolate; il piano di impatto del peso deve avere una superficie uguale a quella della confezione; nel caso di nastri ed anelli, almeno eguale alla metà della superficie della confezione.
4. Tre confezioni di munizioni giocattolo, stabilmente collegate tra loro, poste sul piano di una berta e colpite da un peso di kg 1 cadente dall'altezza di m 1 non devono esplodere completamente e simultaneamente.
5. Sei inneschi o capsule facenti parte dello stesso tratto di nastro o anello, sottoposti all'azione di una fiamma a gas (becco Bunsen) sventolata da alcuni centimetri di distanza finché si verifichi l'esplosione di almeno uno di essi, non devono esplodere simultaneamente.
6. Tre confezioni di munizioni giocattolo, stabilmente collegate tra loro, sottoposte all'azione di una fiamma a gas (becco Bunsen) sventolata da alcuni centimetri di distanza finché si verifichi un'esplosione, non devono esplodere completamente e simultaneamente.
7. Tre confezioni di munizioni giocattolo, portate e mantenute per quattro settimane (28 giorni) a +50°C, non devono esplodere né, alla fine della prova, mostrare alterazioni di sorta; riportate a temperatura ambiente devono soddisfare alla prova di cui al punto 4.
Gli stessi risultati si devono ottenere portando e mantenendo tre confezioni di munizioni giocattolo per una settimana (7 giorni) a -25°C; dopo le suddette prove la carica delle munizioni, inumidita con acqua, non deve mostrare reazione acida.
8. Trenta munizioni giocattolo contenenti nitrocellulosa, collocate in un tubo di vetro chiuso e così mantenute per una settimana (7 giorni) a +75°C non devono esplodere né sviluppare vapori nitrosi, da controllarsi con la cartina amido-iodurata umida.
9. Tre capsule, sottoposte con la bocca in alto ad un carico statico di g 500, portate a +50°C e così mantenute per quattro settimane (28 giorni), non devono esplodere né mostrare, alla fine della prova, deformazioni di sorta; riportate a temperatura ambiente devono superare le prove di cui al precedente punto 6.
10. Tre munizioni giocattolo, inneschi. o capsule, portate singolarmente e rapidamente a -25°C e poi subito strette energicamente con una comune pinza piatta d'acciaio (con manici isolanti) di peso non inferiore a g 250, anch'essa raffreddata a non meno di -25°C, non devono esplodere; gli inneschi e le capsule non devono fratturarsi per la pressione esercitata con la pinza.
11. Due confezioni di capsule, di nastri e anelli di capsule, sottoposte a traballamento a temperatura ambiente per quattro ore in una macchina capace di dare 60 scosse per minuto in senso verticale, con sbalzo di cm 8, non devono esplodere; al termine non si devono osservare fuoriuscite di cariche o parti di cariche dalle capsule.
Gli stessi risultati si devono ottenere sottoponendo ad eguale prova per due ore alla temperatura di -25°C due confezioni di capsule, di nastri e anelli di capsule.
12. Sulle confezioni delle munizioni giocattolo devono essere riportati:
- il nome e la sede della ditta fabbricante omero la sigla o il marchio; per i manufatti prodotti all'estero anche il nome e la sede della ditta importatrice;
- il tipo ed il numero dei manufatti contenuti nella confezione;
- la dizione: "Da impiegarsi esclusivamente nelle armi giocattolo che ne prevedono l'uso"; - il mese e l'anno di produzione e il periodo di validità, che in ogni caso non potrà superare i 6 (sei) anni dalla data suddetta.
Tutte le iscrizioni devono essere in lingua italiana, con caratteri ben visibili per forma e dimensioni; per i prodotti d'importazione è ammessa, per la sola denominazione commerciale, anche l'uso della lingua originale.
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| NOTE: |
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| CONTATORE: |
58
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| AUTORITAEMANANTE: |
MINISTERO SANITA'
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| TIPOPROVVEDIMENTO: |
DECRETO MINISTERIALE
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| DATA: |
28
04
1998
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| NUMERO: |
NO
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| ARTICOLO: |
NO
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| ARGOMENTO: |
REQUISITI PSICOFISIFI PER PORTO D'ARMI (CACCIA E DIFESA)
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| TESTO: |
Vista la legge 6 marzo 1987, n. 89, che attribuisce al Ministro della sanità il potere di fissare i criteri tecnici per l'accertamento dei requisiti psicofisici minimi per ottenere la licenza di porto d'armi;
Visto il proprio decreto in data 14 settembre 1994, con il quale sono stati determinati detti requisiti in maniera differenziata in relazione ai diversi tipi di armi, ai diversi impieghi delle stesse ed al loro diverso grado di pericolosità;
Considerato che a seguito dell'emanazione di tale decreto si sono manifestate alcune difficoltà interpretative, vertenti particolarmente sulle disposizioni concernenti l'accertamento dei requisiti visivi;
Ritenuta la necessità di apportare al testo opportune modifiche, sia sotto il profilo tecnicoscientifico che medicolegale e tecnicoprocedurale;
Sentito il Consiglio superiore di sanità;
Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome espresso nella seduta dell' 11 dicembre 1997;
Decreta:
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| NOTE: |
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| CONTATORE: |
59
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| AUTORITAEMANANTE: |
MINISTERO SANITA'
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| TIPOPROVVEDIMENTO: |
DECRETO MINISTERIALE
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| DATA: |
28
04
1998
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| NUMERO: |
NO
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| ARTICOLO: |
1
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| ARGOMENTO: |
REQUISITI PSICOFISIFI PER PORTO D'ARMI (CACCIA E DIFESA)
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| TESTO: |
I requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia, prevista dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, ed al porto d'armi per l'esercizio dello sport del tiro al volo, prevista dalla legge 18 giugno 1969, n. 323, sono i seguenti:
1) Requisiti visivi: acutezza visiva non inferiore a 8/10 per 1'occhio che vede meglio, raggiungibile con lenti sferiche o cilindriche positive o negative di qualsiasi valore diottrico; l'acutezza visiva può essere raggiunta anche con l'adozione di lenti a contatto, anche associate ad occhiali.
Per i monocoli (organici e funzionali) l'acutezza visiva deve essere di almeno 8/10, raggiungibile anche con correzione di lenti normali o corneali, o con l'uso di entrambe.
Senso cromatico sufficiente con percezione dei colori fondamentali, accertabile con il test delle matassine colorate.
2) Requisiti uditivi: soglia uditiva non superiore a 30dB nell'orecchio migliore, (come soglia si intende il valore medio della soglia audiometrica espressa in dB HL per via aerea alle frequenze di 500, 1000, 2000 Hz) o, in alternativa, percezione della voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di sei metri di distanza complessivamente.
Tale requisito può essere raggiunto anche con l'utilizzo di protesi acustiche adeguate.
In caso di valori di soglia superiori a quelli sopra indicati, l'idoneità è limitata all'esercizio della caccia in appostamento.
3) Adeguata capacità funzionale degli arti superiori e della colonna vertebrale, raggiungibile, in caso di minorazioni, anche con l'adozione di idonei mezzi protesici od ortesici che consentano potenzialmente il maneggio sicuro dell'arma.
4) Assenza di alterazioni neurologiche che possano interferire con lo stato di vigilanza o che abbiano ripercussioni invalidanti di carattere motorio, statico e/o dinamico.
5) Assenza di disturbi mentali, di personalità o comportamentali. In particolare, non deve riscontrarsi dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool. Costituisce altresì causa di non idoneità l'assunzione anche occasionale di sostanze stupefacenti e l'abuso di alcool e/o di psicofarmaci.
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| NOTE: |
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| CONTATORE: |
60
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| AUTORITAEMANANTE: |
MINISTERO SANITA'
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| TIPOPROVVEDIMENTO: |
DECRETO MINISTERIALE
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| DATA: |
28
04
1998
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| NUMERO: |
NO
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| ARTICOLO: |
2
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| ARGOMENTO: |
REQUISITI PSICOFISIFI PER PORTO D'ARMI (CACCIA E DIFESA)
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| TESTO: |
I requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto d'armi per uso difesa personale, di cui all'art. 42 del regio decreto 18 giugno 1971, n. 773, sono i seguenti:
1) Requisiti visivi:
a) soggetti con visione binoculare:
visus naturale minimo: 1/10 per ciascun occhio
visus corretto: 10/10 complessivi.
È ammessa correzione con lenti sferiche positive fino a 5 diottrie e negative fino a 10 diottrie,; l'eventuale differenza tra gli occhi non deve essere superiore a 3 diottrie per l'ipermetropia e a 5 diottrie per la miopia.
Per correzione si intende la correzione totale.
Per quanto concerne la correzione dell'astigmatismo, non sono ammessi vizi di refrazione superiori alle 3 diottrie per l'astigmatismo miopico, alle 2 diottrie per l'astigmatismo ipermetropico e alle 4 diottrie per l'astigmatismo misto.
b) soggetti monocoli:
visus naturale minimo: 1/10;
visus corretto: 9/10.
È ammessa correzione con lenti sferiche positive fino a 5 diottrie e negative fino a 10 diottrie.
Per correzione si intende la correzione totale.
Per quanto concerne la correzione dell'astigmatismo, valgono gli stessi valori riferiti ai soggetti con visione binoculare;
c) senso cromatico sufficiente con percezione dei colori fondamentali, accertabile con il test delle matassine colorate.
2) Requisiti uditivi: soglia uditiva non superiore a 20dB nell'orecchio migliore, (come soglia si intende il valore medio della soglia audiometrica espressa in dB HL per via aerea alle frequenze di 500, 1000, 2000 Hz); comunque la soglia per ciascuna frequenza deve essere inferiore a 50 dB. In alternativa, percezione della voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di 8 metri di distanza, con non meno di 2 metri per l'orecchio peggiore, raggiungibile anche con l'utilizzo di protesi acustiche adeguate.
3) Adeguata capacità degli arti superiori e della colonna vertebrale raggiungibile, in caso di minorazioni, anche con l'adozione di idonei mezzi protesici od ortesici che consentano potenzialmente il maneggio sicuro dell'arma.
4) Assenza di alterazioni neurologiche che possano interferire con lo stato di vigilanza o che abbiano ripercussioni invalidanti di carattere motorio, statico o dinamico. Non possono essere dichiarati idonei i soggetti che hanno sofferto negli ultimi due anni di crisi comiziali.
5) Assenza di disturbi mentali, di personalità o comportamentali.
In particolare, non deve riscontrarsi dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool. Costituisce altresì causa di non idoneità l'assunzione anche occasionale di sostanze stupefacenti e l'abuso di alcool e/o psicofarmaci.
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| NOTE: |
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| CONTATORE: |
61
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| AUTORITAEMANANTE: |
MINISTERO SANITA'
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| TIPOPROVVEDIMENTO: |
DECRETO MINISTERIALE
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| DATA: |
28
04
1998
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| NUMERO: |
NO
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| ARTICOLO: |
3
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| ARGOMENTO: |
REQUISITI PSICOFISIFI PER PORTO D'ARMI (CACCIA E DIFESA)
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| TESTO: |
L'accertamento dei requisiti psicofisici è effettuato dagli uffici medicolegali o dai distretti sanitari delle unità sanitarie locali o dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato.
Il richiedente, sottoponendosi agli accertamenti, è tenuto a presentare un certificato anamnestico, da compilarsi secondo il modello di cui all'allegato 1), rilasciato dal medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, di data non anteriore a tre mesi.
Il medico certificatore prescriverà tutti gli ulteriori specifici accertamenti che riterrà necessari, da effettuarsi presso strutture sanitarie pubbliche. Il certificato, da compilarsi secondo il modello di cui all'allegato 2), viene consegnato all'interessato.
Il giudizio di non idoneità deve essere comunicato entro cinque giorni all'autorità di pubblica sicurezza competente per territorio di residenza anagrafica dell'interessato.
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| NOTE: |
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| CONTATORE: |
62
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| AUTORITAEMANANTE: |
MINISTERO SANITA'
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| TIPOPROVVEDIMENTO: |
DECRETO MINISTERIALE
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| DATA: |
28
04
1998
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| NUMERO: |
NO
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| ARTICOLO: |
4
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| ARGOMENTO: |
REQUISITI PSICOFISIFI PER PORTO D'ARMI (CACCIA E DIFESA)
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| TESTO: |
Avverso il giudizio negativo l'interessato può, nel termine di trenta giorni, proporre ricorso ad un collegio medico costituito presso l'U.S.L. competente, di norma a livello provinciale, composto da almeno tre medici, pubblici dipendenti, di cui uno specialista in medicina legale delle assicurazioni, ed integrato di volta in volta da specialisti nelle patologie inerenti al caso specifico.
L'esito del ricorso viene comunicato entro cinque giorni all'interessato ed alla competente struttura di pubblica sicurezza.
Tutti gli accertamenti sanitari e le prestazioni di laboratorio e strumentali derivanti dall'applicazione del presente decreto sono posti a totale carico del richiedente.
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| NOTE: |
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| CONTATORE: |
63
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| AUTORITAEMANANTE: |
MINISTERO SANITA'
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| TIPOPROVVEDIMENTO: |
DECRETO MINISTERIALE
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| DATA: |
28
04
1998
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| NUMERO: |
NO
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| ARTICOLO: |
5
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| ARGOMENTO: |
REQUISITI PSICOFISIFI PER PORTO D'ARMI (CACCIA E DIFESA)
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| TESTO: |
Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Roma, 28 aprile 1998.
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| NOTE: |
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| CONTATORE: |
64
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| AUTORITAEMANANTE: |
STATO
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| TIPOPROVVEDIMENTO: |
LEGGE
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| DATA: |
01
03
2002
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| NUMERO: |
39
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| ARTICOLO: |
33
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| ARGOMENTO: |
OBBLIGHI DERIVANTI DALLA APPARTENENZA ALLA COMUNITA' EUROPEA
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| TESTO: |
ART. 33. (Modifiche agli articoli 134 e 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).
1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui la regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 134, secondo comma, dopo le parole "cittadinanza italiana" sono inserite le seguenti: " ovvero di uno Stato membro dell'Unione europea ";
b) all'articolo 134, dopo il secondo comma è inserito il seguente:
" I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea possono conseguire la licenza per prestare opera di vigilanza o custodia di beni mobiliari o immobiliari alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani ";
c) all'articolo 138, primo comma, n. 1°, dopo le parole: " cittadino italiano " sono aggiunte le seguenti: " o di uno Stato membro dell'Unione europea ";
d) all'articolo 138, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
" Le guardie particolari giurate, cittadini di Stati membri dell'Unione europea, possono conseguire la licenza di porto darmi secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, e dal relativo regolamento di esecuzione, di cui al decreto del Ministro dell'interno 30 ottobre 1996, n. 635. Si osservano, altresì, le disposizioni degli articoli 71 e 256 del regolamento di esecuzione del presente testo unico".
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| NOTE: |
Nota: la legge regola l'esercizio di attività di vigilanza da parte di cittadini comunitari.
La disposizione di cui alla lettera d) è assolutamente misteriosa perché o si limita a ribadire quanto detto nella direttiva europea 527/92 ed allora non vi era bisogno di scrivere nulla; oppure introduce delle facilitazioni, ed allora avrebbe dovuto essere molto più chiara. Secondo la direttiva europea il cittadino comunitario non italiano e non residente in Italia deve essere munito della Carta Europea su cui sono iscritte le armi che intende portare e l'accordo preventivo dell'autorità italiana; poi il capo della polizia può rilasciare il permesso di porto d'arma. Come si vede procedura complicata e praticamente non attuabile. E se il cittadino comunitario risiede in Italia, allora egli deve essere equiparato in tutto al cittadino italiano e non ha senso il richiamo alla direttiva europea.
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| CONTATORE: |
65
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| AUTORITAEMANANTE: |
STATO
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| TIPOPROVVEDIMENTO: |
LEGGE
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| DATA: |
01
03
2002
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| NUMERO: |
39
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| ARTICOLO: |
34
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| ARGOMENTO: |
OBBLIGHI DERIVANTI DALLA APPARTENENZA ALLA COMUNITA' EUROPEA
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| TESTO: |
ART. 34. (Modifica all'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio).
1. Il comma 4 dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:
" 4. La cattura per la cessione a fini di richiamo è consentita solo per esemplari appartenenti alle seguenti specie: allodola, cesena, tordo sassello, tordo bottaccio, merlo, pavoncella e colombaccio. Gli esemplari appartenenti ad altre specie eventualmente catturati devono essere inanellati ed immediatamente liberati ".
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| NOTE: |
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| CONTATORE: |
66
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| AUTORITAEMANANTE: |
STATO
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| TIPOPROVVEDIMENTO: |
LEGGE
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| DATA: |
21
12
1999
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| NUMERO: |
526
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| ARTICOLO: |
11
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| ARGOMENTO: |
OBBLIGHI DERIVANTI DALLA APPARTENENZA ALLA COMUNITA' EUROPEA
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| TESTO: |
Art. 11. (Modifiche all'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e altre disposizioni in materia di armi con modesta capacità offensiva).
1. All'articolo 2, primo comma, lettera h), della legge 18 aprile 1975, n. 110, dopo le parole: "modelli anteriori al 1890" sono aggiunte le seguenti:,, fatta eccezione per quelle a colpo singolo". (Nota 1)
2. All'articolo. 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni, le parole "le armi ad aria compressa sia lunghe sia corte" sono sostituite dalle seguenti: "le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule". (Nota 2)
3. Al fine di pervenire ad un più adeguato livello dì armonizzazione della normativa nazionale a quella vigente negli altri Paesi comunitari e di integrare la direttiva 911477/CF-E dei Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, nel pieno rispetto delle esigenze di tutela della sicurezza pubblica il Ministro dell'interno, con proprio regolamento da emanare nel termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta una disciplina specifica dell'utilizzo delle armi ad aria compressa o a gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5 joule. (Nota 3)
3-bis. Le repliche di armi antiche ad avancarica di modello anteriore al 1890 a colpo singolo, sono assoggettate, in quanto applicabile, alla disciplina vigente per le armi ad aria compressa o gas compressi i cui proiettili erogano un'energia cinetica inferiore od uguale a 7,5 joule.
L'art. 3 bis è stato aggiunto dall'art. 27 della legge 29 dicembre 2000, n. 422 (Gazzetta Ufficiale n. 16 del 20 gennaio 2001 - Supplemento Ordinario n. 14)(Nota 14)
4. Le sanzioni di cui all'articolo 34 della legge 18 aprile 1975, n. 110, non si applicano alle armi ad aria compressa o a gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5 joule (Nota 4).
5. Il regolamento dì cui al comma 3 deve essere conforme ai seguenti criteri:
a) la verifica di conformità è effettuata dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, accertando in particolare che l'energia cinetica non superi 7,5 joule (Nota 5). I produttori e gli importatori sono tenuti a immatricolare gli strumenti di cui al presente articolo (Nota 6). Per identificare gli strumenti ad aria compressa è utilizzato uno specifico punzone da apporre ad opera e sotto la responsabilità del produttore o dell'eventuale importatore, che ne certifica l'energia entro il limite consentito; (Nota 7).
b) l'acquisto delle armi ad aria compressa di cui al presente articolo è consentito a condizione che gli acquirenti siano maggiorenni e che l'operazione sia registrata da parte dell'armiere; (Nota 8).
c) la cessione e il comodato degli strumenti di cui alle lettere a) e b) sono consentiti fra soggetti maggiorenni. È fatto divieto di affidamento a minori con le deroghe vigenti per il tiro a segno nazionale (Nota 9). L'utilizzo di tali strumenti in presenza di maggiorenni è consentito nel rispetto delle norme di pubblica sicurezza (Nota 10).
d) per il porto degli strumenti di cui al presente articolo non vi è obbligo di autorizzazione dell'autorità di pubblica sicurezza (Nota 11). L'utilizzo dello strumento è consentito esclusivamente a maggiori di età o minori assistiti da soggetti maggiorenni, fatta salva la deroga per il tiro a segno nazionale, in poligoni o luoghi privati non aperti al pubblico; (Nota 12).
e) restano ferme le norme riguardanti il trasporto degli strumenti di cui al presente articolo contenute nelle disposizioni legislative atte a garantire la sicurezza e l'ordine pubblico. (Nota 13).
6. Nel regolamento di cui al comma 3 sono prescritte specifiche sanzioni amministrative per i casi di violazione degli obblighi contenuti nel presente articolo.
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| NOTE: |
NOTE di E. Mori
(1) L'art. 2, primo comma lettera h) della legge 110/1975 viene quindi così riformulato:
"Agli stessi effetti indicati nel primo comma del precedente articolo 1 e salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo stesso sono armi comuni da sparo:
(omissis..... )
h) le repliche di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890, fatta eccezione per quelle a colpo singolo. "
Ciò significa che originariamente la norma considerava queste armi, armi comuni; ora invece le repliche monocolpo ad avancarica di armi antiche (quelle di modello anteriore al 1890) non sono più considerate armi comuni da sparo. Ciò non significa che esse vengano liberalizzate e siano di libera vendita e detenzione. Siccome le armi antiche originali (di dubbia funzionalità) rimangono ricomprese nella categoria delle armi proprie non comuni, non si può certo ritenere che siano liberalizzate quelle moderne, sicuramente funzionanti e controllate persino dal Banco di Prova. Perciò le armi monocolpo ad avancarica in questione finiscono ora per rientrare in una aberrante, inutile e mai vista categoria di armi proprie da sparo che non sono né armi comuni, né armi antiche. Esse quindi sono giuridicamente assimilabili ad un pugnale e perciò: possono essere acquistate solo con nulla osta o porto d'armi, vanno denunziate, non possono essere portate per nessun motivo, neppure da chi ha il porto d'armi.
So benissimo che questa non era la volontà di chi ha proposto la legge (ma se non ne capisce, perché non si dedica ad altri mestieri? ), ma così ha scritto nella legge, a chiare lettere. Arrampicandosi sugli specchi, con l'aiuto di qualche circolare del Ministero, si potrà arrivare a sostenere, al massimo, che il legislatore voleva dire che non sono armi comuni, ma che sono armi antiche, come già in parte si poteva dedurre dal settimo comma dell'art. 10 legge 110/1975: unico vantaggio giuridico sarà che come armi antiche esse potranno essere portate da chi ha licenza di porto. Altrimenti la norma peggiora solo la situazione invece di migliorarla!
Chi l'ha scritta avrebbe dovuto dire, semmai: "le armi ad avancarica monocolpo non sono considerate armi, ma strumenti sportivi atti ad offendere".
Queste armi monocolpo dovranno essere immatricolate e recare il punzone del Banco di Prova, non fanno numero ai fini della collezione di armi moderne e la Cassazione deciderà sicuramente (anche se la soluzione sarà discutibile) che non possono essere alterate o rese clandestine; vale a dire che rimangono armi a tutti gli effetti. Del resto non vi è dubbio che l'idea di liberalizzare improvvisamente delle armi da fuoco letali, mentre non si riesce a liberalizzare un pugnale, o una debole carabina ad aria compressa, o una debole arma da bersaglio da sala, era e rimane stravagante.
Le pene per il porto o la detenzione abusiva saranno quelle previste dal Codice Penale, art. 697 e 699.
(2) Il terzo comma dell'art. 2 della legge 110/1975 viene così riformulato:
" Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate "da bersaglio da sala", o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili erogano una energia cinetica superiore a 7,5 joule e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la commissione consultiva di cui all'articolo 6 escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona. "
Diciamo che chi ha fatto la modifica non ha mai letto la frase complessiva che ne veniva fuori e che ora risulta ben poco comprensibile. In primo luogo, avendo introdotto la dizione "ad aria compressa o a gas compressi", andava eliminata la dicitura "ad emissione di gas" che si riferisce proprio alle armi a gas compressi.
In secondo luogo, stabilito per legge che le armi ad aria compressa di potenzialità inferiore a 7,5 joule non sono offensive, andava escluso il richiamo alla valutazione della Commissione, che rimane solamente per le armi da bersaglio da sala e lanciarazzi. Ad ogni modo il risultato della norma sul piamo giuridico è chiaro: le armi ad aria compressa con meno di 7,5 joule non rientrano più tra le armi, ma tra gli strumenti atti ad offendere. Negli articoli successivi vengono però emanate disposizioni particolari che portato a sottoporre gli strumenti ad aria compressa ad un regime tutto particolare.
Chi ha scritto la norma, se avesse saputo ciò che faceva, avrebbe dovuto scrivere: "le armi ad aria compressa eroganti un'energia non superiore a 7,5 joules si considerano non atte a recare offesa alla persona".
(3) Norma troppo generica perché demanda al Ministero di dettare regole, senza dare linee guida. Tante sono le cose da regolare, ma ogni decisione finisce per influire su sanzioni penali e dovrebbe essere il legislatore a dettare norme e sanzioni. Qui si tratta di creare un regime apposito per degli strumenti a metà strada tra l'arma propria e l'arma impropria e la legge non dice neppure chi li può vendere ed importare! Anche la previsione che sia il Ministero a stabilire le sanzioni amministrative di cui al comma sesto è molto dubbio dal punto di vista costituzionale.
Ad ogni modo, fino a che il regolamento non è emanato, le disposizioni sugli strumenti ad aria compressa non possono trovare applicazione. Si potrebbe però agevolmente sostenere, proprio perché alcune disposizioni sono già sufficientemente complete, che trascorsi i 120 giorni senza l'emanazione del regolamento, la legge diventi applicabile in quelle parti che non richiedono integrazioni.
(4) Il richiamo all'art. 34 della legge 110 è una pura scemenza; l'articolo triplicava, nel 1975, le pene per le contravvenzioni concernenti gli esplosivi. Che cosa c'entrino con le armi ad aria compressa è un mistero gaudioso. Forse l'estensore voleva escludere l'applicazione dell'aumento delle pene per le contravvenzioni contenute nel codice penale alle norme concernenti le armi contenuto nell'art. 14 della legge 14 ottobre 1974 n. 497: ma se ora le armi ad aria compressa di modesta capacità offensiva non sono più armi, ma strumenti, perché mai dovrebbero applicarsi le norme sulle armi? È lo stesso legislatore che nel comma 6 dice che si applicheranno sanzioni amministrative!
(5) È insensato affidare la competenza alla Commissione che non è un organo tecnico e non può certo accertare le caratteristiche dello strumento solo guardandolo. Il controllo andava affidato al Banco di Prova. Inoltre: se non è più un'arma, che cosa c'entra la Commissione per le Armi? È inoltre del tutto ovvio che questi strumenti non sono soggetti a catalogazione.
(6) La previsione della immatricolazione, stante le premesse, è del tutto insensata; se lo strumento può essere ceduto liberamente e non deve essere denunziato è sicuro che, comunque, dalla matricola non si potrà risalire, salvo rari casi, al proprietario dell'arma.
(7) Il punzone non serve per "identificare" l'arma; a ciò serve, bene o male, la matricola! Il punzone serve per garantire al possessore e al controllore che si tratta di uno strumento e non di un'arma comune da sparo.
(8) A questa disposizione manca la premessa essenziale e cioè che la vendita di questi strumenti sia riservata agli armieri; senza una specifica disposizione non vi è ragione di vietarne la vendita anche ai negozi di oggetti sportivi, ad esempio. In via interpretativa si può arrivare ad affermare che il legislatore volle affermare il contrario e quindi, in sostanza, la norma, dato per implicito che questi strumenti potranno essere venduti solo da armieri, stabilisce che possono essere acquistati da qualsiasi persona maggiorenne esibendo un qualsiasi documenti di identità. L'armiere dovrà registrare la vendita sul registro giornaliero. Poiché non si tratta di armi, non sarà però tenuto a caricare gli acquisti sul proprio registro giornaliero. Resta avvolto nel totale mistero quali adempimenti debbano osservare i produttori o importatori: siccome non si tratta di armi, la produzione e l'importazione diventano sicuramente libere (ma come si fa a stabilire se lo strumento prodotto avrà più o meno di 7,5 joule?) e, in mancanza di una norma specifica, il produttore non pare possa essere obbligato a tenere il registro delle armi vendute o esportate all'ingrosso.
La norma non si è posto il problema dell'importazione da parte di privati che acquistino lo strumento all'estero; è certamente illegittimo che l'importazione del privato venga limitata ed è proprio il colmo che in una legge fatta per adeguarci all'Europa, vengano inserite disposizioni che di fatto limitano la libera circolazione di una merce.
(9) Gli strumenti ad aria compressa possono essere ceduti, prestati, scambiati, fra maggiorenni, senza problemi e formalità. Sarà punito con una sanzione amministrativa il fatto di cedere o affidare questi strumenti a minorenni, salvo che nei casi consentiti. Il richiamo alle lettere a) e b) è sbagliato.
(10) Non esistono norme di pubblica sicurezza che regolino questa situazione! La frase poi è barocca e sembra voler dire che i minori, quando ci sono adulti in giro, devono stare attenti a quello che fanno oppure che, se i maggiorenni non ci sono, possono fare quello che vogliono! Povera lingua italiana.
In effetti chi ha scritto pensava di dire che i minorenni possono usare gli strumenti solo in presenza degli adulti.
(11) Il porto degli strumenti ad aria compressa è libero, cioè non soggetto ad autorizzazione. Resta fermo che trattasi di strumenti atti ad offendere di cui il porto è consentito solo per giustificato motivo, così come avviene per un arco, una balestra o un coltello). In teoria quindi è consentito prendere lo strumento ed andare in qualsiasi prato o bosco per sparare ad un bersaglio o ad una lattina della birra. Ma senza una chiara norma, quanti anni ci vorranno per far comprendere a polizia e giudici che ciò è lecito?
(12) Qui il legislatore ripete e precisa, ma in modo oscuro, ciò che aveva già detto: che i minori di 18 anni possono usare gli strumenti ad aria in poligoni privati o in luoghi privati non aperti al pubblico, con la presenza di un maggiorenne. Sono fatte salve le norme sui poligoni del TSN. Norma del tutto superflua perché in queste situazioni, in presenza di persona maggiorenne, essi possono usare anche armi comuni da sparo! Dalla norma però si potrebbe comprendere che viene creata la figura dell'incauto affidamento di strumento: chi affida l'arma a un minorenne, anche in casa, se viene scoperto (ad esempio in caso di incidente), risponderà di una sanzione amministrativa.
(13) Disposizione che è una pura scemenza: poiché si tratta di strumenti atti ad offendere e non di armi non esiste alcuna disposizione di legge che ne regoli il trasporto! E davvero riesce difficile capire come uno strumento possa mettere in pericolo la sicurezza pubblica.
In conclusione: pur nella marasma logico con cui la legge è stata formulata, si può concludere che il legislatore ha stabilito che le pistole e carabine ad aria o gas compressi di modesta capacità offensiva, come tali certificate, non sono più armi, ma strumenti atti ad offendere. Esse però costituiscono una particolare categoria di questi strumenti perché soggiacciono ad alcune limitazioni:
- obbligo di immatricolazione;
- vendita solo da parte di armieri,
- acquisto, cessione e detenzione liberi, senza formalità alcuna;
- porto consentito se ci si preoccupa di poter dimostrare un giustificato motivo;
- divieto di affidarli a minorenni, salvo casi particolari.
Non essendo più armi, rimane punito con sanzioni penali solo il loro porto senza giustificato motivo; tutte e altre condotte verranno punite con sanzioni amministrative da stabilirsi.
Chi aumenta la potenzialità di uno strumento ad aria compressa oltre i 7,5 joule, risponderà di illegale fabbricazione di arma (non di alterazione di arma, perché originariamente non è arma).
Il produttore o importatore che certifichi la qualità di strumento mentre invece ci si trova di fronte ad un'arma, risponderà di illegale fabbricazione, importazione, commercio di armi.
La mancanza della matricola comporterà solo sanzioni amministrative.
Il legislatore (chi aveva dubbi al riguardo?), si è dimenticato di dettare norme per le armi ad aria compressa sotto i 7,5 joule, già detenute. In proposito dovrà necessaria-mente provvedere il regolamento del Ministero. È probabile che nel giro di qualche anno e dopo qualche migliaio di condanne, si riuscirà a convincere la Cassazione che chi detiene una vecchia carabina sfiatata ha diritto di farlo, senza formalità come chi l'ha comperata nuova dall'armiere.
Personalmente propongo che chi ha una di queste carabine, denunzi alla Questura che si tratta di arma di modesta capacità offensiva, allegando certificazione di un armiere o autocertificazione. Ricordo che per il calibro 4,5 la velocità iniziale non deve superare i 173 ms e per il calibro 5,6 i 122 ms (valori ottenuti con proiettile sferico da 0,5 o, rispettivamente, 1 grammo, secondo la formula per cui la velocità richiesta è data dalla radice quadrata di 15000 diviso per il peso della palla in grammi).
La legge è così lacunosa e malfatta che probabilmente finirà anche davanti alla Corte Costituzionale per le troppe disparità di trattamento che comporta.
La normativa concernente le armi giocattolo ad aria compressa e gli strumenti soft-air rimane (per fortuna), invariata: trattasi di giocattoli per bambini o per adulti, sottratti ad ogni controllo di pubblica sicurezza.
Si pone ovviamente il problema se gli strumenti ad aria compressa con potenzialità superiore a quella di un giocattolo, ma inferiore a 7,5 joule, debbano o meno essere assoggettati alla normativa per le armi giocattolo di cui all'art. 5 L. 110/1975. Ciò comporterebbe l'applicazione del tappo rosso e il divieto di costruirle con tecniche o materiali che ne consentano la modifica in armi comuni da sparo!
E' di tutta evidenza, dal punto di vista del buon senso, che questa nuova categoria di strumenti non può essere assoggettata al regime delle armi giocattolo: in tutti i paesi europei ove vi è una normativa analoga, questi strumenti sono normali armi ad aria compressa in cui la potenza viene ridotta agendo sulla molla di compressione o sulle valvole di erogazione del gas.
Ma questa soluzione logica, può essere ricavata dalla sciagurata norma in esame?
Si, ma a patto di accogliere la mia interpretazione secondo cui questi strumenti ricadono ora nella categoria degli strumenti atti ad offendere. Perciò il fabbricante o commerciante non è tenuto ad osservare particolari regole nella produzione di questi strumenti e a lui non si applicano le sanzioni di cui al citato art. 5.
Se invece dovesse introdursi l'interpretazione che trattasi di armi giocattolo, ci si avvolgerebbe in un intrico di contraddizioni ed assurdità indistricabile e sicuramente incostituzionale.
(14)Nota all'art. 3 bis introdotto dalla legge 29 dicembre 2000, n. 422
Come si era scritto sopra, l'errata formulazione dell'articolo 1 portava alla conseguenza di peggiorare il regime giuridico delle repliche monocolpo ad avancarica. Ora il legislatore ha cercato di rimediare con questo articolo 3 bis in cui si dice che le repliche in questione sono assimilate, per quanto possibile alle armi ad aria compressa di ridotta potenzialità. Vediamo cosa ciò significhi in pratica.
Repliche di armi antiche ad avancarica, lunghe o corte, sono (secondo la migliore interpretazione) quelle prodotte dopo il 1975 (anno in cui è stata creata la categoria delle repliche) mentre che le armi ad avancarica prodotte tra il 1890 e il 1975,
poco importa se copia di modelli anteriori o di nuova concezione sono assimilate alle armi antiche. Nel campo che ora ci riguarda delle armi ad avancarica monocolpo abbiamo tre diverse categorie: quelle antiche vere e proprie, quelle assimilate alle armi antiche, le repliche.
L'art. 1 e l'art. 3 bis sembrano voler regolare solo le repliche vere e proprie, ma è una totale assurdità; una interpretazione letterale porterebbe ad una sicura dichiarazione di incostituzionalità della norma perché porterebbe a punire lievemente o addirittura a non punire chi ha che fare con armi di produzione moderna, e quindi sicure, ben lavorate, provate al Banco di prova, ed a condannare invece chi tenesse un identico comportamento con armi antiche o assimilate.
Si deve quindi ritenere che vale il principio generale secondo cui "nel più sta il meno" e ritenere che con la nuova norma tutte le armi ad avancarica a colpo singolo siano liberalizzate, comprese quelle antiche.
Detto questo vediamo quale sarà il loro regime, nel limite in cui è consentito fare affermazioni senza il regolamento ministeriale che dovrà regolare la materia dell'aria compressa e, ora, anche quella delle repliche.
È veramente difficile dire qualche cosa di certo, salvo che esse sono liberamente acquistabili mediante presentazione di un documento di identità; l'armiere dovrà registrare la vendita. Queste armi non "faranno numero" ai fini della licenza di collezione.
Ogni altro punto rimane per ora incerto.
Non si sa se essa andranno o meno denunziate; è facile accorgersi però che se esse dovessero essere esentate da denunzia, salterebbe tutto il sistema attuale perché sarebbe assurdo ed incostituzionale dover denunziare un pugnale e non dover denunziare una pistola che, sia pure ad avancarica e monocolpo, può ammazzare come ogni altra arma da fuoco (si tratta delle armi usate in ogni guerra fino a metà ottocento!).
La legge dice che esse possono essere portate senza licenza di porto d'armi; rimane fermo che esse sono, come minimo armi improprie e che perciò possono essere portate solo per giustificato motivo; unico motivo giustificato può essere quello di fare del tiro a segno. Questo però può anche essere fatto in aperta campagna ed è prevedibile quale contenzioso giudiziario si innescherà. Anche sotto il profilo venatorio, nulla vieta ora di andare in un bosco con un moschetto ad avancarica e di attendere tranquillamente il passaggio di un capriolo, almeno fino a ché un guardacaccia può dimostrare che volevamo sparare al cervo e non ad un bersaglio che avevamo sistemato nei pressi.
Stando alla disposizioni letterali, le repliche dovrebbero essere importabili liberamente; ovvio però che allora cade tutto il sistema del controllo attraverso le registrazioni degli armieri ed è probabile che, in fin dei conti, usciranno norme regolamentari restrittive.
Una cosa si può già consigliare: denunziare comunque le repliche, anche se la legge non lo prevederà e denunziare come repliche tutte le armi ad avancarica monocolpo che si possiedono, anche se ora denunziate come antiche: il concetto di antichità è molto opinabile ed è veramente difficile distinguere una replica del 1930 da un originale del 1830 e sarebbe sciocco non approfittare della liberazione, in attesa che tutte le armi ad avancarica vengano assoggettate allo stesso regime.
Vedi anche decreto GIP di Bolzano su armi già detenute
Vedi scritto su avancarica libera da subito
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| CONTATORE: |
67
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| AUTORITAEMANANTE: |
UFF. AMM. GEN.
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| TIPOPROVVEDIMENTO: |
CIRCOLARE
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| DATA: |
09
05
2003
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| NUMERO: |
557
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| ARTICOLO: |
NO
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| ARGOMENTO: |
LICENZE IN MATERIA DI ARMI
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| TESTO: |
OGGETTO: Licenze in materia di armi.
Recenti fatti criminosi, che hanno avuto gravi ripercussioni sulla sicurezza pubblica, confermano la necessità di una ancora più scrupolosa osservanza delle disposizioni impartite da questo Ministero in ordine alla concessione delle autorizzazioni di polizia relative alle armi.
Nel richiamare, fra le altre, la circolare telegrafica n. 559/C20116-10171(1) del 27 settembre 1990, si evidenzia, in particolare, la necessità di assicurare sempre, al momento del rilascio di qualsiasi licenza di porto d'armi e per ogni nulla osta all'acquisto delle stesse, la scrupolosa verifica dei requisiti personali dei richiedenti e specificamente di quelli psico-fisici, attestati dalla apposita certificazione medica. Le SS.LL vorranno accertare, in proposito, che la certificazione provenga dai medici indicati dalle disposizioni vigenti e risponda compiutamente alle verifiche richieste dal decreto del Ministro della Sanità del 28 aprile 1998, il cui testo è disponibile anche nel sito web del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
Si attira l'attenzione, in particolare, sulle prescrizioni del competente Ministero circa l'assenza di alterazioni neurologiche, di disturbi mentali, della personalità o comportamentali o di situazioni di dipendenza da sostanze psicotrope, alcool, stupefacenti, nonché sulla scrupolosità e completezza degli accertamenti medici occorrenti, che possono consentire all'organo sanitario di dare esaustiva certificazione.
Le SS. LL. disporranno che le medesime certificazioni, rilasciate con pari scrupolo, siano presentate ad ogni rinnovo del porto d'armi e ad ogni richiesta di nulla osta all'acquisto di armi.
Oltre alle prescritte attestazioni sanitarie ed agli altri requisiti soggettivi previsti dalla legge, le SS. LL. valuteranno, inoltre, per i provvedimenti inibitori del caso, ogni qualificata segnalazione di eventi o condotte che possano far dubitare, anche per indizi, del possesso o della permanenza dei requisiti di affidabilità richiesti dalla norma, procedendo, nel caso di licenze già rilasciate, soprattutto quando si tratti di permessi di porto d'armi con validità di più anni, alla revoca del titolo ed alla eventuale adozione del divieto di detenzione.
Pari attenzione dovrà aversi nei casi di mera detenzione di armi, in relazione al pericolo che gli interessati possano portarle fuori della propria abitazione, in assenza di una specifica licenza o contravvenendo ai limiti di quella loro rilasciata.
Nella considerazione di quanto sopra e del giustificato allarme per la sicurezza pubblica che gli eventi recenti hanno provocato, le SS.LL. vorranno inoltre disporre una revisione straordinaria delle licenze già rilasciate, con puntuale verifica dei presupposti, chiedendo anche - ai titolari di licenza con validità pluriennale, a norma dell'art. 9 del
TULPS - di esibire, entro un termine congruo, se non già fatto nei dodici mesi precedenti, una rinnovata certificazione sanitaria di idoneità psico-fisica al maneggio delle armi.
Dati aggiornati sull'esito delle revisioni e sui provvedimenti adottati saranno fatti pervenire al competente Ufficio del Dipartimento della Pubblica Sicurezza entro il 30 giugno prossimo.
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| NOTE: |
Nota: In sostanza la circolare stabilisce che le Questure richiedano a chi ha la licenza di caccia o di tiro volo da oltre una anno, di produrre un nuovo certificato di idoneità psico-fisica al maneggio delle armi. Sarà necessario che le questure invitino, direttamente o tramite Carabinieri, le persone interessate a produrre il certificato entro un breve termine, tenuto conto però dei tempi delle ASL. Nulla vieta che chi si trova nelle condizioni indicate nella circolare, porti spontanemente il certificato, prima della richiesta.
In considerazione dello scopo della norma, dovrebbe essere chiaro ai medici della ASL che il controllo deve essere rivolto più a far emergere difficoltà psichiche che problemi fisici molto meno rilevanti e meno variabili nel tempo.
Ovviamente la circolare rappresenta un paliativo provvisorio, in attesa di una legge che (si spera) tenga conto in modo razionale della situazione. Indubbiamente nella società moderna è aumentato il pericolo derivante dalla malattia mentale poiché con mezzi modesti si possono provocare danni ingenti (pensiamo all'aereo contro il Pirellone) e perciò occorre responsabilizzare i medici ad individuare e segnalare casi di possibile pericolo. Ciò però richiede modifiche alla legge sulla privacy, esageratamente restrittiva.
Inoltre quasiasi legge che individui le situazioni di pericolo solo in relazione alle armi, sarebbe sciocca e salverebbe ben poche vite; chi è pericoloro lo è con l'auto, lo è con l'aereo, lo è con una scatola di fiammiferi o con una bombola di gas. Il fatto è che il soggetto pericoloso non va solo escluso da certe attività (ad es. uso delle armi), ma va sottoposto prima di tutto ad adeguato trattamento.
Infine non si può dimenticare che vi sono soggetti non malati di mente che sono pericolosi forse più dei pazzi perché portati tendenzialmente a comportamenti asociali (violenti negli stadi, violenti nelle dimostrazioni, violenti in famiglia). La soluzione razionale e globale non potrà essere che la schedatura di tutti i soggetti potenzialmente pericolosi i quali dovranno provare la cessata pericolosità tutte le volte che richiedono di svolgere attività in cui la loro predisposizione potrebbe trovare occasione di sfogo.
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| CONTATORE: |
68
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| AUTORITAEMANANTE: |
UFF. AMM. GEN.
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| TIPOPROVVEDIMENTO: |
CIRCOLARE
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| DATA: |
20
05
2003
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| NUMERO: |
557
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| ARTICOLO: |
NO
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| ARGOMENTO: |
LICENZE IN MATERIA DI ARMI (CHIARIMENTI E ISTRUZIONI)
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| TESTO: |
In relazione ai quesiti finora pervenuti e allo scopo di agevolare l'attuazione della direttiva ministeriale indicata in oggetto, si ritiene opportuno fornire, qui di seguito, alcuni suggerimenti operativi.
Certificazione sanitaria
Essa dovrà corrispondere compiutamente al modello predisposto dal competente ministero e dovrà contenere l'espressa indicazione che l'interessato risulta in possesso dei requisiti previsti dal Dm 28 aprile 1998.
Attesa l'identità dei profili sanitari di interesse, analoga certificazione, formulata sulla scorta della medesima documentazione sanitaria, dovrà corredare anche le richieste di Nulla osta all'acquisto di armi. A tale proposito, le SS. LL. sono pregate di valutare l'opportunità di sensibilizzare al riguardo i competenti organi sanitari.
Revisione straordinaria delle certificazioni sanitarie
Poiché, per l'aggiornamento dei dati sanitari, non può prescindersi dalla collaborazione degli interessati e dalla disponibilità dei medici competenti, i sigg. questori assegneranno un termine, non inferiore a 30 giorni (e, comunque, non superiore a 90), commisurato alle esigenze locali. In relazione a tali esigenze e al numero dei soggetti interessati, le SS. LL. potranno, inoltre, scaglionare le richieste dando priorità alle persone che possiedono un titolo di polizia da più tempo e per le quali non sia prossimo il momento del rinnovo. Si precisa, infine, che trattandosi dell'attestazione di un requisito richiesto per la permanenza delle licenze, l'eventuale mancata presentazione non potrà che comportare il ritiro del titolo di polizia e, ricorrendone i presupposti, il divieto di detenzione delle armi; di quanto sopra dovrà darsi atto in calce al provvedimento. Relativamente al bollo, si ritiene che la documentazione sanitaria di cui sopra debba esserne esente, atteso che la stessa, pur se rilasciata a richiesta di parte, accede a un provvedimento attivato per esigenze di pubblica sicurezza, rientrando nella fattispecie di cui al n. 3 della tabella B allegata al Dpr 26 ottobre 1972, n. 642.
Revisione straordinaria degli altri requisiti
La revoca i il ritiro del titolo conseguiranno, inoltre, necessariamente, nei casi in cui, nel corso della verifica straordinaria, emergano fatti, eventi o condotte "che possano far dubitare, anche per indizi, del possesso o della permanenza dei requisiti di affidabilità richiesti" dalle norme vigenti.
A tale proposito, nel ribadire l'assoluta necessità del tempestivo aggiornamento dei dati, si suggerisce alle SS. LL. di adottare le iniziative più appropriate in sede locale per conseguire gli aggiornamenti occorrenti per l'eventuale adozione dei provvedimenti di competenza.
Ciò appare particolarmente utile, anche al fine di mirare appropriatamente i controlli, nei confronti dei detentori di armi che non siano titolari di licenze di porto delle stesse, relativamente ai quali le verifiche saranno comunque volte ad accertare se le armi stesse siano custodite, nel luogo a suo tempo dichiarato, con le opportune cautele e, nel contempo, se gli interessati diano ancora, per condizioni di salute o comportamento, piena garanzia di affidabilità.
Si ritiene opportuno precisare, infine, che, ferma restando la data del 30 giugno per la comunicazione dei dati salienti circa le iniziative adottate entro quella data, la revisione straordinaria proseguirà fino a conclusione delle operazioni, fornendo i successivi aggiornamenti con cadenza bimestrale.
Al fine di rendere più uniforme possibile la rilevazione delle notizie richieste, si prega di voler usare lo schema allegato.
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| NOTE: |
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| CONTATORE: |
69
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| AUTORITAEMANANTE: |
MINISTERO INTERNO
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| TIPOPROVVEDIMENTO: |
CIRCOLARE
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| DATA: |
17
07
2000
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| NUMERO: |
559
|
| ARTICOLO: |
NO
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| ARGOMENTO: |
LEGALIZZAZIONE DELLA FOTOGRAFIA PER IL PORTO D'ARMI
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| TESTO: |
Sono pervenuti a questo Ufficio numerosi quesiti con i quali si chiede se la legalizzazione della fotografia de richiedente il porto d'armi e/o la Carta europea d'arma da fuoco sia soggetta ad imposta di bollo.
Al riguardo, si rappresenta che non vi è alcuna norma che preveda espressamente l'obbligo di corrispondere l'imposta di bollo per detta operazione.
Come è noto, infatti, l'art. 2 comma 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127, stabilisce che alla legalizzazione delle fotografie prescritte per il rilascio di documenti personali provvede, a richiesta dell'interessato e se presentate personalmente, l'Ufficio ricevente, ma non fa alcun richiamo all'imposizione fiscale.
- Occorre comunque evidenziare che la legalizzazione di fotografie, cui fa riferimento il menzionato articolo, deve essere tenuta distinta dalla legalizzazione di firma, disciplinata dalla legge 1700/42 e dall'art. 15 della legge 4 gennaio 1968, nr.5
La legalizzazione di firma è un istituto finalizzato congiuntamente a due obiettivi:
attestare la qualità legale del pubblico funzionario che ha apposto la firma sugli atti o certificati ed attestare l'autenticità della firma come appartenente a quel funzionario o a quel pubblico ufficiale, in quanto apposta in presenza del funzionario legalizzante (in analogia a quanto avviene con l'autenticazione della firma).
La legalizzazione di foto, invece, attestando solo la corrispondenza tra l'immagine riprodotta nella fotografia e la persona cui si riferiscono le generalità riportate sull'apposito modulo non persegue alcuno dei predetti scopi.
Ciò premesso, lo scrivente è dell'avviso che le finalità della legalizzazione di firma, ovvero dell' autenticazione (rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo, ai sensi dei D.M. Finanze 20 agosto 1992), non si riscontrano nella legalizzazione di fotografia e. Pertanto, non ricorrono gli estremi per l'applicazione dell'imposizione fiscale.
E' appena il caso di aggiungere che a detta operazione sono chiamati a procedere, in primo luogo, gli addetti agli uffici destinatari delle foto, senza comunque escludersi la possibilità, per l'utente (quando la foto debba essere prodotta ad una pubblica amministrazione, in analogia a quanto previsto dalla menzionata legge 15/68 per l'autentica di sottoscrizioni e di copie), di avvalersi degli uffici comunali.
Le SS. LL. sono invitate a dare, nei modi ritenuti più opportuni, la massima diffusione tra gli Uffici dipendenti di quanto suesposto.
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| NOTE: |
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| CONTATORE: |
70
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| AUTORITAEMANANTE: |
MINISTERO INTERNO
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| TIPOPROVVEDIMENTO: |
DECRETO MINISTERIALE
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| DATA: |
17
04
2003
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| NUMERO: |
|
| ARTICOLO: |
PREM
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| ARGOMENTO: |
MODIFICA DEI LIBRETTI DI PORTO D'ARMI
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| TESTO: |
Visto l'art. 42, terzo comma del T.U.L.P.S., approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, il quale da' facolta' al questore di dare licenza per porto d'armi lunghe da fuoco ed al prefetto di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura, o bastone animato la cui lama non abbia una lunghezza inferiore a sessantacinque centimetri;
Visto l'art. 61 del regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S., approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, il quale stabilisce che la licenza di porto d'armi e' rilasciata su apposito libretto personale formato da una copertina conforme al modulo annesso al regolamento di esecuzione contenente la fotografia e la firma del richiedente e l'indicazione delle sue generalita' e dei suoi connotati, nonche' da uno o piu' fogli di carta bollata sui quali sono riprodotti i modelli annessi allo stesso regolamento;
Visto l'art. 71 del regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S., il quale stabilisce che la licenza di porto d'armi alle guardie particolari giurate e' rilasciata su apposito libretto personale, formato da una copertina conforme al modulo annesso al regolamento di esecuzione, contenente la fotografia, la firma e le indicazioni delle generalita' e dei connotati del richiedente, nonche' quelle relative al decreto di nomina e da uno o piu' fogli sui quali sono riportati i modelli annessi allo stesso regolamento;
Visti i modelli 1, 4 e 9 dell'allegato E del regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S., relativi rispettivamente al libretto personale per licenze di porto d'armi, al libretto personale per licenze di porto di fucile ed al libretto per licenza di porto d'armi per difesa personale a guardie particolari giurate e le relative versioni bilingue per la provincia di Bolzano;
Visti i decreti ministeriali di modifica del modello 1 e del modello 9, rispettivamente datati 12 aprile 1986 e 16 febbraio 1987, con i quali e' stata sostituita la dicitura "il Questore"; con la dicitura "il Prefetto", apposta in calce ad entrambi i modelli; Considerato che i libretti di porto d'armi necessitano di una revisione generale in quanto le "avvertenze" poste a tergo degli stessi sono ampiamente datate e non piu' rispondenti alle numerose modifiche normative intervenute nel corso degli anni;
Rilevata l'esigenza di adottare opportune misure anticontraffazione nei libretti di porto d'armi;
Visto l'art. 366, secondo comma, del regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S., che da' facolta' al Ministro dell'interno di modificare i modelli contenuti nell'allegato E del regolamento stesso;
Decreta:
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| NOTE: |
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| CONTATORE: |
71
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| AUTORITAEMANANTE: |
MINISTERO INTERNO
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| TIPOPROVVEDIMENTO: |
DECRETO MINISTERIALE
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| DATA: |
17
04
2003
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| NUMERO: |
|
| ARTICOLO: |
1
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| ARGOMENTO: |
MODIFICA DEI LIBRETTI DI PORTO D'ARMI
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| TESTO: |
1. I libretti di porto d'armi modelli 1, 4 e 9 e le relative versioni bilingue sono modificati come da modelli a stampa conformi
al tipo in allegato, che costituiscono parte integrante del presente decreto.
2. I modelli a stampa sono prodotti con caratteristiche anticontraffazione comprendenti l'utilizzazione di:
a) carta speciale filigranata contenente fibrille colorate visibili;
b) inchiostri di sicurezza;
c) fondino di sicurezza con microscrittura;
d) numerazione tipografica di ciascun esemplare con caratteri
alfanumerici;
e) pellicole olografiche di protezione dei dati identificativi e della fotografia del titolare.
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| NOTE: |
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| CONTATORE: |
72
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| AUTORITAEMANANTE: |
MINISTERO INTERNO
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| TIPOPROVVEDIMENTO: |
DECRETO MINISTERIALE
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| DATA: |
17
04
2003
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| NUMERO: |
|
| ARTICOLO: |
2
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| ARGOMENTO: |
MODIFICA DEI LIBRETTI DI PORTO D'ARMI
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| TESTO: |
1. L'istituzione dei nuovi modelli di libretti di porto d'armi di cui al presente decreto non incide sulla validita' dei libretti di porto d'armi sinora rilasciati e in corso di validita' fino alla scadenza degli stessi.
2. I nuovi modelli, conformi al tipo approvato con il presente decreto, sostituiscono i precedenti libretti utilizzati per i rilasci e/o rinnovi delle licenze di porto d'armi e dovranno essere utilizzati non appena saranno disponibili presso gli uffici territoriali del Governo e presso le questure.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 aprile 2003
Il Ministro: Pisanu
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| NOTE: |
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| CONTATORE: |
73
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| AUTORITAEMANANTE: |
MINISTERO INTERNO
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| TIPOPROVVEDIMENTO: |
DECRETO MINISTERIALE
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| DATA: |
17
04
2003
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| NUMERO: |
|
| ARTICOLO: |
ALL
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| ARGOMENTO: |
MODIFICA DEI LIBRETTI DI PORTO D'ARMI
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| TESTO: |
Allegati (si omettono le immagini del libretto e si riportano le Avvertenze che verranno stampate nei due modelli di libretto previsti: il primo per il porto di fucile, il secondo per il porto di altre armi, vale a dire quelle corte e il bastone animato).
LIBRETTO PER LICENZA DI PORTO
AVVERTENZE (*)
1. Il presente libretto personale è rilasciato per le licenze di porto di fucile per uso di caccia, tiro a volo o difesa personale. Per le licenze per uso di caccia e per il tiro a volo esso ha validità di sei anni dalla data del rilascio; per la licenza per difesa personale esso ha validità di cinque anni dalla data del rilascio, subordinatamente al rinnovo annuale della licenza. Per le licenze diporto di fucile per uso di caccia o per difesa personale il pagamento delle relative tasse sulle concessioni governative è annuale.2. La licenza di porto di fucile è strettamente personale. Non è consentito il porto dell'arma da parte di persona che si accompagni a chi è munito di licenza. Quando si porta l'arma è necessario portare anche la licenza, che non deve essere disgiunta dal libretto. L'arma e la licenza devono essere esibite ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di PS.. Per l'esercizio della caccia si osservano altresì le disposizioni vigenti in materia di vigilanza venatoria.
3. Per l'esercizio dell'attività venatoria occorre essere in possesso di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio della predetta attività. I massimali delle polizze assicurative sono determinati secondo quanto stabilito dall'art. 12 della legge 157/92.
4. Il titolare della licenza di porto di fucile per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, utensili da punta o da taglio atti alle esigenze venatorie (art. 13, comma 6 legge 157192). L'esercizio dell’attività venatoria è consentito soltanto nei luoghi, nei tempi e nelle forme determinati dalla legge 157/92.
5. È punito con le sanzioni penali previste dall'ari. 20 bis della legge 18 aprile 1975, n. 110:
· chiunque consegna un'arma comune da sparo, fra quelle indicate nel primo e secondo comma dell'ari. 2 della stessa legge, a minori degli anni diciotto, che non siano in possesso della licenza dell'autorità, ovvero a persone anche parzialmente incapaci, a tossicodipendenti o a persone imperite nel maneggio di un'arma;
• chiunque trascura di adoperare nella custodia delle armi medesime le cautele necessarie per impedire che alcuna delle persone succitate giunga ad impossessarsene agevolmente.
È vietato portare armi nelle riunioni pubbliche, anche alle persone munite della licenza (art. 4 legge 110/75). Per i titolari di licenza di porto di fucile per uso di caccia è vietato il porto delle armi all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e, comunque, nei giorni non consentiti per l'esercizio venatoria.
6. Ai sensi dell'art. 57 del T.U.LP.S., senza licenza dell'autorità di PS. è vietato sparare armi da fuoco in luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo o in direzione di una pubblica via. La trasgressione è punita a nonna dell'ars. 703 c. p. anche qualora il fatto sia commesso in un luogo ove vi sia adunanza o concorso di persone.
7. Fatte salve le disposizioni speciali contenute nell'art. 32 della legge 157/92, la trasgressione alle presenti avvertenze è valutabile ai fini della revoca della licenza.
(*) N.B. Le presenti avvertenze costituiscono indicazioni di sintesi e pertanto non esauriscono né modificano le disposizioni vigenti in materia.
LIBRETTO PER LICENCE DI PORTO D’ARMI
AVVERTENZE(*)
I. Il presente libretto ha validità quinquennale subordinatamente al rinnovo annuale della licenza di porto d'armi di cui all'art. 42 T.U.L.P.S.. Quando la licenza è scaduta non si può portare l'arma, anche se sia stata presentata la domanda per la rinnovazione annuale. Il rinnovo della licenza comporta il pagamento della relativa tassa sulle concessioni governative.
2. La licenza di porto d'armi è strettamente personale. Non è consentito il porto dell'arma da parte di persona che si accompagni a chi è munito di licenza. Quando si porta l'arma è necessario portare anche la licenza, che non deve essere disgiunta dal libretto. L'arma e la licenza devono essere esibite ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di P.S..
3. Qualora la licenza consenta il porto dei bastone animato, la lunghezza della lama non deve essere inferiore a sessantacinque centimetri.
4. È punito con le sanzioni penali previste dall'ars. 20 bis della legge 18 aprile 1975, n. 110:
· chiunque consegna un'arma comune da sparo, fra quelle indicate nel primo e secondo comma dell'art. 2 della stessa legge, a minori degli anni diciotto, che non siano in possesso della licenza dell'autorità, ovvero a persone anche parzialmente incapaci, a tossicodipendenti o a persone imperite nel maneggio di un'arma;
• chiunque trascura di adoperare nella custodia delle armi medesime le cautele necessarie per impedire che alcuna delle persone succitate giunga ad impossessarsene agevolmente.
È vietato portare armi nelle riunioni pubbliche, anche alle persone munite della licenza (ari. 4 legge 110175).
5. Al sensi dell'ars. 57 del T U.L.P.S., senza licenza dell'autorità di P.S. è vietato sparare anni da fuoco in luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo o in direzione di una pubblica via. La trasgressione è punita a norma dell'ari. 703 c.p. anche qualora il fatto sia commesso in un luogo ove vi sia adunanza o concorso di persone.
6. La trasgressione alle presenti avvertenze è valutabile ai fini della revoca della licenza.
(*) N.B. Le presenti avvertenze costituiscono indicazioni di sintesi e pertanto non esauriscono né modificano le disposizioni vigenti in materia.
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| NOTE: |
Il Decreto 17 aprile 2003 del M.I. introduce un unico libretto di porto di fucile che verrà rilasciato o per caccia o per tiro a volo o per difesa personale. Da quanto scritto nelle avvertenze si deve perciò concludere che:
- ogni tipo di licenza, che verrà specificamente indicata nel foglietto intercalare, è autonoma e autorizza a particolari porti del fucile.
- per chi ha solo licenza per caccia è inserito il divieto di portare il fucile in tempo di caccia chiusa.
Secondo la Cassazione, l’uso dell’arma per uno scopo diverso da quello specifico (ad es. caccia con licenza per tiro a volo) non comporta sanzioni penali; può comportare però il ritiro della licenza stessa. Si ricorda però che la licenza di caccia assorbe, per disposizione di legge, quella per il tiro a volo.
Restano ferme le disposizioni sul trasporto di armi.
Per la licenza di porto di arma corta o di bastone animato per difesa sono previsti tre distinti foglietti intercalari: quello per la difesa personale con arma corta, quello per la difesa personale delle guardie giurate, quello per il porto di bastone animato.Per le licenze di porto di arma per difesa personale (arma corta, fucile o di bastone animato) viene confermato che la validità è di cinque anni e non sei, come per il porto di fucile e come era stato ritenuto in alcune questure. Il Ministero ha perso l'occasione per fare una cosa intelligente!
Per queste licenze è previsto l’inserimento di un foglio intercalare comprovante il rinnovo annuale. Secondo logica nelle licenze di caccia e tiro a volo non servirebbe alcun foglietto intercalare che deve avere necessariamente la stessa validità del libretto
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| CONTATORE: |
74
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| AUTORITAEMANANTE: |
MINISTERO INTERNO
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| TIPOPROVVEDIMENTO: |
CIRCOLARE
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| DATA: |
09
01
1998
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| NUMERO: |
559
|
| ARTICOLO: |
NO
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| ARGOMENTO: |
CLASSIFICA PENNA SPRAY CON PRINCIPIO CAPSICUM
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| TESTO: |
Sono pervenuti a questo Dipartimento quesiti in merito alla classifica di una penna in grado di erogare estratto dei frutti di capsicum sotto forma di spray.
A1 riguardo si rappresenta che la ditta "ELLE ENNE S.r.1.", con sede in Milano, ha chiesto di sottoporre all'esame della Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi un prototipo di penna spray modello SAFEGUARD S (forma esterna: cilindrica; lunghezza: mm 136, circonferenza: mm 40; peso: gr 50; ad aria compressa: gr 31,35; principio attivo: CAPSICUM gr. 2,48 peso netto complessivo della sostanza spray: gr 33,83) prodotta dalla ditta SPRING TIME con sede in TAIPEI ( Cina).
Lo strumento funziona sia come una normale penna stilografica che come erogatore di una piccola quantità di estratto dei frutti di CAPSICUM, sotto forma di spray, contenuto in una ridotta cavità all'interno del corpo della penna.
I1 Consesso nelle sedute del 27 febbraio 1997 e 26 marzo 1997, esaminato il prototipo dello strumento in questione e tenuto conto delle anzidette caratteristiche, ha espresso il parere, condiviso da questo Ministero, che lo stesso non è classificabile arma comune in quanto non ha attitudine a recare offesa alla persona, ai sensi dell'art. 2 della Legge 18 aprile 1975, n. 110, così come modificato dall'art. 1 della Legge 21 febbraio 1990, n. 36.
Pertanto, il predetto strumento potrà essere liberamente commercializzato purché conforme per morfologia e caratteristiche al modello sopra descritto.
Con l'occasione si informa, altresì, che nessun altro prodotto similare è stato a tutt'oggi declassificato dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi.
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| NOTE: |
Nota : si veda quanto scritto nella circolare del 10 dicembre 1997. La decisione è giusta nella sostanza, ma purtroppo la Commissione non ha alcuna legititmazione a classificare questo tipo di strumenti; perciò la sua decisione è un autorevole parere che non vincola il giudice, il quale può decidere in modo diverso; la circolare dle Ministero può servire, nella migliore delle ipotesi, solo a far venir meno il dolo di chi abbia acquistato lo strumento posto in libera vendita.
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| CONTATORE: |
75
|
| AUTORITAEMANANTE: |
STATO
|
| TIPOPROVVEDIMENTO: |
LEGGE
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| DATA: |
21
07
2000
|
| NUMERO: |
205
|
| ARTICOLO: |
1
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| ARGOMENTO: |
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
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| TESTO: |
(Estensione ai magistrati amministrativi della facoltà prevista dall’articolo 7, comma 1, della legge 21 febbraio 1990, n. 36, per i magistrati dell’ordine giudiziario)
1. La disposizione contenuta nel comma 1 dell’articolo 7 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, si applica anche nei confronti dei magistrati amministrativi di cui alla legge 27 aprile 1982, n. 186, nonchè dei magistrati della Corte dei conti.
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| NOTE: |
Nota: Questa legge estende ai magistrati del TAR e della Corte dei Conti ja facoltà di portare armi senza licenza, già attribuita dalla legge del 1990 ai magistrati ordinari.
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| CONTATORE: |
76
|
| AUTORITAEMANANTE: |
MINISTERO INTERNO
|
| TIPOPROVVEDIMENTO: |
CIRCOLARE
|
| DATA: |
10
12
1997
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| NUMERO: |
559
|
| ARTICOLO: |
NO
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| ARGOMENTO: |
VENDITA DI STRUMENTI DESTINATI ALL'AUTODIFESA (STORDITORI ELETTRICI)
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| TESTO: |
Sono pervenuti a questo Dipartimento quesiti in merito alla collocazione giuridica degli apparecchi o strumenti ad emissione di onde elettriche. A1 riguardo si rappresenta che la Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi ha a suo tempo esaminato i seguenti prototipi degli strumenti in argomento per i quali ha espresso i pareri di seguito specificati:
1 Storditore elettrico modello NOVA XR 5000. Richiesta di classifica della Ditta PREMIER NEW STUDIO S.a.S., con sede in Bologna.
Classificato "ARMA COMUNE" nella seduta del 29 gennaio 1988, in quanto strumento in possesso dei requisiti di funzionamento e destinazione di impiego per l'offesa alla persona (art. 2 L.110/75 in relazione all'art. 30 del T.U.L.P.S.).
Tale parere è stato ribadito, per lo stesso strumento, nella seduta n. 148 del 30 giugno 1989.
2 Strumento elettronico ad emissione di onde elettromagnetiche, sonore e ad effetto luminoso, denominato THUNDER modello 945 SP e modello FX. Richiesta di classifica della Ditta GEDACO di Roma.
Classificato "ARMA COMUNE" nella seduta n, 197 del 27 novembre 1992, a norma dell'art. 2 L.110/75 e in relazione all'art. 30 del T.U.L.P.S., in quanto in possesso dei requisiti di funzionamento e destinazione di impiego per l'offesa alla persona.
Tale parere è stato ribadito, per lo stesso strumento, nella seduta n. 206 del 18 giugno 1993, a seguito di richiesta della Ditta WELT ELECTRONIC S.r.1. di Firenze.
Considerato che talune ditte pubblicizzano la possibilità dell'acquisto di strumenti di produzione estera, similari a quelli anzidescritti, si ritiene opportuno far rilevare la necessità che le ditte interessate alla loro importazione e commercializzazione producano preventiva istanza alla Divisione Armi ed Esplosivi del Servizio Polizia Amministrativa e Sociale.
Le istanze saranno sottoposte al parere della Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, a norma dell'art. 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110.
Ciò posto, si precisa che degli strumenti in questione è vietato il porto ai fini della difesa personale, in quanto non rientranti nelle previsioni di cui agli artt. 2 della L. 18 aprile 1975 n. 110 e 42 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. Sarà opportuno, pertanto, attuare in ambito locale accurati controlli del fenomeno al fine di fornire le necessarie indicazioni del caso agli operatori del settore, onde prevenire comportamenti non conformi alle disposizioni in materia vigenti.
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| NOTE: |
Nota: Circolare un po' fuori delle righe per i seguenti motivi:
- La Commissione non ha alcun potere di "classificare" questo tipo di strumenti. L'art. 2 della legge 110 attribuisce alla Commissione la competenza di escludere (e quindi di riconoscere) l'idoneità ad offendere di armi ad aria compressa, di armi da bersaglio da sala, di strumenti lanciarazzi. La commissione quindi, può, al massimo, esprimere dei pareri su richiesta non del privato, ma del Ministero dell'Interno.
- Armi comuni sono esclusivamente quelle da sparo e si chiamano "comuni" in contrapposizione alle armi da sparo "da guerra". Uno storditore è un'arma propria, come un tirapugni.
- Quali armi proprie per cui non è ammesso il porto, gli storditori (art.49 del Regolamento al TULPS) non possono essere salvo che per ragioni di studio o per inserimenti in collezioni di armi artistiche, rare, o antiche. L'ovvia conclusione è quindi che questi strumenti proprio non possono essere importati.
Questi strumenti possono essere acquistati solo da chi ha una licenza di porto d'armi o il nulla osta all'acquisto, debbono essere e ne è vietato il porto in modo assoluto (arresto da 18 mesi a tre anni per i contravventori). Unica eccezione va fatta per le "fruste elettriche per bovari", identiche come funzionamento ed efficacia, le quali sono da qualificare come strumenti atti ad offendere, avendo una precisa destinazione primaria diversa dall'offesa alla persona. Essi possono essere portati per giustificato motivo (conduzione di animali).
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| CONTATORE: |
77
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| AUTORITAEMANANTE: |
MINISTERO INTERNO
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| TIPOPROVVEDIMENTO: |
TELEX
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| DATA: |
16
11
2000
|
| NUMERO: |
0805
|
| ARTICOLO: |
NO
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| ARGOMENTO: |
CARICATORI NON CATALOGATI
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| TESTO: |
"E' stato ribadito che i caricatori per armi comuni da sparo sono da considerare quali parti di armi comune purché abbiano la capienza prevista nella catalogazione dell'arma a cui sono destinati. Nel caso invece abbiano capienza superiore detti caricatori sono da qualificare come parti di armi da guerra, ricadendo così sotto la specifica disciplina per queste previste".
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| NOTE: |
Il telex di cui sopra è stato diffuso dal ministero alle Questure e, nella sua sinteticità è stato equivocato. Il Ministero, come da informazioni dirette da me assunte, non intendeva fare affermazioni di carattere generale, ma rispondere solo ad uno specifico quesito pervenutogli dalla Questura di Brescia. Infatti è del tutto pacifico che l'affermazione del ministero è esatta solo con riferimento ai fucili da guerra che sono stati civilizzati come semiautomatici conservando il calibro militare e che sono stati catalogati come armi comuni imponendo la limitazione dei colpi contenuti nel caricatore. In questo caso il caricatore originario rimane parte di arma da guerra e, se montato sul fucile civilizzato, lo fa considerare tutto come arma da guerra.
È però altrettanto ovvio che la catalogazione non impone di montare sull'arma catalogata caricatori diversi da quelli originali, ma solo che questi vengano ridotti al numero di colpi prescritto. Perciò se il caricatore è stato ridotto con congrua tecnica (tale da rendere estremamente difficile la modifica inversa) a contenere solo tale numero di colpi, a nulla rileva la sua capacità originaria. Per le altre armi comuni da sparo munite di caricatore occorre poi distinguere la detenzione del caricatore non catalogato dal fatto di impiegarlo su di un'arma catalogata.
La legge (art. 14 L. 110/1975) stabilisce solamente che le canne da presentare al Banco di Prova devono essere conformi ai tipi catalogati e da ciò si può dedurre che non esiste un divieto di produzione o importazione di parti di arma non catalogate, se diverse dalla canna.
Nel momento però che la parte essenziale non catalogata viene impiegata su di un 'arma catalogata si dovrà affrontare il problema se ciò comporta una alterazione dell'arma vietata dall'art. 3 della legge 110/1975. Si avrà alterazione, ad esempio, se il caricatore contiene un maggior numero di colpi; non si avrà alterazione se il caricatore contiene un numero minore di colpi.
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| CONTATORE: |
78
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| AUTORITAEMANANTE: |
MINISTERO INTERNO
|
| TIPOPROVVEDIMENTO: |
CIRCOLARE
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| DATA: |
19
07
2000
|
| NUMERO: |
559
|
| ARTICOLO: |
NO
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| ARGOMENTO: |
ACQUISTO DI ARMI E MUNIZIONI - TIRO A SEGNO NAZIONALE
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| TESTO: |
Si fa riferimento alla nota suindicata con la quale codesta Questura (Lodi) ha posto il quesito se l'acquisto di armi e munizioni, da parte del Presidente della Sezione del tiro a segno, per le esigenze della Sezione stessa, necessiti o meno del preventivo nulla osta ex artt. 35 e 55 T.U.L.P.S..
Al riguardo, preliminarmente si osserva che, ai sensi del R.D.L. 16 dicembre 1935 n. 2430, il Tiro a Segno Nazionale'(T.S.N.) è Ente pubblico posto sotto la vigilanza del Ministero della Difesa. Le attività "istituzionali di allenamento al tiro e di certificazione (si pensi al rilascio della carta di riconoscimento ex art. 76 Reg. T.U.L.P.S., la c.d. carta verde, e del certificato al maneggio delle armi di cui all'art. 8 legge 110/75) si svolgono., di regola, in poligoni demaniali e, comunque, dichiarati agibili dall'autorità militare; tali attività sono soggette, a norma della legge n. 110/75, alla vigilanza degli organi dipendenti dal Ministero dell'Interno. Le Sezioni sono fornite di personalità giuridica di diritto pubblico a mente dell'art. 8 del R.D. 21 novembre 1932.
Il quadro normativo sopra esposto indica che l'attività istituzionale del sodalizio persegue fini di pubblico interesse e riveste carattere prevalentemente pubblicistico.
Il Presidente, nella sua qualità di rappresentante, in virtù dei principio di immedesimazione organica e per espresso conferimento per statuto, pone in essere negozi di diritto privato o atti di natura pubblicistica imputabili all'ente stesso. Gli atti di natura pubblicistica si estrinsecano principalmente nell'organizzazione e nella gestione di attività rivolte al perseguimento dei fini istituzionali e in ulteriori atti a ciò strumentali; fra questi ultimi assume particolare rilievo l'acquisizione di armi e munizioni.
A tale specifico riguardo, l'art. 31 della legge 110/75 detta una disciplina peculiare in materia di acquisto e gestione delle. armi e delle munizioni da parte del T.S.N., in deroga alle previsioni poste per i privati.
Ed infatti, ai sensi di tale norma, al Presidente del T.S.N. è posto espressamente l'obbligo di tenere costantemente aggiornato "( ... ) l'inventario delle armi in dotazione ( ... ) con richiamo ai titoli che ne legittimano la provenienza, ai fini dell'art. 38 T.U.L.P.S.". Il Presidente del T.S.N. è, pertanto, dispensato dall'obbligo di cui all'art. 38 T.U.L.P.S. - in quanto la tenuta dell'inventario tiene luogo della denuncia dì detenzione delle armi - e deve esclusivamente conservare tutti gli atti necessari a risalire all'origine delle armi detenute, quali atti di cessione da privati, di cessione ed accettazione per eredità, di rinvenimento o di acquisto presso fabbriche o armerie.
In materia di munizioni, poi, il combinato disposto dell'art. 31 legge 110/75 e dell'art. 1 legge 356/92, nel disciplinare la gestione e cessione di tali beni strumentali ai fini istituzionali del T.S.N., obbliga il Presidente alla sola tenuta del registro di carico e scarico delle munizioni con le indicazioni dei nominativi degli utilizzatori, i quali non sono peraltro tenuti all'osservanza degli obblighi previsti dalla disciplina ordinaria.
Da tale particolare quadro normativo consegue in capo al Presidente del T.S.N. un'implicita legittimazione permanente ad acquistare armi e munizioni da destinare ai fini istituzionali dell'ente.
Va da sé che in tutti i casi in cui la persona fisica che riveste la qualità di Presidente del T.S.N. agisca iure privatorum, (= da privato, a titolo personale) gli atti compiuti soggiaceranno alla disciplina ordinaria.
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| NOTE: |
NOTA: Circolare di assoluta correttezza che sfonda una porta aperta in quanto afferma un principio del tutto pacifico (salvo che alla questura di Lodi!)
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| CONTATORE: |
79
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| AUTORITAEMANANTE: |
STATO
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| TIPOPROVVEDIMENTO: |
REGIO DECRETO
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| DATA: |
06
05
1940
|
| NUMERO: |
635
|
| ARTICOLO: |
PRE
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| ARGOMENTO: |
LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA
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| TESTO: |
Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (in Suppl. ordinario alla Gazz.
Uff., 26 giugno, n. 149). - Approvazione del regolamento per
l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di
pubblica sicurezza (1) (2).
|
| NOTE: |
(1) A decorrere dalla data di nomina del primo governo costituito a
seguito delle prime elezioni politiche successive all'entrata in
vigore del d.lg. 30 luglio 1999, n. 300, le prefetture sono
trasformate in uffici territoriali del governo; il prefetto preposto
a tale ufficio nel capoluogo della regione assume anche le funzioni
di commissario del governo (art. 11, d.lg. 300/1999, cit.).
(2) Il d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51, ha soppresso l'ufficio del
pretore e, fuori dai casi espressamente previsti dal citato decreto,
le relative competenze sono da intendersi trasferite al tribunale
ordinario. Lo stesso decreto ha soppresso l'ufficio del pubblico
ministero presso la pretura circondariale e ha provveduto a
trasferirne le relative funzioni all'ufficio del pubblico ministero
presso il tribunale ordinario. Inoltre, qualora il presente
provvedimento attribuisca funzioni amministrative alternativamente al
pretore e ad organi della P.A., le attribuzioni pretorili si
intendono soppresse; sono altresì soppresse le funzioni
amministrative di altre autorità giurisdizionali, eccezion fatta per
il giudice di pace, se attribuite in via alternativa tanto al pretore
che ad organi della P.A. Inoltre il potere del pretore di rendere
esecutivi atti emanati da autorità amministrative è soppresso e gli
atti sono esecutivi di diritto. Infine, qualora il presente
provvedimento preveda l'obbligo di determinati soggetti di rendere
giuramento innanzi al pretore per l'esercizio di attività, questo si
intende reso innanzi al sindaco o ad un suo delegato.
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| CONTATORE: |
80
|
| AUTORITAEMANANTE: |
STATO
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| TIPOPROVVEDIMENTO: |
REGIO DECRETO
|
| DATA: |
06
05
1940
|
| NUMERO: |
635
|
| ARTICOLO: |
33
|
| ARGOMENTO: |
TITOLO II ORDINE E INCOLUMITA' PUBBLICA
|
| TESTO: |
Sono «armi da guerraº, ai sensi dell'articolo 28 della legge (1),
le armi di ogni specie, da punta, da taglio e da sparo, destinate o
che possono essere destinate per l'armamento delle truppe nazionali o
straniere, o per qualsiasi uso militare.
Sono armi «tipo guerraº quelle che presentano caratteristiche
analoghe alle armi da guerra.
Sono «munizioni da guerraº le cartucce, i proiettili, le bombe, la
polvere, le capsule ed ogni altra materia destinata al caricamento
delle armi da sparo belliche, o comunque ad impiego bellico (2).
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| NOTE: |
(1) Trattasi del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato
approvato il t.u.l.P.S.
(2) vedi art. 1, l. 18 aprile 1975, n. 110.
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| CONTATORE: |
81
|
| AUTORITAEMANANTE: |
STATO
|
| TIPOPROVVEDIMENTO: |
REGIO DECRETO
|
| DATA: |
06
05
1940
|
| NUMERO: |
635
|
| ARTICOLO: |
34
|
| ARGOMENTO: |
TITOLO II ORDINE E INCOLUMITA' PUBBLICA
|
| TESTO: |
La domanda per ottenere la licenza del Ministero dell'interno per
la fabbricazione dei materiali da guerra contemplati dall'art. 28
della legge (1), oltre alle generalità complete e alla firma del
richiedente, deve contenere le indicazioni relative:
a) all'ubicazione delle officine;
b) alla specie e al quantitativo dei materiali che s'intende
fabbricare;
c) al periodo di tempo entro il quale il richiedente si propone
di portare a termine i singoli allestimenti.
Le variazioni relative al quantitativo dei materiali da fabbricare
devono essere comunicate, di volta in volta, al Prefetto.
Le indicazioni di cui alle lettere a) e b) di quest'articolo devono
essere riportate sulla licenza.
|
| NOTE: |
(1) Trattasi del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato
approvato il t.u.l.P.S.
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| CONTATORE: |
82
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| AUTORITAEMANANTE: |
STATO
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| TIPOPROVVEDIMENTO: |
REGIO DECRETO
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| DATA: |
06
05
1940
|
| NUMERO: |
635
|
| ARTICOLO: |
35
|
| ARGOMENTO: |
TITOLO II ORDINE E INCOLUMITA' PUBBLICA
|
| TESTO: |
Gli stabilimenti per le produzioni dei materiali da guerra sono
sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'interno, che la esercita
per mezzo dei funzionari a ciò delegati.
La sorveglianza tecnica può essere esercitata anche dal Ministero
della difesa, i cui delegati, tecnici o militari, hanno facoltà di
visitare gli stabilimenti in ogni tempo.
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| NOTE: |
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| CONTATORE: |
83
|
| AUTORITAEMANANTE: |
STATO
|
| TIPOPROVVEDIMENTO: |
REGIO DECRETO
|
| DATA: |
06
05
1940
|
| NUMERO: |
635
|
| ARTICOLO: |
36
|
| ARGOMENTO: |
TITOLO II ORDINE E INCOLUMITA' PUBBLICA
|
| TESTO: |
in facoltà del Ministero per l'interno di determinare la specie e
la quantità dei materiali da guerra che la ditta produttrice può
tenere in deposito; di sospendere la produzione, e di ritirare i
materiali già fabbricati o in corso di fabbricazione.
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| NOTE: |
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| CONTATORE: |
84
|
| AUTORITAEMANANTE: |
STATO
|
| TIPOPROVVEDIMENTO: |
REGIO DECRETO
|
| DATA: |
06
05
1940
|
| NUMERO: |
635
|
| ARTICOLO: |
37
|
| ARGOMENTO: |
TITOLO II ORDINE E INCOLUMITA' PUBBLICA
|
| TESTO: |
La domanda per l'autorizzazione a raccogliere o detenere materiali
da guerra deve contenere, oltre alle generalità e alla firma del
richiedente, le indicazioni relative alle specie e alla quantità
delle armi o dei materiali e ai locali dove sono detenuti.
Queste indicazioni sono riportate sulla licenza. La licenza è
necessaria anche per la detenzione di una sola arma o munizioni da
guerra o tipo guerra.
Senza licenza del Ministero per l'interno è vietata la vendita o
comunque la cessione delle armi o delle munizioni da guerra anche
alle persone autorizzate al commercio delle armi o delle munizioni da
guerra (1).
|
| NOTE: |
(1) vedi art. 8, comma 3, l. 18 aprile 1975, n. 110.
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| CONTATORE: |
85
|
| AUTORITAEMANANTE: |
STATO
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| TIPOPROVVEDIMENTO: |
REGIO DECRETO
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| DATA: |
06
05
1940
|
| NUMERO: |
635
|
| ARTICOLO: |
38
|
| ARGOMENTO: |
TITOLO II ORDINE E INCOLUMITA' PUBBLICA
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| TESTO: |
La domanda per l'autorizzazione ad importare i materiali da guerra,
oltre alle generalità e alla firma del richiedente, deve indicare:
a) lo Stato da cui i materiali sono importati e la ditta,
persona od ente, che li fornisce;
b) le generalità e la residenza del destinatario, nonché il
luogo dove i materiali devono essere ricevuti;
c) la specie e la quantità dei materiali.
Le indicazioni di cui alle lettere a) , b) , c) di quest'articolo
devono essere riportate sulla licenza.
|
| NOTE: |
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| CONTATORE: |
86
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| AUTORITAEMANANTE: |
STATO
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| TIPOPROVVEDIMENTO: |
REGIO DECRETO
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| DATA: |
06
05
1940
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| NUMERO: |
635
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| ARTICOLO: |
39
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| ARGOMENTO: |
TITOLO II ORDINE E INCOLUMITA' PUBBLICA
|
| TESTO: |
Per ottenere la licenza ad esportare materiale da guerra, si deve
indicare, con le generalità del richiedente:
a) lo Stato a cui i materiali sono diretti e la ditta, persona
od ente, cui sono ceduti;
b) la fabbrica o il deposito da cui partono;
c) la specie e la quantità dei materiali.
Le indicazioni di cui alle lettere a) , b) , c) di quest'articolo
devono essere riportate sulla licenza.
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| NOTE: |
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| CONTATORE: |
87
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| AUTORITAEMANANTE: |
STATO
|
| TIPOPROVVEDIMENTO: |
REGIO DECRETO
|
| DATA: |
06
05
1940
|
| NUMERO: |
635
|
| ARTICOLO: |
40
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| ARGOMENTO: |
TITOLO II ORDINE E INCOLUMITA' PUBBLICA
|
| TESTO: |
Le domande per il transito nel territorio dello Stato di materiale
da guerra e le relative licenze devono contenere le indicazioni di
cui agli artt. 38 e 39 del presente regolamento.
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| NOTE: |
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| CONTATORE: |
88
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| AUTORITAEMANANTE: |
STATO
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| TIPOPROVVEDIMENTO: |
REGIO DECRETO
|
| DATA: |
06
05
1940
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| NUMERO: |
635
|
| ARTICOLO: |
41
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| ARGOMENTO: |
TITOLO II ORDINE E INCOLUMITA' PUBBLICA
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| TESTO: |
La licenza per l'esportazione, per l'importazione o per il transito
di materiali da guerra deve essere rilasciata per ogni singola
spedizione e deve essere esibita agli uffici di dogana.
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| NOTE: |
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| CONTATORE: |
89
|
| AUTORITAEMANANTE: |
STATO
|
| TIPOPROVVEDIMENTO: |
REGIO DECRETO
|
| DATA: |
06
05
1940
|
| NUMERO: |
635
|
| ARTICOLO: |
42
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| ARGOMENTO: |
TITOLO II ORDINE E INCOLUMITA' PUBBLICA
|
| TESTO: |
Il permesso per passeggiate in forma militare con armi, di cui
all'art. 29 della legge, è subordinato al possesso della licenza di
porto di armi in chi vi partecipa, salvo che non sia altrimenti
autorizzato ad andare armato.
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| NOTE: |
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| CONTATORE: |
90
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| AUTORITAEMANANTE: |
STATO
|
| TIPOPROVVEDIMENTO: |
REGIO DECRETO
|
| DATA: |
06
05
1940
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| NUMERO: |
635
|
| ARTICOLO: |
43
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| ARGOMENTO: |
TITOLO II ORDINE E INCOLUMITA' PUBBLICA
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| TESTO: |
considerata passeggiata in forma militare con armi l'adunata,
anche in luoghi privati, di corpi od associazioni con armi (1),
nonché l'intervento in feste, funzioni o trattenimenti in luoghi
pubblici od aperti al pubblico.
Nelle passeggiate in forma militare non possono portarsi munizioni.
|
| NOTE: |
(1) Vedi il d.lg. 14 febbraio 1948, n. 43.
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| CONTATORE: |
91
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| AUTORITAEMANANTE: |
STATO
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| TIPOPROVVEDIMENTO: |
REGIO DECRETO
|
| DATA: |
06
05
1940
|
| NUMERO: |
635
|
| ARTICOLO: |
44
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| ARGOMENTO: |
TITOLO II ORDINE E INCOLUMITA' PUBBLICA
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| TESTO: |
Sono considerate armi comuni da sparo, ai sensi dell'art. 30 della
legge (1):
a) tutti i fucili con una o più canne ad anima liscia, comprese
le spingarde;
b) i fucili con due canne rigate purché non idonei ad impiegare
cartuccia con pallottola totalmente blindata;
c) i fucili con due o tre canne, miste (una liscia e una rigata
oppure due canne liscie ed una rigata), purché non idonei ad
impiegare cartucce con pallottola totalmente blindata;
d) i fucili ad una sola canna rigata che, pur potendo impiegare
cartucce con pallottola parzialmente blindata, abbiano una gittata
non superiore ai 500 metri con alzo di mira massimo di metri 300;
e) le rivoltelle o pistole a rotazione, di qualsiasi peso,
calibro e dimensione;
f) le pistole automatiche il cui potere di arresto non sia
superiore a 25 metri.
Sono pure considerate armi da sparo quelle denominate «da bersaglio
da salaº e quelle ad aria compressa, siano lunghe che corte (2).
|
| NOTE: |
(1) Trattasi del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato
approvato il t.u.l.P.S.
(2) Vedi art. 2, l. 18 aprile 1975, n. 110.
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| CONTATORE: |
92
|
| AUTORITAEMANANTE: |
STATO
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| TIPOPROVVEDIMENTO: |
REGIO DECRETO
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| DATA: |
06
05
1940
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| NUMERO: |
635
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| ARTICOLO: |
45
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| ARGOMENTO: |
TITOLO II ORDINE E INCOLUMITA' PUBBLICA
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| TESTO: |
Per gli effetti dell'art. 30 della legge (1), sono considerati armi
gli strumenti da punta e taglio, la cui destinazione naturale è
l'offesa alla persona, come pugnali, stiletti e simili.
Non sono considerati armi, per gli effetti dello stesso articolo,
gli strumenti da punta e da taglio, che, pur potendo occasionalmente
servire all'offesa, hanno una specifica e diversa destinazione, come
gli strumenti da lavoro, e quelli destinati ad uso domestico,
agricolo, scientifico, sportivo, industriale e simili (2).
|
| NOTE: |
(1) Trattasi del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato
approvato il t.u.l.P.S.
(2) La competenza al rilascio della licenza di vendita ambulante di
strumenti da punta e da taglio, appartiene al Comune, ex art. 163,
d.lg. 31 marzo 1998, n. 112.
|
| CONTATORE: |
93
|
| AUTORITAEMANANTE: |
STATO
|
| TIPOPROVVEDIMENTO: |
REGIO DECRETO
|
| DATA: |
06
05
1940
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| NUMERO: |
635
|
| ARTICOLO: |
46
|
| ARGOMENTO: |
TITOLO II ORDINE E INCOLUMITA' PUBBLICA
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| TESTO: |
Le domande dirette ad ottenere l'autorizzazione per fabbricare,
introdurre dall'estero, esportare o far transitare nel territorio
dello Stato armi comuni devono contenere: per la fabbricazione, le
indicazioni di cui al primo comma e alle lettere a) , b) , c) ,
dell'art. 34, per l'introduzione dall'estero, quelle di cui al primo
comma e alle lettere a) , b) , c) , dell'art. 38; per l'esportazione,
quelle di cui al primo comma ed alle lettere a) , b) , c) , dell'art.
39; per il transito, quelle di cui all'art. 40 del presente
regolamento.
Le indicazioni stesse devono essere riportate sulla licenza.
|
| NOTE: |
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| CONTATORE: |
94
|
| AUTORITAEMANANTE: |
STATO
|
| TIPOPROVVEDIMENTO: |
REGIO DECRETO
|
| DATA: |
06
05
1940
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| NUMERO: |
635
|
| ARTICOLO: |
47
|
| ARGOMENTO: |
TITOLO II ORDINE E INCOLUMITA' PUBBLICA
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| TESTO: |
Le domande per l'autorizzazione a fare raccolta di armi a fine di
commercio od industria, a smerciarle o esporle in vendita, devono
contenere, oltre alle generalità e alla firma dei richiedenti, le
indicazioni relative alla specie e alla quantità delle armi, nonché
ai locali dove le armi sono raccolte, esposte in vendita o detenute
per la vendita.
La licenza per la collezione di armi ha carattere permanente e può
essere rilasciata anche per una sola arma comune da sparo quando
l'interessato non intenda avvalersi della facoltà di detenere l'arma
e il relativo munizionamento, per farne uso, previa la denuncia di
cui all'articolo 38 della legge. Se la collezione riguarda armi
artistiche, rare o antiche, la licenza deve contenere anche
l'indicazione dell'epoca a cui risalgono le armi. (1)
|
| NOTE: |
(1) Comma sostituito dall'art. 3, d.p.r. 28 maggio 2001, n. 311.
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| CONTATORE: |
95
|
| AUTORITAEMANANTE: |
STATO
|
| TIPOPROVVEDIMENTO: |
REGIO DECRETO
|
| DATA: |
06
05
1940
|
| NUMERO: |
635
|
| ARTICOLO: |
48
|
| ARGOMENTO: |
TITOLO II ORDINE E INCOLUMITA' PUBBLICA
|
| TESTO: |
La licenza di cui all'art. 31 della legge (1), per la introduzione
di armi dall'estero o per l'esportazione, è rilasciata dal Questore
della provincia nella quale si trova il comune dove le armi sono
dirette o donde sono spedite.
Sulle domande di transito provvede il Questore della provincia di
confine dal quale le armi sono introdotte.
Alle licenze contemplate da quest'articolo si applica il disposto
dell'art. 41 del presente regolamento.
|
| NOTE: |
(1) Trattasi del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato
approvato il t.u.l.P.S.
|
| CONTATORE: |
96
|
| AUTORITAEMANANTE: |
STATO
|
| TIPOPROVVEDIMENTO: |
REGIO DECRETO
|
| DATA: |
06
05
1940
|
| NUMERO: |
635
|
| ARTICOLO: |
49
|
| ARGOMENTO: |
TITOLO II ORDINE E INCOLUMITA' PUBBLICA
|
| TESTO: |
vietata l'introduzione nel territorio dello Stato di armi, di cui
non sia permesso il porto, a meno che l'introduzione non sia
richiesta per comprovate ragioni di studio o da chi sia munito di
licenza per collezione di armi artistiche, rare o antiche, a termine
dell'ultimo comma dell'art. 31 della legge (1).
|
| NOTE: |
(1) Trattasi del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato
approvato il t.u.l.P.S.
|
| CONTATORE: |
97
|
| AUTORITAEMANANTE: |
STATO
|
| TIPOPROVVEDIMENTO: |
REGIO DECRETO
|
| DATA: |
06
05
1940
|
| NUMERO: |
635
|
| ARTICOLO: |
50
|
| ARGOMENTO: |
TITOLO II ORDINE E INCOLUMITA' PUBBLICA
|
| TESTO: |
L'avviso per il trasporto delle armi nell'interno dello Stato, di
cui è parola nel primo e nel secondo comma dell'art. 34 della legge
(1), deve essere presentato al Questore della provincia donde le armi
sono spedite.
Ove il Questore autorizzi il trasporto, appone il visto
sull'avviso.
L'avviso col visto deve accompagnare le armi.
|
| NOTE: |
(1) Trattasi del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato
approvato il t.u.l.P.S.
|
| CONTATORE: |
98
|
| AUTORITAEMANANTE: |
STATO
|
| TIPOPROVVEDIMENTO: |
REGIO DECRETO
|
| DATA: |
06
05
1940
|
| NUMERO: |
635
|
| ARTICOLO: |
51
|
| ARGOMENTO: |
TITOLO II ORDINE E INCOLUMITA' PUBBLICA
|
| TESTO: |
La dichiarazione di chi esercita l'industria della riparazione
delle armi deve contenere le seguenti indicazioni:
a) l'esatta ubicazione dell'officina;
b) gli operai occupati in essa;
c) il tipo di riparazioni per cui l'officina è attrezzata.
Oltre all'eventuale trasferimento, deve essere notificato al
Questore ogni mutamento nelle condizioni denunciate nella prima
dichiarazione.
|
| NOTE: |
|
| CONTATORE: |
99
|
| AUTORITAEMANANTE: |
STATO
|
| TIPOPROVVEDIMENTO: |
REGIO DECRETO
|
| DATA: |
06
05
1940
|
| NUMERO: |
635
|
| ARTICOLO: |
52
|
| ARGOMENTO: |
TITOLO II ORDINE E INCOLUMITA' PUBBLICA
|
| TESTO: |
I commercianti di armi e coloro che esercitano l'industria delle
riparazioni delle armi possono dare incarico ai propri commessi di
portare le armi ai loro clienti che risiedono nel comune. I commessi
devono essere muniti di apposita tessera di riconoscimento, che è
vidimata dall'autorità locale di pubblica sicurezza e ritirata dal
principale dopo avvenuta la consegna delle armi (1).
Non può essere dato incarico a persone che non diano affidamento
per età e per condotta.
|
| NOTE: |
(1) Vedi art. 18, comma 4, l. 18 aprile 1975, n. 110.
|
| CONTATORE: |
100
|
| AUTORITAEMANANTE: |
STATO
|
| TIPOPROVVEDIMENTO: |
REGIO DECRETO
|
| DATA: |
06
05
1940
|
| NUMERO: |
635
|
| ARTICOLO: |
53
|
| ARGOMENTO: |
TITOLO II ORDINE E INCOLUMITA' PUBBLICA
|
| TESTO: |
L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di stabilire speciali
condizioni per il trasporto delle armi.
vietato il trasporto di armi da sparo cariche.
|
| NOTE: |
|
| CONTATORE: |
101
|
| AUTORITAEMANANTE: |
STATO
|
| TIPOPROVVEDIMENTO: |
REGIO DECRETO
|
| DATA: |
06
05
1940
|
| NUMERO: |
635
|
| ARTICOLO: |
54
|
| ARGOMENTO: |
TITOLO II ORDINE E INCOLUMITA' PUBBLICA
|
| TESTO: |
Nel registro di cui all'art. 35 della legge (1), si prende nota
della data dell'operazione; della persona o della ditta con la quale
l'operazione è compiuta, della specie, contrassegni e quantità delle
armi acquistate o vendute, del relativo prezzo e del modo col quale
l'acquirente ha dimostrato la propria identità personale.
permessa la vendita delle armi lunghe da fuoco al minore che
esibisca la licenza di porto d'armi.
|
| NOTE: |
(1) Trattasi del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato
approvato il t.u.l.P.S.
|
| CONTATORE: |
102
|
| AUTORITAEMANANTE: |
STATO
|
| TIPOPROVVEDIMENTO: |
REGIO DECRETO
|
| DATA: |
06
05
1940
|
| NUMERO: |
635
|
| ARTICOLO: |
55
|
| ARGOMENTO: |
TITOLO II ORDINE E INCOLUMITA' PUBBLICA
|
| TESTO: |
La licenza pel trasporto di un campionario di armi non può essere
rilasciata, dal Questore della provincia dalla quale si muove, che
per le armi delle quali è permesso il porto e per la quantità
strettamente necessaria ad uso campionario.
La qualità e la quantità delle armi sono indicate nella licenza.
Questa deve essere vidimata dai Questori delle province che si
intende percorrere.
La licenza di campionario non autorizza il titolare, che non sia
munito del permesso di porto d'armi, a portare armi per uso
personale.
|
| NOTE: |
|
| CONTATORE: |
103
|
| AUTORITAEMANANTE: |
STATO
|
| TIPOPROVVEDIMENTO: |
REGIO DECRETO
|
| DATA: |
06
05
1940
|
| NUMERO: |
635
|
| ARTICOLO: |
56
|
| ARGOMENTO: |
TITOLO II ORDINE E INCOLUMITA' PUBBLICA
|
| TESTO: |
Chi è autorizzato alla vendita ambulante degli strumenti da punta e
da taglio atti ad offendere, a termine dell'art. 37 della legge (1),
è tenuto a far vidimare la licenza dai Questori delle province che
intende percorrere, col pagamento delle tasse di bollo eventualmente
previste per tali vidimazioni dalle leggi finanziarie (2).
|
| NOTE: |
(1) Trattasi del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato
approvato il t.u.l.P.S.
(2) Il rilascio della licenza di vendita ambulante di strumenti da
punta e da taglio è ora di competenza dei comuni, ex art. 163, d.lg.
31 marzo 1998, n. 112.
|
| CONTATORE: |
104
|
| AUTORITAEMANANTE: |
STATO
|
| TIPOPROVVEDIMENTO: |
REGIO DECRETO
|
| DATA: |
06
05
1940
|
| NUMERO: |
635
|
| ARTICOLO: |
57
|
| ARGOMENTO: |
TITOLO II ORDINE E INCOLUMITA' PUBBLICA
|
| TESTO: |
L'obbligo della denuncia delle armi, delle munizioni o delle
materie esplodenti, di cui all'art. 38 della legge (1), non incombe
alle persone autorizzate alla fabbricazione, all'introduzione o al
commercio delle armi o delle materie esplodenti.
Le persone munite della licenza di porto d'armi sono tenute alla
denuncia.
|
| NOTE: |
(1) Trattasi del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato
approvato il t.u.l.P.S.
|
| CONTATORE: |
105
|
| AUTORITAEMANANTE: |
STATO
|
| TIPOPROVVEDIMENTO: |
REGIO DECRETO
|
| DATA: |
06
05
1940
|
| NUMERO: |
635
|
| ARTICOLO: |
58
|
| ARGOMENTO: |
TITOLO II ORDINE E INCOLUMITA' PUBBLICA
|
| TESTO: |
La denuncia è fatta nelle forme indicate dall'art. 15 del presente
regolamento e deve contenere indicazioni precise circa le
caratteristiche delle armi, delle munizioni e delle materie
esplodenti; con le stesse forme deve essere denunciata qualsiasi
modificazione nella specie e nella quantità.
Non è ammessa la detenzione di bombe cariche.
In caso di trasferimento del detto materiale da una località
all'altra del territorio dello Stato, salvo l'obbligo di cui all'art.
34, secondo comma, della legge (1) il possessore deve ripetere la
denuncia di cui all'art. 38 della legge (1), nella località dove il
materiale stesso è stato trasportato.
Chi denuncia un'arma deve anche indicare tutte le altre armi di cui
è in possesso e il luogo dove si trovano, anche se sono state
precedentemente denunciate.
|
| NOTE: |
(1) Trattasi del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato
approvato il t.u.l.P.S.
|
| CONTATORE: |
106
|
| AUTORITAEMANANTE: |
STATO
|
| TIPOPROVVEDIMENTO: |
REGIO DECRETO
|
| DATA: |
06
05
1940
|
| NUMERO: |
635
|
| ARTICOLO: |
59
|
| ARGOMENTO: |
TITOLO II ORDINE E INCOLUMITA' PUBBLICA
|
| TESTO: |
Chi presiede pubbliche aste di vendita di armi deve trasmettere al
Questore copia del verbale di aggiudicazione, con l'indicazione delle
generalità e della residenza degli aggiudicatari, sia che questi
agiscano in nome proprio che per persona da nominare.
Se gli aggiudicatari non appartengono al comune in cui ha luogo
l'asta, copia del verbale di aggiudicazione è dal Questore trasmessa
all'autorità di pubblica sicurezza competente per territorio.
|
| NOTE: |
|
| CONTATORE: |
107
|
| AUTORITAEMANANTE: |
STATO
|
| TIPOPROVVEDIMENTO: |
REGIO DECRETO
|
| DATA: |
06
05
1940
|
| NUMERO: |
635
|
| ARTICOLO: |
60
|
| ARGOMENTO: |
TITOLO II ORDINE E INCOLUMITA' PUBBLICA
|
| TESTO: |
L'ordine del Prefetto per la consegna delle armi o delle materie
esplodenti, di cui all'art. 40 della legge (1), può essere dato con
pubblico manifesto.
La consegna è eseguita, nel termine stabilito dal Prefetto,
all'autorità di pubblica sicurezza o presso determinati depositi,
dove le armi e le materie esplodenti sono temporaneamente custodite
senza spesa, a cura dell'autorità di pubblica sicurezza o
dell'autorità militare, che rilascia ricevuta.
|
| NOTE: |
(1) Trattasi del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato
approvato il t.u.l.P.S.
|
| CONTATORE: |
108
|
| AUTORITAEMANANTE: |
STATO
|
| TIPOPROVVEDIMENTO: |
REGIO DECRETO
|
| DATA: |
06
05
1940
|
| NUMERO: |
635
|
| ARTICOLO: |
61
|
| ARGOMENTO: |
TITOLO II ORDINE E INCOLUMITA' PUBBLICA
|
| TESTO: |
La licenza pel porto d'armi è rilasciata, secondo la rispettiva
competenza, dal Prefetto o dal Questore della provincia in cui il
richiedente, appartenente ad uno dei Paesi dell'Unione europea, ha la
sua residenza o il domicilio, su apposito libretto personale,
formato: (1)
a) da una copertina conforme al modulo annesso al presente
regolamento, contenente la fotografia e la firma del richiedente,
nonché la indicazione delle generalità e dei connotati;
b) da uno o più fogli della carta bollata istituita dall'art. 30
della legge 23 aprile 1911, n. 509, sui quali sono riprodotti i
modelli annessi al presente regolamento, rispettivamente per il porto
dell'arma lunga da fuoco, della rivoltella o pistola o del bastone
animato.
Il rilascio del porto di arma lunga per difesa personale, è
soggetto alle condizioni richieste per il porto di altre armi per il
medesimo motivo, compresa la dimostrazione dell'effettivo bisogno di
portare l'arma. (2)
|
| NOTE: |
(1) Comma modificato dall'art. 3, d.p.r. 28 maggio 2001, n. 311.
(2) Comma aggiunto dall'art. 3, d.p.r. 28 maggio 2001, n. 311.
|
| CONTATORE: |
109
|
| AUTORITAEMANANTE: |
STATO
|
| TIPOPROVVEDIMENTO: |
REGIO DECRETO
|
| DATA: |
06
05
1940
|
| NUMERO: |
635
|
| ARTICOLO: |
62
|
| ARGOMENTO: |
TITOLO II ORDINE E INCOLUMITA' PUBBLICA
|
| TESTO: |
La domanda per ottenere la licenza di portare armi deve essere
presentata alla autorità di pubblica sicurezza e corredata:
a) dal certificato del casellario giudiziario, di data non
anteriore ad un mese;
b) da un vaglia intestato al procuratore del registro del luogo
ove ha sede l'autorità di pubblica sicurezza che deve rilasciare la
licenza, per l'importo delle relative tasse di concessione e di
bollo, nonché, quando occorra, del prezzo della copertina.
Il vaglia deve portare l'indicazione del cognome, nome e
abitazione del richiedente;
c) da due copie di recente fotografia dell'interessato, a capo
scoperto e a mezzo busto. La fotografia dev'essere senza cartoncino e
delle dimensioni di cm. 8 per 6;
d) per coloro che non hanno prestato servizio presso le forze
armate dello Stato, dal certificato attestante l'adempimento delle
condizioni di cui all'art. 16 del regio decreto-legge 16 dicembre
1935, n. 2430, convertito in legge 4 giugno 1936, n. 1143, sul tiro a
segno nazionale.
|
| NOTE: |
|
| CONTATORE: |
110
|
| AUTORITAEMANANTE: |
STATO
|
| TIPOPROVVEDIMENTO: |
REGIO DECRETO
|
| DATA: |
06
05
1940
|
| NUMERO: |
635
|
| ARTICOLO: |
63
|
| ARGOMENTO: |
TITOLO II ORDINE E INCOLUMITA' PUBBLICA
|
| TESTO: |
La domanda del minorenne emancipato per la concessione del porto
d'armi deve essere corredata anche dai documenti comprovanti
l'avvenuta emancipazione.
Il minore non emancipato, che richieda la licenza di porto d'armi
lunga da fuoco, a termini dell'ultimo comma dell'art. 44 della legge
(1), deve esibire anche un certificato della società di tiro a segno,
da cui risulti che è iscritto alla società stessa ed è esperto nel
maneggio delle armi da fuoco. Ove, nel comune o nel raggio di cinque
chilometri, non esista o non funzioni un campo di tiro a segno, il
minorenne deve farlo constare a mezzo di attestazione del Podestà
(2), il quale dichiarerà altresì che il richiedente è esperto nel
maneggio delle armi da fuoco.
Per la rinnovazione della licenza per il porto d'armi lunga da
fuoco, il minorenne non emancipato deve esibire, sino all'anno in cui
concorre alla leva, il certificato di frequenza al tiro a segno,
ovvero l'attestazione del Podestà (2), come al comma precedente.
|
| NOTE: |
(1) Trattasi del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato
approvato il t.u.l.P.S.
(2) Ora, Sindaco.
|
| CONTATORE: |
111
|
| AUTORITAEMANANTE: |
STATO
|
| TIPOPROVVEDIMENTO: |
REGIO DECRETO
|
| DATA: |
06
05
1940
|
| NUMERO: |
635
|
| ARTICOLO: |
64
|
| ARGOMENTO: |
TITOLO II ORDINE E INCOLUMITA' PUBBLICA
|
| TESTO: |
L'autorità locale di pubblica sicurezza, eseguita, se del caso,
sulla domanda, l'attestazione dell'adempimento richiesto dall'art. 12
della legge (1), e assunte le opportune informazioni, appone il visto
di identità sulla fotografia ed invia gli atti al Questore.
|
| NOTE: |
(1) Trattasi del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato
approvato il t.u.l.P.S.
|
| CONTATORE: |
112
|
| AUTORITAEMANANTE: |
STATO
|
| TIPOPROVVEDIMENTO: |
REGIO DECRETO
|
| DATA: |
06
05
1940
|
| NUMERO: |
635
|
| ARTICOLO: |
65
|
| ARGOMENTO: |
TITOLO II ORDINE E INCOLUMITA' PUBBLICA
|
| TESTO: |
L'autorità di pubblica sicurezza competente a provvedere sulla
domanda trasmette il vaglia al procuratore del registro, il quale
invia all'autorità stessa il foglio bollato per la licenza.
|
| NOTE: |
|
| CONTATORE: |
113
|
| AUTORITAEMANANTE: |
STATO
|
| TIPOPROVVEDIMENTO: |
REGIO DECRETO
|
| DATA: |
06
05
1940
|
| NUMERO: |
635
|
| ARTICOLO: |
66
|
| ARGOMENTO: |
TITOLO II ORDINE E INCOLUMITA' PUBBLICA
|
| TESTO: |
Qualora vi sia motivo di ritenere che il richiedente la licenza sia
stato colpito da condanna che non figuri nel certificato, ai sensi
dell'art. 608 del codice di procedura penale, e che produca
l'incapacità ad ottenere la licenza, l'autorità di pubblica sicurezza
competente richiede il certificato di tutte le iscrizioni esistenti
al nome dell'interessato, a termini dell'art. 606 dello stesso
codice.
|
| NOTE: |
|
| CONTATORE: |
114
|
| AUTORITAEMANANTE: |
STATO
|
| TIPOPROVVEDIMENTO: |
REGIO DECRETO
|
| DATA: |
06
05
1940
|
| NUMERO: |
635
|
| ARTICOLO: |
67
|
| ARGOMENTO: |
TITOLO II ORDINE E INCOLUMITA' PUBBLICA
|
| TESTO: |
L'interessato, all'atto della consegna della licenza, deve apporre
la firma sulla copertina e sulla licenza stessa innanzi al
funzionario di pubblica sicurezza o al Podestà (1).
Se si tratti di analfabeti se ne fa menzione nel libretto.
|
| NOTE: |
(1) Ora, Sindaco.
|
| CONTATORE: |
115
|
| AUTORITAEMANANTE: |
STATO
|
| TIPOPROVVEDIMENTO: |
REGIO DECRETO
|
| DATA: |
06
05
1940
|
| NUMERO: |
635
|
| ARTICOLO: |
68
|
| ARGOMENTO: |
TITOLO II ORDINE E INCOLUMITA' PUBBLICA
|
| TESTO: |
La rinnovazione annuale della licenza ha luogo mediante la
sostituzione del foglio bollato nel libretto, a cura dell'autorità
competente.
La copertina e la fotografia si rinnovano ogni quinquennio.
|
| NOTE: |
|
| CONTATORE: |
116
|
| AUTORITAEMANANTE: |
STATO
|
| TIPOPROVVEDIMENTO: |
REGIO DECRETO
|
| DATA: |
06
05
1940
|
| NUMERO: |
635
|
| ARTICOLO: |
69
|
| ARGOMENTO: |
TITOLO II ORDINE E INCOLUMITA' PUBBLICA
|
| TESTO: |
Alla domanda di rinnovazione della licenza di porto d'armi
presentata tempestivamente, non occorre unire il certificato del
casellario giudiziario, a meno che l'autorità competente non ne
faccia richiesta.
Non occorre, del pari, produrre, salvo esplicita richiesta, il
certificato del casellario giudiziario, quando trattasi di domanda di
concessione inoltrata da chi sia munito di licenza di porto d'armi di
diversa specie, non scaduta.
La domanda del minorenne per la rinnovazione del porto d'armi deve
essere corredata dell'atto di consenso di cui all'art. 44 della legge
(1).
|
| NOTE: |
(1) Trattasi del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato
approvato il t.u.l.P.S.
|
| CONTATORE: |
117
|
| AUTORITAEMANANTE: |
STATO
|
| TIPOPROVVEDIMENTO: |
REGIO DECRETO
|
| DATA: |
06
05
1940
|
| NUMERO: |
635
|
| ARTICOLO: |
70
|
| ARGOMENTO: |
TITOLO II ORDINE E INCOLUMITA' PUBBLICA
|
| TESTO: |
Ai fini della revoca della licenza di porto d'armi, l'autorità di
pubblica sicurezza può richiedere il certificato di tutte le
iscrizioni esistenti al nome del concessionario, a termini dell'art.
606 del codice di procedura penale.
|
| NOTE: |
|
| CONTATORE: |
118
|
| AUTORITAEMANANTE: |
STATO
|
| TIPOPROVVEDIMENTO: |
REGIO DECRETO
|
| DATA: |
06
05
1940
|
| NUMERO: |
635
|
| ARTICOLO: |
71
|
| ARGOMENTO: |
TITOLO II ORDINE E INCOLUMITA' PUBBLICA
|
| TESTO: |
Il libretto personale per le licenze di porto d'armi alle guardie
particolari giurate è formato:
a) da una copertina, conforme all'annesso modello, da rinnovarsi
ogni quinquennio, contenente la fotografia, la firma e le indicazioni
delle generalità e dei connotati del richiedente, nonché quelle
relative al decreto di nomina;
b) da uno o più fogli, conformi all'annesso modello, da
rinnovarsi annualmente.
|
| NOTE: |
|
| CONTATORE: |
119
|
| AUTORITAEMANANTE: |
STATO
|
| TIPOPROVVEDIMENTO: |
REGIO DECRETO
|
| DATA: |
06
05
1940
|
| NUMERO: |
635
|
| ARTICOLO: |
72
|
| ARGOMENTO: |
TITOLO II ORDINE E INCOLUMITA' PUBBLICA
|
| TESTO: |
L'autorità di pubblica sicurezza trasmette al procuratore del
registro il foglio contemplato alla lettera b) dell'articolo
precedente e il vaglia per l'importo della tassa speciale di
concessione e della tassa di bollo.
Il procuratore del registro appone sul foglio la marca da bollo, e
attesta della eseguita riscossione della tassa di concessione,
restituendolo alla autorità di pubblica sicurezza.
|
| NOTE: |
|
| CONTATORE: |
120
|
| AUTORITAEMANANTE: |
STATO
|
| TIPOPROVVEDIMENTO: |
REGIO DECRETO
|
| DATA: |
06
05
1940
|
| NUMERO: |
635
|
| ARTICOLO: |
73
|
| ARGOMENTO: |
TITOLO II ORDINE E INCOLUMITA' PUBBLICA
|
| TESTO: |
Il Capo della polizia, i Prefetti, i vice-prefetti, gli ispettori
provinciali amministrativi, gli ufficiali di pubblica sicurezza, i
Pretori e i magistrati addetti al pubblico Ministero o all'ufficio di
istruzione, sono autorizzati a portare senza licenza le armi di cui
all'art. 42 della legge (1).
Gli agenti di pubblica sicurezza, contemplati dagli artt. 17 e 18
della legge 31 agosto 1907, n. 690, portano, senza licenza, le armi
di cui sono muniti, a termini dei rispettivi regolamenti.
Gli agenti di pubblica sicurezza, riconosciuti a norma dell'art. 43
della legge 31 agosto 1907, n. 690 o di disposizioni speciali (2),
possono portare, senza licenza, le armi di cui al capoverso
precedente, soltanto durante il servizio o per recarsi al luogo ove
esercitano le proprie mansioni e farne ritorno, sempre quando non
ostino disposizioni di legge.
La facoltà di portare le armi senza licenza è attribuita soltanto
ai fini della difesa personale.
|
| NOTE: |
(1) Trattasi del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato
approvato il t.u.l.P.S.
(2) Vedi artt. 7, comma 3 e 13, comma 2, l. 7 dicembre 1959, n.
1083.
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| CONTATORE: |
121
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| AUTORITAEMANANTE: |
STATO
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| TIPOPROVVEDIMENTO: |
REGIO DECRETO
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| DATA: |
06
05
1940
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| NUMERO: |
635
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| ARTICOLO: |
74
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| ARGOMENTO: |
TITOLO II ORDINE E INCOLUMITA' PUBBLICA
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| TESTO: |
Fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, qualora nei
regolamenti generali di amministrazione sia preveduto che,
nell'interesse pubblico, talune categorie di personale civile,
dipendente direttamente dallo Stato e addetto permanentemente ad un
determinato servizio, vadano armate, la relativa autorizz
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